Nella valutazione di due esigenze contrapposte quella di consegna – in presenza di decisione che ha attestato la sussistenza delle relative condizioni legittimanti e in adempimento di obblighi nazionali cogenti – e quelle di giustizia nazionale , anche alla luce del nulla osta dell’autorità italiana procedente, va data la prevalenza a quelle dello Stato richiedente, tenendo conto dei criteri che si evincono dalla l. numero 69/05, articolo 20, tra cui quelli della gravità dei reati e della loro consumazione, ma anche valorizzando altri parametri, quali quelli dello stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o grado in cui essi si trovano, dall’essere i procedimenti ancora in trattazione o già definitivi con sentenza passata in giudicato, in tal caso non potendo non rilevare anche l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte d’appello di Catania, in accoglimento della richiesta di consegna della Romania per scontare una pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per furto aggravato in appartamento. Fasi del procedimento l’arresto. I Carabinieri di Catania procedevano all’arresto provvisorio di un rumeno, ricercato dalle autorità della Romania con mandato di arresto europeo “esecutivo” sentenza pronunciata dal Tribunale di Botosani e divenuta definitiva il 30 giugno 2015 in ambito Schengen, su segnalazione dell’Ufficio S.I.R.E.N.E. La polizia giudiziaria poneva immediatamente, e comunque entro le ventiquattrore, la persona ricercata a disposizione del Presidente della Corte d’appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito come disposto dall’articolo 11, l. numero 69/05 . La convalida. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto un magistrato delegato dal Presidente della Corte d’appello di Catania, sezione provvedimenti speciali, informato il Procuratore Generale, provvedeva a sentire il rumeno alla presenza del suo difensore di fiducia. L’arrestato si opponeva alla consegna, dichiarava di essere a conoscenza del processo per il quale si chiede il M.A.E. esecutivo e faceva presente di essere sottoposto in Italia ad altri procedimenti penali per fatti ivi commessi. All’uopo si ricorda che il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia previsto dalla legge soltanto ai fini dell’audizione dell’arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dell’articolo 11, pena l’annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida assunto dopo tale termine Cass., sez. VI, numero 42715/08, che ha però ricordato come l’invalidità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo . Il Presidente, compiuti gli adempimenti urgenti dove non è previsto per la convalida dell’arresto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato della fissazione della relativa udienza sez. VI, numero 17918/09 e sentiti il Procuratore Generale e il difensore dell’arrestato, confermava la convalida e decideva sull’applicazione di misure cautelari. La misura cautelare. Nonostante la richiesta del difensore fosse nel senso di mantenere la misura cautelare dell’obbligo di dimora cui il rumeno era sottoposto nell’ambito di un procedimento penale per furto in un’area di servizio per il quale stava iniziando il dibattimento di primo grado, il Presidente riteneva necessaria la custodia cautelare in carcere per tutelare il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, la l. numero 69/2005 esclude l’applicazione degli articolo 273 e 274 lettere a e c , l’ordinanza con la quale viene disposta la custodia carceraria può avere ad oggetto solo il pericolo di fuga. Più precisamente, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, l. numero 69/2005, deve assumere i connotati della concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta Sez. VI, numero 27357/13 . Si ricorda che l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza cautelare è il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, che può essere proposto per mancanza di motivazione, o per la presenza di motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa Sez. VI, numero 10906/13 . Udienza in camera di consiglio. Il delegato dal Presidente fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla consegna. La Suprema Corte ha precisato che nella procedura di mandato di arresto europeo non è necessaria l´udienza