Ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate previsto dall’articolo 187-bis TUF è possibile utilizzare il ragionamento presuntivo ma, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2729 c.c. ed in ragione del carattere sanzionatorio della materia, è necessario che l’individuazione del fatto ignoto costituente l’illecito attraverso fatti noti “indiretti” avvenga in modo rigoroso secondo un percorso ricostruttivo che non renda possibile una lettura ambivalente degli elementi acquisiti.
Di conseguenza, in tema di insider trading, ai fini della sussistenza dell’illecito nella fattispecie, la comunicazione di informazioni privilegiate ex articolo 187-bis, comma 1, lett. b , TUF non può ritenersi sufficiente la coincidenza temporale tra l’acquisizione dell’informazione da parte dell’insider principale e l’operatività dimostrata dai soggetti che si assumono destinatari dell’informazione. La delibera Consob numero 20090 del 2 agosto 2017. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa meglio nota con l'acronimo CONSOB , istituita con la legge numero 216/1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Fra le sue funzioni vi è anche quella di accertare eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e di compiere ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate insider trading e di aggiotaggio. Nell’ambito di questa sua funzione di vigilanza, la CONSOB ha ritenuto che fossero state poste in essere condotte di insider trading nell’ambito dell’operazione di cessione, avvenuta nel febbraio 2014, del 58,6% del capitale sociale di Poltrona Frau dagli azionisti Charme Investments SCA e Moschini S.r.l. alla società americana Haworth Inc. In particolare, la CONSOB ha ritenuto che gli acquisti di azioni di Poltrona Frau effettuati nei giorni immediatamente precedenti la diffusione della notizia dell’operazione di cessione del pacchetto di maggioranza della predetta società sarebbero avvenuti utilizzando un’informazione privilegiata di cui erano a conoscenza solo pochi esponenti aziendali e consulenti delle società coinvolte. Un membro del C.d.A. di Poltrona Frau nonché A.D. di Moschini S.r.l. avrebbe, ad avviso dell’Autorità di vigilanza, incautamente trasmesso la notizia ad alcuni suoi conoscenti, che avrebbero effettuato acquisti sul mercato o consigliato terzi ad effettuarne, al fine di speculare sulla differenza tra il prezzo di negoziazione del momento e il prezzo cui sarebbe stata lanciata l’OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Poltrona Frau, ai sensi dell’articolo 106 TUF. Il procedimento di opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio. Secondo l’articolo 195 TUF avverso i provvedimenti con cui la CONSOB applica le sanzioni amministrative è ammesso ricorso alla Corte d’Appello nel cui circondario ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso deve essere notificato all’Autorità che ha emesso il provvedimento, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo e deve poi essere depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma la Corte d'Appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. All’udienza di discussione la Corte d'Appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'Appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis TUF. La decisione della Corte d’Appello di Torino. Tutti i destinatari della delibera hanno proposto opposizione alla stessa e la Corte d’appello di Torino, con sentenze nnumero 1276, 1267, 1275 e 1266 del 13.4.2018/4.7.2018 ha revocato il provvedimento. In particolare, con la pronuncia in commento, la Corte ha revocato la delibera della CONSOB nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo all’allora A.D. di Moschini S.r.l. nonché membro del C.d.A. di Poltrona Frau l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187, comma 1, lettera b ed irrogato le seguenti sanzioni a sanzione pecuniaria di € 300.00,00 b sanzione accessoria ex articolo 187-quater, comma 1, TUF, per la durata di 10 mesi perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate . Secondo la tesi dell’Autorità di vigilanza, doveva ritenersi posta in essere dal destinatario della sanzione la condotta illecita di cui all’articolo 187, comma 1, lett. b tuttavia l’accertamento della condotta