La parola al Garante: oblio sì (ma non per tutti), stop ai questionari religiosi e novità per i giudici contabili

Con la newsletter n. 397, del 22 dicembre 2014, il Garante della privacy ha adottato i primi provvedimenti in materia di “diritto all’oblio”, pronunciandosi su 9 casi, dopo i “no” di Google alla deindicizzazione delle url; si è occupato anche di sanità e di dati religiosi, bloccando la raccolta sistematica di dati sulla religione dei ricoverati; infine ha dato parere favorevole all’utilizzo della PEC anche davanti alla Corte dei Conti.

Diritto all’oblio. Con la newsletter n. 397 del 22 dicembre 2014, il Garante privacy ha “messo in moto” i primi provvedimenti dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 cha ha sancito il diritto all’oblio. Sulla base della pronuncia degli eurogiudici i cybernauti possono rivolgersi a Google per richiedere la cancellazione, dai risultati di ricerca, delle pagine web che contengono il proprio nominativo. I criteri. Ai fini della cancellazione o meno dei link bisogna valutare: l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia; il tempo trascorso dall’avvenimento l’accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell’ambito professionale di appartenenza. Difronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi al Garante, che deve esaminare le richieste alla luce dei criteri indicati nella sentenza predetta. I primi provvedimenti. Il Garante privacy ha affrontato sinora 9 casi: solo per due di questi ha accolto la richiesta degli interessati, mentre per i restanti ha ritenuto che la posizione di Google fosse corretta, avendo ritenuto prevalente ed assorbente l’interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite il motore di ricerca, dal momento che le vicende processuali riguardanti i ricorrenti sono risultate essere recenti e non ancora concluse. Nei due casi “accolti”, invece, il Garante non ha rinvenuto nessun interesse pubblico: il primo perché riguardava documenti pubblicati su un sito in cui erano presenti numerose informazioni eccedenti e riferite anche a persone estranee alla vicenda; nel secondo caso, la notizia era idonea a ledere la sfera privata della persona. L’Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate. Sanità: stop ai questionari religiosi. Il Garante è anche intervenuto in tema di sanità, stabilendo che le strutture sanitarie non possono raccogliere sistematicamente e in via preventiva le informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti. Solo se il malato chiede di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale, tali informazioni potranno essere trattate dalla strutture. Questo è quanto è stato deciso con il provvedimento a carattere generale n. 515 del 12 novembre 2014, in relazione a quelle pratiche illegittime in uso nelle strutture sanitarie di somministrare, in seno al ricovero, questionari atti ad acquisire informazioni relative anche al credo religioso. Diritto alla scelta alimentare e terapeutica. Altra novità riguarda il diritto del paziente di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposti (es: rifiuto di trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni. Il provvedimento in questione è stato inviato alle Regioni e alle Province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale. Pec anche per i giudici contabili. Il Garante ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto della Presidenza della Corte dei conti contenente le prime regole tecnico-operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec) nei giudizi avanti alla magistratura contabile. In sostanza, le sezioni giurisdizionali e procure della Corte dei Conti potranno impiegare la Pec per l’invio e la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, per la trasmissione di ogni documento e per ogni comunicazione in cui sia necessaria una ricevuta. Il Garante ha specificato che la Direzione generale per i servizi informativi automatizzati dovrà emanare specifiche a protezione dei dati sensibili, in linea con le modalità del processo civile. Lo schema, in particolare, prevede: che tutte le comunicazioni e notificazioni siano effettuate tramite l’invio di un messaggio dall’indirizzo Pec della segreteria della sezione all’indirizzo Pec del destinatario; il pm potrà effettuare notificazioni direttamente via Pec; infine, gli avvocati abilitati potranno utilizzare la Pec in base alle disposizioni stabilite in ambito processual-civile. Conclude il Garante privacy, specificando che ulteriori regole tecniche ed operative saranno stabilite attraverso decreti rispetto ai quali il garante valuterà la compatibilità e la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.