pubblica numero 18650/15 , escludendone la violazione dell’articolo 6 CEDU e rigettando la questione di legittimità costituzionale. Preme ricordare che l’inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell’articolo 17, comma 2, l. numero 69/2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria soli ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna, né preclude l’emissione di una nuova misura coercitiva personale quando sussiste il pericolo di fuga Sez. fer., numero 35525/14 contra Sez. VI, numero 46165/14 per la quale la misura cautelare non può essere successivamente rinnovata . Le fonti di prova e l’assenza di residenza. La Corte d’appello etnea prende atto che nel M.A.E. erano indicate le specifiche fonti di prova relative all’attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta in assenza delle quali deve essere rifiutata la consegna come acclarato da Cass. penumero numero 15935/15 . La Corte ha escluso che il rumeno, nonostante fosse in Italia da qualche anno, potesse considerarsi residente in Italia, in quanto la nozione di “residenza” rilevante ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell’Unione, ai sensi dell’articolo 18, lett. r , l. numero 69/2005, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, dalla fissazione in Italia della sede principale anche se non esclusiva e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di “dimora”, rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l’acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza Sez. VI, numero 43265/15 . Sul rinvio della consegna. La Corte d’appello rigetta la richiesta del difensore di rinviare la consegna tenendo contro delle esigenze processuali interne essendo il rumeno imputato in altro procedimento pendente per fatti di reato commessi in Italia . Sul punto, i giudici ricordano la consolidata giurisprudenza secondo cui la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’articolo 20 l. numero 69/05 ossia la gravità dei reati e la loro data di consumazione , ma anche altri parametri pertinenti, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità di esecuzione Sez. VI, numero 14860/14 . Valutazione comparativa delle esigenze interne con quelle dello Stato richiedente. Rieducazione internazionale. La Corte d’appello catanese ritiene non sia possibile il rinvio, come sostenuto dalla difesa, sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle del richiedente Stato rumeno sempre Sez. VI, numero 14860/2014 aveva annullato, sia pure con riferimento ad un M.A.E. “processuale”, proprio una decisione della Corte d’appello di Catania che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa dello Stato richiedente . Rieducazione “internazionale”. Estremo interesse presenta il punto motivazionale relativo alla circostanza che la mancata consegna per la Corte d’appello avrebbe effetti negativi sulla funzione di prevenzione speciale e risocializzante della pena articolo 27, comma 3, Cost. , per il rumeno, anche per l’ordinamento giuridico italiano, atteso che la sanzione inflitta dall’autorità giudiziaria rumena fosse applicata all’esito dei processi in Italia, certamente lo scarto temporale vanificherebbe le suindicate funzioni rieducative, rendendo sterile l’esecuzione della pena inflitta dallo Stato rumeno ed altrettanto sterile quella irrogata dal giudice italiano. Nulla osta alla consegna. Prima di decidere sulla consegna, la Corte di appello di Catania ha chiesto, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, l. numero 69/2005, il nulla osta al Tribunale di Enna, ossia al giudice ove si stava celebrando il processo per il quale il consegnato era sottoposto all’obbligo di dimora. Nel concedere il nulla osta, il Tribunale di Enna – sostiene la sentenza in commento – ha valutato come scandire i tempi processuali, accettando di aspettare un anno e otto mesi circa togliendo dalla condanna rumena di un anno e dieci mesi, i due mesi che il consegnato ha scontato in Italia per la custodia cautelare patita nelle more della decisione di consegna per tornare a celebrare il processo per i reati commessi in Italia. Infatti, la detenzione all’estero dell’imputato per reato diverso da quello oggetto del giudizio, nota alla procedente autorità giudiziaria italiana, integra una causa di legittimo impedimento a comparire cui consegue la sospensione necessaria del giudizio ai sensi del novellato articolo 420- quater c.p.p. che è destinata a protrarsi per la durata dell’intera espiazione della pena dell’imputato all’estero Sez. VI, numero 47594/14, proprio in un caso in cui è stata confermata la sentenza favorevole alla consegna che, richiesta dall’autorità estera in forza di mandato di arresto europeo, era imputata in Italia per altri reati .