così come posto in essere dalla CONSOB si fondava non su prove dirette, bensì su elementi di natura indiziaria i presunti speculatori avevano effettuato gli acquisti prima che la notizia dell’operazione fosse pubblica e dopo una serie di contatti personali o telefonici con l’Amministratore delegato di Moschini nonché membro del C.d.A. di Poltrona Frau. La spiegazione più logica, quindi, era che fosse stata posta in essere dal predetto soggetto una comunicazione illecita di informazione privilegiata. La Corte, tuttavia, pur ribadendo la possibilità di utilizzare il ragionamento presuntivo nell’accertamento degli illeciti di insider trading, sottolinea che gli elementi indiziari devono necessariamente permettere una ricostruzione univoca dell’occorso infatti, il chiaro riferimento normativo dell’articolo 2729 c.c. alla precisione, alla gravità ed alla concordanza delle presunzioni non può permettere dubbi sul fatto che la ricostruzione dell’occorso attraverso elementi indiziari cioè l’individuazione del fatto ignoto attraverso fatti noti “indiretti” debba avvenire in modo rigoroso secondo un percorso ricostruttivo che non renda possibile una lettura ambivalente degli elementi acquisiti. Ebbene, nel caso di specie secondo il Collegio gli elementi noti e valorizzati dalla CONSOB non possono ritenersi sufficienti a fondare un ragionamento presuntivo che permetta di ritenere accertati i profili oggettivi degli illeciti contestati in termini di consequenzialità sufficiente, anche alla stregua di canoni di ragionevole certezza. Invero, dei fatti noti di cui era stata raggiunta la prova in giudizio ben poteva essere fornita una spiegazione alternativa ed ugualmente credibile, diversa rispetto a quella sostenuta dalla CONSOB cioè che fosse stata posta in essere una comunicazione illecita di informazioni privilegiate . Sotto questo profilo, la Corte ha posto rilevanza ad elementi come l’entità esigua degli investimenti effettuati dai presunti insider e l’aver questi disposto gli acquisti in proprio, senza utilizzare alcuno schermo o artificio, e soprattutto l’esistenza di rapporti personali o professionali tra i soggetti coinvolti che giustificavano pienamente i contatti intercorsi fra loro nel periodo di tempo sospetto, ovvero nei giorni immediatamente precedenti l’operazione di cessione del pacchetto di maggioranza di Poltrone Frau. Essendo quindi rimasto equivoco il primo fondamentale elemento sul quale si fonda la prospettazione degli illeciti contestati ovvero se il ricorrente avesse o meno fornito informazioni ai soggetti coinvolti e se tali informazioni potessero ritenersi privilegiate , la Corte ha accertato l’inesistenza degli illeciti amministrativi ed ha revocato la delibera numero 20090 del 2.8.2017. Qui la pubblicazione ex articolo 195-bis TUF, con il testo completo della delibera revocata.
Corte d’Appello di Torino, sez. I Civile, sentenza 13 aprile – 4 luglio 2018, numero 1276 Presidente Silva – Relatore Macagno Svolgimento del processo Il procedimento sanzionatorio e la delibera impugnata. Il procedimento sanzionatorio conclusosi con l'adozione della delibera impugnata nel presente giudizio trae origine dagli elementi emersi a seguito di indagini condotte dalla Divisione Mercati -Ufficio Abusi di Mercato della Consob con riguardo ad alcune operazioni su azioni di Poltrona Frau S.p.A., effettuate in prossimità del 5 febbraio 2014, data in cui è stato annunciato l'accordo per l'acquisto da parte di Haworth, Inc. del 58,6% del capitale sociale di Poltrona Frau dagli azionisti Charme Investments SCA e Moschini s.r.l. e della conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale della società, ai sensi dell'articolo 106 TUF. All'esito deirelabora.zi.one e valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine, la Consob -con lettera del 13 dicembre 2016, notificata in pari data ha contestato a omissis amministratore delegato di Moschini e membro del C.d.A. di Poltrona Frau all'epoca dei fatti, l'illecito di cui all'articolo 187-bis, comma 1, lettera b , del TUF, per aver comunicato l'informazione privilegiata concernente il progetto di acquisto, da parte di Haworth Inc., del 58,6% del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A. dagli azionisti Charme Investments SCA e