È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale numero 166 del 18 luglio 2016, la legge numero 133/2016 di introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio nuovo articolo 375 c.p. . La legge entrerà in vigore il prossimo 2 agosto.
Dopo l’approvazione definitiva, lo scorso 5 luglio, da parte della Camera dei Deputati, la legge numero 133 dell’11 luglio 2016, che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 166/2016 e, il 2 agosto 2016, entrerà in vigore. Il nuovo articolo 375 c.p. - Frode in processo penale e depistaggio. La legge in esame introduce una nuova fattispecie di reato, il delitto di cui all’articolo 375 c.p. Frode in processo penale e depistaggio , configurato come reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. In particolare, la nuova disposizione prevede «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale a immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato b richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito». La legge numero 133/2016, disciplina, poi, le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti, le pene accessorie, il caso in cui il delitto venga commesso in un procedimento civile o amministrativo ed, infine, le circostanze speciali.
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