Corte d’appello di Catania, sez. Provvedimenti Speciali, sentenza 18 – 21 dicembre 2015, numero 25 Presidente / Relatore Pivetti Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che durante l'udienza di convalida dell'arresto, D.C., ha ammesso di avere saputo dalla corrispondenza epistolare avuta con la madre del processo celebrato in Romania, ma anche precisato che per sua volontà non ha ricevuto gli atti relativi alla sua vocatio in ius perché ebbe a trasferirsi in Italia subito dopo avere commesso il delitto per il quale è stato condannato in Romania, decidendo di continuare a delinquere in Italia e commettendo i furti per i quali oggi è sotto processo dinanzi al Tribunale di Enna. La Corte ritiene pertanto che nessuna violazione del diritto di difesa v'è stato perché l'imputato condannato si è volontariamente sottratto al processo penale tenutosi nei suoi confronti, rinunciando q difendersi ed ha peraltro ammesso le sue responsabilità al riguardo il delitto commesso in Romania per cui v'è il MAE ed i delitti commessi in Italia per cui pende processo in Italia. Infondata è, allora, l'eccezione del Difensore in ordine alla violazione delle regole in ordine alla ritualità del contraddittorio. Del pari infondata è pure l'eccezione riguardante l'impossibilità per il proprio patrocinato di proporre appello, atteso che lo stesso ha ammesso di essersi immediatamente trasferito in Italia dopo il furto eseguito in Romania e di non aver proposto appello pur avendo appreso dalla madre del processo che si stava celebrando in Romania nei suoi riguardi, decidendo di continuare a delinquere in Italia. La Corte ha anche valutato le due esigenze contrapposte quella di consegna - in presenza di decisione che ha attestato la sussistenza delle relative condizioni legittimanti ed in adempimento di obblighi internazionali cogenti - e quella di giustizia nazionale . Sulla scorta del nulla-osta ottenuto dal Tribunale di Enna ha in concreto stabilito quale di esse è prevalente, utilizzando per tale giudizio innanzitutto i criteri che si evincono dalla L. numero 69 del 2005, articolo 20, tra cui quelli della gravità dei reati e della loro data di consumazione , ma anche valorizzato, secondo ragionevolezza, altri parametri pertinenti, quali quello dello stato di restrizione della libertà, della complessità dei procedimenti, della fase o grado in cui essi si trovano, dell'essere i procedimenti ancora in trattazione o già definitivi con sentenza in giudicato, in tal caso non potendo non rilevare anche l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione conformi le sentenze della Suprema Corte di Cassazione Sezione VI sentenza 22451 del 2008, Viscuso 39772, Bulibasa 45508/2005, Dobos . Ebbene, la mancata consegna, per certo, avrebbe effetti negativi sulle funzioni di prevenzione speciale e risocializzante della pena articolo 27 della Costituzione per il D.C., anche secondo il nostro Ordinamento Giuridico, atteso che se la sanzione inflitta dall'Autorità Giudiziaria rumena fosse applicata all'esito dei processi in Italia, per certo lo scarto temporale, vanificherebbe completamente le sopra menzionate funzioni, rendendo sterile l'esecuzione della pena inflitta dallo Stato di Romania ed altrettanto sterile quella eventualmente erogata dal Tribunale di Enna. Insomma non è possibile il rinvio della consegna, per come chiesto dalla Difesa, sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente, che sono quelle collegate, nel caso concreto che ci occupa, alle funzioni della sanzione penale, sia per l'ordinamento Giuridico rumeno che per quello italiano. Già il Tribunale di Enna ha valutato come scandire i tempi processuali concedendo nulla osta, sì accettando di aspettare circa un anno e otto mesi per celebrare il processo in Italia per i delitti commessi nella nostra Repubblica dal D.C. due mesi di prezzo offerto al 30 dicembre 2015 portano la pena