Moschini S.r.l., con la conseguente promozione di un'Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A. ai sig.ri omissis ad omissis illecito di cui all'articolo 187-bis, comma 4, del TUF, per aver acquistato per conto proprio numero 7.500 azioni Poltrona Frau utilizzando la suddetta informazione, di cui conosceva o poteva conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato a omissis illecito di cui all'articolo 187-bis, comma 4, del TUF, a per aver acquistato per conto proprio numero 5.000 azioni Poltrona Frau utilizzando tale informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato b per aver acquistato per conto di una cliente, in qualità di suo procuratore, numero 12.500 azioni Poltrona Frau utilizzando la medesima informazione c per aver comunicato l'informazione a omissis , al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio d per aver raccomandato, sulla base di essa, l'acquisto di azioni Poltrona Frau a clienti dallo stesso seguiti a omissis l'illecito di cui all'art 187-bis, comma 4, del TUF, a per aver acquistato per conto proprio numero 4.000 azioni Poltrona Frau, utilizzando tale informazione, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato b per aver raccomandato, sulla base di essa, l'acquisto di azioni Poltrona Frau a clienti di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. da lui assistiti in qualità di promotore finanziario. Gli interessati hanno chiesto di accedere agli atti del procedimento sanzionatorio con note ricevute dalla Consob tra il 22 dicembre 2016 e il 9 gennaio 2017, ottenendo la trasmissione dei documenti ad esso pertinenti. omissis , hanno inoltre chiesto e ottenuto una proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive. omissis ha inoltre anche di essere audito personalmente, con nota pervenuta alla Consob il 12 gennaio 2017 l'audizione si è tenuta il successivo 21 marzo 2017. I destinatari delle contestazioni hanno presentato memorie difensive con distinte note, ricevute dalla Consob il 26 gennaio 2017, 21 febbraio 2017, 27 febbraio 2017 e 28 febbraio 2017. Con la Relazione per la Commissione del 23 giugno 2017, trasmessa agli interessati il successivo 26 giugno 2017, l'Ufficio Sanzioni Amministrative tenuto conto delle risultanze procedimentali in atti ha espresso le proprie considerazioni, formulando conseguenti proposte sanzionatone. omissis hanno trasmesso le loro controdeduzioni, in replica alla predetta Relazione USA, con distinte note, ricevute dalla Consob il 26 luglio 2017, mentre omissis non ha presentato controdeduzioni. Esaminato il complesso degli atti del procedimento, la Commissione, ritenuti definitivamente accertati gli illeciti contestati, con la delibera numero 20090 del 2 agosto 2017, ha applicato, nei confronti di omissis le seguenti sanzioni amministrative in relazione all'illecito di cui all'articolo 187-bis, comma 1, lettera b , del TUF, per aver comunicato l'informazione privilegiata ad omissis a sanzione pecuniaria di Euro 300.000,00 b sanzione accessoria ex articolo 187-quater, comma 1, TUF, per la durata di 10 mesi Il ricorso in opposizione Con il ricorso in esame, in particolare omissis ha lamentato l'illegittimità della delibera impugnata per difetto di prova dei fatti costitutivi dell'illecito contestato, allegandosi l'assenza di prova diretta e la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e univocità delle presunzioni a cui è ricorsa la Commissione, nonché la sussistenza di presunzioni contrarie, come dettagliatamente indicato in ricorso in subordine, l'eccessività delle sanzioni applicate. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza di sospensione ex articolo 187-septies, comma 5 del TUF. Si è costituita la Consob, che ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e chiesto il rigetto della istanza di sospensione La Corte, con ordinanza 21/23.2.2018, ha accolto l'istanza e sospeso l'esecuzione della delibera Consob numero 20090 del 2 agosto 2017 oggetto di opposizione. All'esito della pubblica udienza del 10 aprile 2018, esaurita la discussione tra le parti, ha assunto la causa a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritto. Motivi della decisione Premessa. Una doverosa premessa attiene alla latitudine della ricostruzione fattuale operata