Niente rimborso delle spese processuali per l’appellato contumace

La Cassazione afferma che nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state da lui sostenute spese processuali.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20869/17, depositata il 6 settembre. Il caso. La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata condannata al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore della controparte. La difesa impugnava la sentenza, lamentando che la contumacia della controparte facesse venire meno l’obbligo di pagamento delle spese processuali. Il pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie, la Cassazione richiamando il consolidato principio secondo il quale la condanna al pagamento delle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto . Ne deriva, di conseguenza, che nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state sostenute spese processuali. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, limitatamente al capo di condanna dell’appellante al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 luglio – 6 settembre 2017, n. 20869 Presidente Amendola – Relatore Barreca Fatto e diritto RILEVATO CHE con l’unico motivo di ricorso L.M.M. impugna soltanto il capo della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, con il quale è stata condannata al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di Editrice Italia Letteraria l’intimata non si difende ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. il decreto è stato notificato come per legge. CONSIDERATO CHE la condanna dell’appellante è stata motivata dalla Corte d’Appello con la soccombenza per il rigetto del gravame la parte appellata, a cui favore sono state liquidate le spese, risulta essere rimasta contumace in grado di appello va applicato il principio di diritto, invocato dalla ricorrente, per il quale La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Cass. n. 17432/11 . il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo di condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito, disponendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado di appello condanna la Editrice Italia Letteraria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, importo del contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.