da eseguirsi in Romania ad un anno ed otto mesi a cui occorre detrarre ulteriori periodi nel caso di ricorso in Cassazione, fermo restando che la custodia cautelare non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore all'entità della pena da eseguire, il cui dies a quo muove dal 30 ottobre 2015, ore 12 50 e si ferma al dies ad quem che è il 30 agosto 2017, ore 12 50, per un totale di 670 giorni . Così, la previsione della discrezionalità di questo Giudice della consegna nel decidere a quale esigenza dare prevalenza comporta, nel caso che ci occupa, la possibilità di disporre la consegna immediata anche di colui che allo stato è processato in Italia per delitti commessi nel nostro territorio articolo 24 Legge 69 del 2005 . Invero la Corte di Cassazione si è già occupata di un caso analogo, sancendo i principi enunciati in questa decisione, ma con riferimento al caso opposto il cui il consegnando non fosse sotto processo in Italia, ma già in stato di detenzione per pena da espiare Né, peraltro, vista la motivazione offerta riguardo alla necessità di una consegna immediata, può dirsi che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di non rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta dì essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, incarna una valutazione di tipo discrezionale sconfinata nell'arbitrio. Sussistono anche i presupposti di cui all'articolo 17, e. 4, 1. 69195 per disporre la consegna in esecuzione del mandato di arreso europeo esistenza di sentenza irrevocabile di condanna . Non sussistono ragioni ostative alla consegna, non emergendo elementi idonei ad integrare i presupposti di cui all'articolo 181.69105. Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono tutte le condizioni per disporre la consegna ai sensi dell'articolo 24 della Legge 69/05, ben potendo tra un anno e otto mesi due mesi saranno scontati in prezzo offerto il 30 dicembre 2015 in Italia ed ulteriore periodo va aggiunto nel caso di ricorso in cassazione D.C espiata la pena in Romania, rientrare in Italia per partecipare al processo che lo riguarda per i delitti consumati nel nostro territorio delitti per i quali il Tribunale di Enna ha consesso il nulla-osta alla consegna e per i quali avrà cura di notificare allo stesso nuova udienza in cui si celebrerà il processo che lo riguarda, allorché il Ministro di Grazia e Giustizia comunicherà al predetto Tribunale che ha concesso il nulla-osta alla consegna, il luogo di detenzione in Romania del sopra menzionato D.C. per le notifiche necessarie alla conoscenza dell'udienza che lo riguarda. P.Q.M. visti gli art 24 della legge numero 69 del 2005 dispone la consegna allo Stato della Romania di D.C., nato a R., Provincia di M. Romania il , in esecuzione del mandato di arresto europeo 526931 emesso dal Tribunale di B. il 22 ottobre 2015 per l'espiazione della pena detentiva definitiva di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di furto aggravato per essere entrato D.C. nell'immobile di proprietà di D. I., forzando la porta del soggiorno e rubando un monitor LCD, una sega e un trapano elettrico ed un trapano ad accumulatori mandato emesso il 22 ottobre 201 in forza della Sentenza 5 giugno 2015. emessa dal detto Tribunale di B., passata in giudicato il 30 giugno 2015 ed avente per oggetto la menzionata pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Ordina che D.C. sia rimesso in libertà, qualora ancora non consegnato allo Stato di Romania, entro il 30 agosto 2017, ore 12 50. Dispone che il presente provvedimento sia comunicato, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia per quanto di competenza pure con riferimento all'indicazione del luogo di detenzione del D.C. da comunicare al Tribunale di E. affinché detto Giudice possa citare il detto D. per la prosecuzione dei processo che si sta celebrando in Italia per i delitti commessi nel nostro territorio di cui al procedimento RGNR ed affinché lo stesso D. possa partecipare all'udienza che all'uopo il Tribunale di Enna fisserà in proseguo a quella tenutasi l'11 novembre 2015, espiata la pena. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti esecutivi e dispone che copia della presene decisione sia trasmessa al Tribunale dì Enna nel momento in cui questa passerà in giudicato, per quanto di Sua competenza.