Il dies a quo per esercitare l’opzione a favore del pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra

In caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, questi ha la possibilità di esercitare l’opzione per il pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di reintegrazione entro 30 giorni dal momento in cui assume l’effettiva e completa conoscenza della sentenza.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19480/18, depositata il 23 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice per il riconoscimento del diritto di opzione ex articolo 18, comma 5, stat. lav. esercitato a seguito dell’ordine di reintegrazione emesso dal Tribunale di Roma all’esito dell’udienza di discussione sull’impugnazione del licenziamento. I Giudici meneghini ritenevano tempestivamente esercitata l’opzione avvenuta a seguito dell’invito alla ripresa in servizio formulato da parte datoriale, non potendo applicarsi il termine decadenziale di 30 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza - termine previsto come dies a quo dall’articolo 18, comma 5 - non avendo la cancelleria dato corso alla comunicazione della stessa. Il datore di lavoro ricorre dunque in Cassazione. Termine di decadenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità., ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’articolo 18, comma 5, stat. lav. per l’esercizio dell’opzione in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di reintegrazione, assume rilevanza l’effettiva e completa conoscenza da parte del lavoratore della sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di deposito della stessa da parte della cancelleria. È conseguentemente idonea ad integrare tale presupposto la lettura integrale in udienza della sentenza con contestuale motivazione. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 maggio – 23 luglio 2018, numero 19480 Presidente Doronzo – Relatore De Marinis Rilevato che con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da F.R. nei confronti della Elior Ristorazione S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione ex articolo 18, comma 5, l. numero 300/1970 esercitato il 21.5.2012 a seguito dell’ordine di reintegrazione emesso dal Tribunale di Roma con sentenza pronunciata contestualmente all’esito dell’udienza di discussione il 21.3.2012 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’opzione tempestivamente esercitata a seguito dell’invito alla ripresa del servizio formulato dal datore di lavoro, non potendo dirsi essa già intervenuta nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza contestuale non avendo la cancelleria dato corso, per esserne dalla legge esonerata, alla comunicazione della sentenza, evento, peraltro, espressamente indicato dall’articolo 18, comma 5, l. numero 300/1970 come dies a quo per il computo del termine decadenziale ed insuscettibile, in quanto contemplato in una norma di stretta interpretazione, di essere surrogato con altro pur equipollente per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimata non ha svolto alcuna difesa che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 5, l. numero 300/1970 nel testo antecedente alla novella di cui all’articolo 1, comma 42, l. numero 92/2012 , lamenta la non conformità a diritto della lettura della predetta disposizione accolta dalla Corte territoriale intesa ad escludere l’ammissibilità di equipollenti alla comunicazione formale della sentenza di reintegra da parte della cancelleria che valgano ai fini dello spirare del termine decadenziale, sicché si debba fare, allo stesso fine, esclusivo riferimento al diverso evento dato dall’invito alla ripresa del servizio da parte del datore di lavoro che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte cfr, Cass., 11.1.2016, numero 203 per il quale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’articolo 18, comma 5, l. numero 300/1970 per l’esercizio dell’opzione in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza recante la declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, risultando così idonea a riflettere tale situazione di conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale anche la lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale, secondo l’ipotesi verificatasi nella presente fattispecie che, dunque, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.