che, attenendo a comunicazioni informative che, secondo la fattispecie contestata, sarebbero state oggetto di una trasmissione a catena , dalla prima fonte via via ai soggetti successivamente, in ipotesi, resi edotti, non può che ricomprendere l'intera vicenda oggetto di contestazione peraltro, identica opzione ricostruttiva riferita alla vicenda nel suo complesso è stata prescelta dalle parti del presente giudizio, ed è in tale prospettiva che le parti hanno svolto deduzioni e allegazioni. Ricostruzione dei fatti in relazione all'esistenza della violazione contestata. Tanto premesso, ed alla luce dei principi ora indicati, appare opportuno ricostruire, sulla base degli elementi documentali allegati agli atti e dell'istruttoria svolta dalla Consob, i fatti su cui si fondano le contestazioni e sottolineare subito quali di questi fatti non sono contestati e fanno da cornice a quelli che si ipotizzano essere stati i comportamenti illeciti posti in essere da omissis omissis componente del consiglio di amministrazione di Poltrona Prau S.p.A. amministratore senza delega e amministratore delegato di Moschini s.r.l. società azionista di Poltrona Frau nella misura dell'8,09% , veniva convocato assieme a omissis presidente del consiglio di amministrazione di Poltrona Frau a Roma, presso l'abitazione di omissis omissis altro componente del consiglio di amministrazione di Poltrona Frau, per discutere della trattativa, svoltasi nei mesi precedenti a partire da fine ottobre 2013 , destinata a concludersi con la cessione del 58,6% del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A. detenuto 'da Charme Investments sca e da Moschini s.r.l. ad Haworth Inc. alla cessione era necessariamente correlata la promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A., società quotata in borsa. La convocazione dei signori omissis e omissis avveniva in data 1.2.2014, senza specificazione dei motivi, e l'incontro in cui questi furono esplicitati, con illustrazione dei termini e delle condizioni dell'operazione che si proponeva di concludere, avveniva il giorno 2.2.2014 domenica . omissis rientrava a Torino la sera stessa e il successivo 3 febbraio 2013 passava in ufficio a Torino dove incontrava i soci dello Studio tra cui omissis , sindaco effettivo della Moschini s.r.l. , che avvisava informalmente del fatto che si sarebbe dovuto recare a Milano per questioni relative a Poltrona Frau, e che pertanto la sua agenda avrebbe subito modifiche. Il 4 febbraio omissis predisponeva l'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione della Moschini S.r.l., chiedendo alla segretaria del sig. omissis di trasmetterlo ad amministratori e sindaci l'unico punto all'ordine del giorno consisteva negli aggiornamenti relativi alle partecipazioni in Poltrona Frau S.p.A., Charme Investment e PF Real estate S.r.l. completava quindi la bozza, trasmessagli da Charme, del comunicato price sensitive da diffondere al pubblico in relazione all'operazione ormai in via di definizione, inserendo i commenti di Franco Moschini. omissis si recava quindi presso la sede milanese dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo per il closing, ed ivi si tenevano in sequenza i consigli di amministrazione di Moschini S.r.l. e Poltrona Frau e venivano firmati gli accordi tra le parti Charme e Moschini S.r.l da una parte, Haworth dall'altra, con la cessione all'acquirente del 58,6% delle azioni della società target da parte di charme e Moschini . Il 5.2.2014, alle ore 7,26 prima dell'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. Charme Investments sca, Moschini s.r.l., Haworth Inc e il Gruppo Poltrona Frau S.p.A. diffondevano un comunicato congiunto di evidenziazione dell'operazione, cui era correlata la promozione dell'OPA obbligatoria totalitaria delle azioni Poltrona Frau al prezzo di Euro 2,96 incorporante un premio del 19% rispetto al prezzo di riferimento registrato sul MTA il 4.2.2014 . Data la significativa movimentazione delle azioni Poltrona Frau riscontrata nei giorni precedenti al 5.2.2014, la Consob, nello svolgimento delle indagini di competenza, enucleava attività di compravendita svoltesi nei giorni 3-4.2.2014 su iniziativa di persone vicine a omissis particolare omissis . In particolare, per quanto riguarda la