Le Sezioni Unite si sono pronunciate su questioni di massima di particolare importanza concernenti i crediti per spese giudiziali dell’avvocato.
Il caso. La vicenda trae origine da un ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. con il quale un avvocato chiedeva la condanna di una sua cliente al pagamento delle competenze professionali per l’attività professionale svolta a suo favore. Il Tribunale di Civitavecchia dichiarava l’inammissibilità del ricorso e la propria incompetenza in motivazione, tra l’altro, si legge «ritenuto che lo speciale procedimento di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 non trovi applicazione laddove si verifichi un ampliamento del thema decidendum oltre la semplice determinazione degli onorari forensi» . L’avvocato soccombente proponeva ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Civitavecchia, a sostegno adducendo «di aver introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. secondo il rito sommario ordinario e che ad esso era applicabile la regola della competenza di cui all’articolo 18 c.p.c.» il fatto che la convenuta fosse residente in Civitavecchia, radicava il giudizio in Civitavecchia «che , pertanto, il tribunale aveva errato, perché il d.lgs. numero 150/2011 aveva lasciato inalterati gli strumenti ordinari di tutela utilizzabili dal difensore in alternativa al procedimento speciale e, dunque, sia il procedimento di cognizione ordinario sia il procedimento sommario ordinario ex articolo 702-bis c.p.c.». La rimessione alle Sezioni Unite La sesta sezione civile, ravvisata l’esistenza nella giurisprudenza delle sezioni semplici di un contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, nonché di discordi opinioni della dottrina e della giurisprudenza di merito, ha rimesso il procedimento al Primo Presidente, il quale ha fissato la trattazione davanti alle Sezioni Unite. sul rito applicabile alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato Le Sezioni Unite esprimono preliminarmente il principio di diritto in base al quale «a seguito dell’introduzione dell’articolo 14 del d.lgs. numero 150/2011, la controversia di cui all’articolo 28 della l. numero 794/1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta a o con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 14 e degli articolo 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli articolo 702-bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto b o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli articolo 633 e ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis e ss. c.p.c. ed è disciplinata come sub a , ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli articolo 648, 649 e 653 c.p.c Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli articolo 702-bis e ss. c.p.c.». e sui limiti e l’oggetto del giudizio di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. Prosegue, poi, il Collegio enunciando il principio alla luce del quale «la controversia di cui all’articolo 28 l. numero 794/1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta al rito indicato dall’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’anumero Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione, di accertamento , l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’articolo 14 comporta che, ai sensi dell’articolo 702-ter, comma 4, c.p.c., si debba dare corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separane la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto». Venendo al regolamento di competenza sollevato nel caso di specie dal ricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale di Civitavecchia che, a seguito della riassunzione, tratterà la controversia con il rito di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. Fonte ilprocessocivile.it
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 ottobre 2017 – 23 febbraio 2018, numero 4485 Presidente Canzio – Relatore Frasca