In Gazzetta Ufficiale la legge a tutela degli orfani per crimini domestici

La legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale ed ad altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2018, n. 26.

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2018 è stata pubblicata la legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici . Chi sono gli orfani per crimini domestici? La legge definisce, in primo luogo, che sono orfani per crimini domestici i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza . Gratuito patrocinio e sequestro conservativo. Tra le disposizioni promosse dalla legge emerge il riconoscimento a favore degli orfani per crimini domestici della possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito. Inoltre la legge prevede una disciplina specializzata per il sequestro conservativo Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime . Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. Tra gli interventi contenuti nella legge si rileva, poi, la disposizione che introduce la sospensione dalla successione nei confronti del coniuge, anche separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento . Si prevede poi che a seguito della condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c. Casi d’indegnità , e anche in caso di patteggiamento, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere. Altre disposizioni a tutela degli orfani per crimini domestici. La legge prevede, inoltre, che nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità e durante tale periodo la pensione sarà percepita dai figli della vittima, senza obbligo di restituzione. Vengono poi delineate le modalità per l’affidamento dei minori nonché varie misure che vanno dal riconoscimento della quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici nelle assunzioni art. 6 , alle norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici art. 8 , all’assistenza medico-psicologica art. 9 , nonché al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici art. 11 . Infine è riconosciuta al minore rimasto orfano per crimini domestici la possibilità di cambiare il proprio cognome se coincidente con quel del genitore che è condannato in via definita.

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