Avvocati e dovere di corretta informazione: approvato il nuovo art. 35 del Codice deontologico

Nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso il CNF ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione. La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.

Cambia il Codice deontologico. La modifica, approvata dal CNF, all’articolo 35 del Codice deontologico forense è volta a chiarire la portata della norma che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web sono, infatti, stati abrogati i commi 9 e 10 . Il “nuovo” dovere di corretta informazione. Ne consegue che è ammesso qualsiasi mezzo e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento , purchè l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. La modifica in oggetto entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.