posizione di omissis la Consob evidenziava i rapporti del predetto con il socio di studio omissis il collegamento significativo tra questi e omissis promotore finanziario presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A., il quale prestava consulenza finanziaria a favore di omissis e di Moschino s.r.l. omissis si erano incontrati in Torino, presso lo Studio professionale di cui sono entrambi soci la mattina del 3 febbraio, come confermato dallo stesso omissis in sede di audizione del 4.9.2015. Nella stessa mattina, tra le ore 8,20 e le ore 11,40 circa, erano intervenuti diversi contatti telefonici tra omissis e omissis entrambi avevano giustificato i contatti telefonici sia con l'attività di consulenza svolta dal secondo per Moschini s.r.l., in essere da anni a partire dal 2006 , sia con il fatto che il omissis si occupava anche della posizione personale dell'anziana madre del omissis , la signora omissis le cui condizioni di salute si erano aggravate e rendevano urgenti aggiustamenti nell'assetto dei suoi investimenti, e che era 'infine deceduta il 17.2.2014. Nel contesto descritto, sonora ritenere dati di fatto pacifici i seguenti omissis nulla seppe dell'operazione di cui si discute prima del 2.2.2014, né nell'ambito del consiglio di amministrazione di Poltrona Frau S.p.A., né nell'ambito del consiglio di amministrazione di Moschino s.r.l. non è stato nemmeno prospettato che omissis avesse avuto una conoscenza pregressa delle trattative volte alla cessione e delle-condizioni via via precisate. l'operazione non fu resa pubblica, nemmeno attraverso indiscrezioni di stampa, prima del 5.2.2014 vi fu un fugace incontro, nella mattina del 3 febbraio .2014 tra omissis omissis presso lo Studio commercialista di cui entrambi sono soci, e omissis avvisò il collega del suo prossimo viaggio a Milano per questioni attinenti a Poltrona Frau di cui peraltro omissis era sindaco vi furono diverse telefonate tra omissis e omissis il 3.2.2014, precisamente alle ore 8 20 29 da un'utenza intestata allo Studio Commercialisti Associati di cui faceva parte omissis ad un'utenza nella disponibilità del omissis della durata di 2 secondi alle ore 9 07 39, da 'un'utenza nella disponibilità di omissis un'utenza nella disponibilità di omissis della durata di 7 secondi alle ore 9 08 05, sempre da omissis della durata di 2 minuti e 1 secondo alle ore 11 03 55, 11.27,32 e 11 41 18 da un'utenza nella disponibilità di omissis ad un'utenza nella disponibilità di omissis della durata rispettivamente di 1 minuto e 35 secondi, 50 secondi, 26 secondi omissis aveva rapporti diretti con omissis sia nell'interesse di Moschini s.r.l., sia per motivi personali, di gestione della posizione economica della madre di omissis , sig.ra omissis , deceduta il 17.2.2014 il 3 febbraio omissis ha conferito via internet alle 9.32.42 e alle 14.12.44, a far valere su un conto a lui intestato presso Fideuram S.p.A., due ordini di acquisto, rispettivamente di 4.000 e 1.500 azioni Poltrona Frau, con limiti di prezzo di 2,36 Euro e 2,4 Euro eseguiti alle 9 37 14 e alle 14 12 45 il 4 febbraio ha conferito via internet un ulteriore ordine di acquisto di 2.000 azioni Poltrona Frau con limite di prezzo di 2,47 Euro eseguito alle 15 27 47 il 4 febbraio 2014 omissis ha acquistato 5.000 azioni Poltrona Frau per conto proprio, a valere su un conto intestato al medesimo ed alla moglie omissis senza limiti di prezzo nella stessa data ha conferito a Rothschild Wealth Management UK Ltd., in qualità di procuratore di omissis un ordine di acquisto di 12.500 azioni Poltrona Frau senza limiti di prezzo entrambi gli ordini sono stati eseguiti purè pacifici sono gli acquisti effettuati da omissis a nei giorni 3/4.2.2014 a favore di famigliari e clienti per le seguenti consistenze in proprio, il 4.2.2014, 04.000 azioni Frau senza limiti di prezzo, per un controvalore effettivo di Euro 9.504,80 su ordine di omissis il 3.2.2014 ad ore 16 52 07, numero 2.500,00 azioni Frau senza limiti di prezzo, per un controvalore effettivo di Euro 5.875,25 su ordine di omissis , sempre il 3.2.2004, numero 2.000 azioni Frau senza limiti di prezzo per un controvalore effettivo di Euro 4.700,00 il 4.2.2014 alle ore 9 52 08, su ordine di omissis numero 8.500 azioni Frau senza limiti di