Una corposa Circolare pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate risponde a dubbi e quesiti emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni.
L’esclusione dal regime forfettario. Sono escluse dal regime forfettario previsto dalla l. numero 398/1991 le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato . Il comportamento concludente fa restare nel regime agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae, purché informino le Entrate della volontà di avvalersi dell’agevolazione verrà applicata loro la sanzione ex articolo 11 d. lgs. numero 471/1997 . I versamenti cumulativi delle quote di iscrizione incassate superiori ai 1.000 non contrastano con l’obbligo di tracciabilità se l’ente rilascia una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, ne conserva una copia e annoti in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati. I chiarimenti del Fisco. Sono questi solo alcuni dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 18/E pubblicata ieri sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione finanziaria. La nuova prassi, un corposo documento di ben 77 pagine, scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico. La maggioranza delle indicazioni, come quelle sopra evidenziate, vertono sul menzionato regime fiscale agevolato di cui alla l. numero 398/1991 che, si ricorda, prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Le attività commerciali che rientrano in detto regime sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. L’ambito soggettivo si estende, alle condizioni normativamente stabilite, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, tra il resto, l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni. Fonte fiscopiu.it
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