Limiti alla validità del provvedimento di espulsione dello straniero

È illegittima l’espulsione dello straniero in caso di insussistenza dell’ipotesi contestatagli, non potendo essere convalidato, dal giudice adito in sede di opposizione, un provvedimento sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza numero 19868/18, depositata il 26 luglio. Il caso. Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale veniva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. In particolare, secondo il Giudice adito in sede di opposizione, lo straniero non aveva provato di aver regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale e si era sottratto ai controlli di frontiera. Al contrario il ricorrente sostiene di essere titolare di un permesso di soggiorno che però era scaduto, talché avrebbe potuto, al più, essergli contestata la diversa fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, lett b , d.lgs. numero 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero . Secondo la Cassazione il motivo di ricorso è fondato. Diversa ragione di espulsione. Osservano i Giudici di legittimità che per risolvere la fattispecie deve farsi applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, i quali non sono stati presi in considerazione dal Giudice di merito. Ricorda la Suprema Corte che «la fattispecie dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte», mentre se il controllo sia stato effettuato e non vi siano ostacoli all’ingresso dello straniero in Italia «non si versa nell’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall’articolo 13, comma 2, lett. a , d.lgs. numero 286/1998». Ciò posto, una volta emesso il decreto di espulsione dello straniero il giudice adito in sede di opposizione se accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata deve annullare il provvedimento «non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto» Cass. numero 24150/16 . Nel caso di specie, quindi, vista la diversa fattispecie che avrebbe dovuto essere contesta allo straniero, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara illegittimo il decreto di espulsione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 giugno – 26 luglio, numero 19868 Presidente Scaldaferri – Relatore Sambito Ragioni della decisione 1. Col primo ed il secondo motivo, deducendo la violazione dell’articolo 13, co 2 lett. a e b , del D.lgs. numero 286 del 1998, il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non ha esaminato i motivi 1.2. ed 1.4 del ricorso, con cui aveva dedotto che la fattispecie contestatagli, secondo cui egli era entrato nel territorio dello Stato in data 1.1.1998 sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere respinto articolo 13, co 2 lett. a del d.lgs. numero 286 del 1998- non corrispondeva ai dati di fatto, essendo egli stato titolare di un permesso di soggiorno, scaduto nel 2002, talché avrebbe potuto al più essergli contestata la diversa fattispecie di cui alla lett. b della menzionata disposizione. 2. Le censure sono fondate. L’ordinanza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di espulsione, trascritto per autosufficienza, e contenente l’indicazione della frontiera e del giorno in cui il ricorrente vi aveva fatto ingresso, ritenendo che lo stesso non avesse provato di aver regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale. Così opinando il GdiP non ha tenuto conto dei seguenti principi a la fattispecie dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte, mentre, nel caso in cui il controllo sia stato effettuato e non abbia evidenziato ostacoli all’ingresso dello straniero in Italia, non si versa più nell’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dal secondo comma, lettera a , dell’articolo 13 cit. salvo il caso in cui lo straniero si sia sottoposto ai controlli di frontiera, ma esibendo documenti falsificati , potendo porsi al più il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b del medesimo comma cfr. Cass. numero 20668 del 2005 22625 del 2015 b una volta emesso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice, adito in sede di opposizione, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto Cass. numero 24150 del 2016 . 3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l’omesso esame del motivo numero 1.3. del ricorso, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, co 2, c.p.c., con la dichiarazione d’illegittimità del decreto di espulsione. 4. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato ex articolo 133 D.P.R. numero 115/2002. P.Q.M. accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 13 agosto 2016. Condanna il Prefetto di Roma al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito, e delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.050,00, oltre a spese prenotate a debito.