prezzo per un controvalore effettivo di Euro 20.273,35. Insufficienza degli elementi presuntivi allegati dalla CONSOB. Prima di valutare il rilievo probatorio delle circostanze evidenziate appare opportuno precisare che non vi è dubbio sulla possibilità di utilizzare il ragionamento presuntivo nell'accertamento degli illeciti di cui si discute è evidente poi che gli elementi indiziari da valutare debbono permettere una ricostruzione univoca dell'occorso e, sotto questo profilo, non pare possa ipotizzarsi una reale, significativa, differenza per il carattere sanzionatorio della materia trattata che dovrebbe giustificare un rigore in materia prossimo a quello proprio del settore penale. Anche in ambito civile, infatti, il chiaro riferimento normativo, desumibile dall'articolo 2729 c.c., alla precisione, gravità e concordanza delle presunzioni non può permettere dubbi sul fatto che la ricostruzione dell'occorso attraverso elementi indiziari, e cioè l'individuazione del fatto ignoto attraverso fatti noti indiretti , debba avvenire in modo rigoroso secondo un percorso ricostruttivo che non renda possibile \ina lettura ambivalente degli elementi acquisiti, e cioè che non individui diverse possibilità di connessione altrettanto verosimili. Peraltro, pur nell'evidenza della necessità nei casi di insider trading di fare ricorso ad elementi presuntivi ai fini dell'accertamento dei fatti, non può ritenersi sufficiente la coincidenza temporale tra l'acquisizione dell'informazione da parte dell'insider principale e l'operatività dimostrata dai soggetti che si assumono destinatari dell'informazione, in assenza di ulteriori elementi di forte tenuta, che nel caso di specie non' si ravvisano, come si evidenzierà nel prosieguo. Ulteriore doverosa considerazione è che, ai sensi dell'articolo 181 TUF, per considerarsi privilegiata , l'informazione deve risultare riservata e price sensitive, ossia una informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari comma 1 in quanto presumibilmente un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento comma 4 deve risultare anche precisa , intendendosi per tale la notizia che a si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà b è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a sui prezzi degli strumenti finanziari comma 3 . Ora, nel caso di specie, certamente omissis ricevette in data 2.2.2014 un'informazione privilegiata, riguardante la cessione del 58,6% delle azioni di Poltrona Frau S.p.A. a Haworth Inc. e le relative condizioni. Si deve invece stabilire se egli condivise questa informazione, in foto o comunque in modo tale da offrire una conoscenza privilegiata, con omissis e con omissis e che questi ultimi, in concreto, l'abbiano utilizzata per le operazioni di cui si discute. Gli elementi che sono stati valorizzati dalla Consob nell'ambito del ragionamento presuntivo che ha portato alla contestazione dell'addebito sono i seguenti dopo l'incontro del 2.2.2014 omissis era in possesso dell'informazione privilegiata relativa al progetto di acquisto delle azioni Poltrona Frau da parte di Haworth Ine, nella misura del 58,6%, con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Poltrona Frau omissis è collega e socio di studio di omissis e, la mattina del 3 febbraio 2014, lo ha brevemente incontrato e lo ha avvisato del suo viaggio a Milano, nelle circostanze più volte descritte omissis conosce omissis consulente finanziario, con il quale ha diversi contatti telefonici nella mattina del 3.2.2014 nei giorni del 3 e 4 febbraio omissis e omissis effettuano gli acquisti di azioni Poltrona Frau già descritti in tale periodo anche omissis collega di omissis , effettua e consiglia ai propri clienti acquisti quantità limitate di azioni Poltrona Frau. Ritiene la Corte che gli elementi noti e valorizzati dalla Consob non siano sufficienti a fondare un ragionamento presuntivo che permetta di ritenere accertati i profili oggettivi degli illeciti contestati in termini di consequenzialità sufficiente, anche alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Se è certo che omissis e omissis si siano incontrati presso lo studio professionale la mattina del 3 febbraio, non vi è alcun elemento per ritenere, che vi sia stata da parte del ricorrente la comunicazione di informazioni relative alla vicenda dell'acquisizione del capitale azionario di Poltrona Frau S.p.A. Rimane inoltre in concreto totalmente incerto se omissis abbia effettivamente contattato omissis il 3.2.2014 per renderlo partecipe dell'informazione privilegiata cui aveva avuto accesso il giorno prima, anche in termini limitati e comunque sufficienti per un suo utilizzo speculativo illecito. Il passaggio dell'informazione da omissis a omissis nonché da omissis da questi al collega promotore finanziario omissis si dovrebbe desumere infatti dagli investimenti effettuati dagli stessi, in proprio e per propri clienti e familiari, nello stesso 3.2.2014 e poi il giorno successivo. Gli elementi di fatto maggiormente rilevanti vanno circoscritti pertanto alla esistenza di rapporti tra i soggetti ed alla coincidenza temporale degli investimenti in azioni Poltrona Frau. rispetto ai quali esistono valide giustificazioni, anche prescindendo dalla contestata comunicazione di informazioni privilegiate da parte del omissis . Nell'ambito delle informazioni rese nel corso del procedimento svoltosi avanti alla Consob, omissis ha riferito che in conseguenza della riunione del 2.2.2014 aveva previsto un suo impegno a Milano, nelle qualità di amministratore sopra evidenziate, per tutta la settimana successiva, e ciò aveva comportato la necessità di riorganizzare il suo lavoro di commercialista presso lo studio in Torino, con spostamento degli appuntamenti e, in genere, con rinvio dell'attività già fissata omissis ha riferito di non ricordare neppure l'incontro con omissis della mattina del 2 il che ne conferma la fugacità e le informazioni che gli sarebbero state fomite, come riferito dallo stesso omissis che resta l'unica fonte utilizzata da Consob a riprova di tale incontro appaiono del tutto generiche e finalizzate a motivare la propria futura assenza dallo studio. D'altro canto, i rapporti che omissis intratteneva con omissis sia per Moschini s.r.l. sia, soprattutto, per la propria madre, le cui condizioni di salute si erano effettivamente aggravate, come conferma indirettamente il decesso della sig.ra omissis intervenuto appena due settimane dopo i fatti, ben avrebbero giustificato che questi avvisasse il consulente finanziario si ribadisce anche personale della sua difficile reperibilità in quella settimana in questo contesto è ben possibile che il omissis possa aver riferito che sarebbe stato impegnato per Poltrona Frau S.p.A., senza necessariamente vestire con ulteriori indicazioni l'informazione, in modo tale da renderla comunque privilegiata. Se così fossero andate le cose, ben sarebbe stato possibile, e pienamente ragionevole che omissis e il collega omissis promotori finanziari e quindi con una professionalità specifica, si fossero confrontati, ritenendo utile investire in azioni Poltrona Frau, pur senza sapere nulla della cessione e dei termini della stessa il titolo, pur essendo azionario, aveva una certa solidità ed era considerato un investimento abbastanza affidabile, come emerge dalle notizie pubblicate nello stesso periodo dalla stampa specializzata e dai siti internet di settore su queste circostanze non vi è sostanziale contestazione , e ciò poteva comportare una valutazione di convenienza comunque nell'acquisto, rispetto al quale era poco verosimile ipotizzare rischi di perdita. Analoghe motivazioni possono avere ispirato gli acquisti di omissis che, peraltro, aveva già acquistato 2000 azioni Poltrona Frau l'8 novembre 2013, dimostrando interesse nel titolo. Anche l'entità degli investimenti effettuati, in sé contenuta a prescindere dall'effettivo guadagno lucrato in rapporto all'investito, costituisce un elemento non univoco, perché può essere valorizzata sia a sostegno della tesi dell'investimento per l'utilizzo di informazione riservata, come modalità per non dare nell'occhio , sia di quella contraria dell'investimento sulla base di una valutazione autonoma, limitato ad un'entità non eccessiva, al fine di limitare gli eventuali rischi connessi all'acquisto di titoli azionari altri elementi valorizzati dalla Consob si prestano parimenti ad una lettura pienamente ambivalente, in particolare per quanto attiene alle modalità di conferimento degli ordini di acquisto omissis con limiti di prezzo, omissis senza a seconda delle circostanze valorizzate dalla Consob pro domo sua. Sicuramente non riferibili a finalità illecite sono gli acquisti effettuati in proprio, laddove gli effettivi ordinanti avrebbero potuto senza molte difficoltà proteggersi ciò anche in considerazione della sicura piena consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti del rischio di gravi conseguenze, sia in termini sanzionatori, sia di ripercussioni sull'attività professionale di una tale iniziativa, rispetto alle quali un guadagno dall'operazione di poche migliaia di Euro non appare una contropartita adeguata. In conclusione, nel contesto delineato si ritiene che gli elementi indiziari noti non siano utili a fondare un ragionamento presuntivo perché la loro concatenazione rimane equivoca e inidonea a individuare il fatto ignoto, costituente l'illecito, come unica conseguenza plausibile, seppure con una certa approssimazione in particolare, rimane equivoco se omissis forni un'informazione ad omissis e se tale informazione possa ritenersi privilegiata , e quindi rimane equivoco il primo, fondamentale elemento sul quale la prospettazione degli illeciti contestati si fonda. Gli elementi di fatto sulla cui base è stata ricostruita l'ipotesi accusatoria della Consob non sono infatti per quanto esposto idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare, né sotto un profilo di univocità logica né sotto un profilo di ragionevole probabilità. Spese di lite. L'obiettiva ambiguità delle circostanze di fatto esaminate dalla Consob e la complessità delle questioni trattate giustificano una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di un terzo. Per i rimanenti due terzi le spese processuali debbono essere imputate, in applicazione del principio della soccombenza, alla Consob. La liquidazione si effettua tenendo conto della normativa vigente in materia di compensi professionali, dell'attività effettivamente svolta nel presente giudizio che non ha visto una specifica fase istruttoria per l'assunzione di mezzi di prova, essendo la causa documentale, del valore della controversia, prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento da Euro 260.001 a Euro 520.000 , e della sua complessità in fatto e in diritto quest'ultima giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, pur se il valore della controversia è prossimo, appunto, al livello inferiore di questo. Si liquidano quindi per la fase di studio l'importo di Euro 4.180,00, per la fase introduttiva l'importo di Euro 2.430,00 e per la fase decisionale l'importo di Euro 6.950,00 l'importo complessivo di Euro 13.560,00 viene diminuito di un terzo e sul dovuto di Euro 9.040,00 si riconoscono altresì il rimborso forfetario, l'IVA e la CPA come per legge. Ai sensi dell'articolo 195, co. 8 TUF copia della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, alla Consob per quanto di competenza ai fini della pubblicazione secondo il disposto dell'articolo 195 bis co. 1, che prevede la menzione dell'esito del procedimento di opposizione a margine della pubblicazione in ipotesi già effettuata il comma 8, nel testo attuale introdotto dal D.Lgs. numero 72/2015, si applica ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore, anche se gli illeciti oggetto di accertamento sono anteriori . P.Q.M. La Corte d'Appello di Torino, sez. I civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 195 D.Lgs. numero 58/1998 proposta da omissis avverso alla delibera CONSOB numero 20090 del 2.8.2017, notificata il 10.10.2017, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza degli illeciti amministrativi contestati dalla CONSOB a omissis e conseguentemente revoca la delibera CONSOB numero 20090 del 2.8.2017 in relazione alla pronuncia sanzionatoria nei suoi confronti condanna la CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, come legalmente rappresentata, al pagamento, nella misura di due terzi, a favore di omissis , delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi già rappresentanti i due terzi del dovuto Euro 9.040,00, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge compensa tra le parti per il rimanente terzo le spese processuali manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 195 co 8,195 bis co 1 TUF.