Se è diritto all'oblio, dev'essere planetario. Così per il Garante Privacy italiano e francese. Cosa dirà la CGUE?

Oblio planetario. Il Garante italiano lo ammette in una dimensione dialettica-interpretativa. Il Garante francese CNIL lo statuisce in modo assolutistico. La Corte di Giustizia potrebbe assumere la posizione netta alla francese. Se è diritto all'oblio, dev'essere planetario.

Il caso. Il diritto all'oblio planetario è il tema del provvedimento del Garante Privacy 21 dicembre 2017 , pubblicato con la newsletter del 26 gennaio 2018. Un professore universitario di fama aveva chiesto a Google la rimozione dalla lista dei risultati europei ed extra europei di 26 URL contenenti notizie non vere che attenevano perfino allo stato di salute del richiedente. La net Company aveva rifiutato sostenendo che mancavano i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio era trascorso pochissimo tempo i contenuti sono del 2017 il richiedente era equiparabile a persona pubblica i legittimati passivi della richiesta erano l'autore dei post lesivi o il gestore del sito ma non Google. Di contrario avviso è stato il Garante Privacy che invece ha riconosciuto all'interessato il diritto all'oblio planetario ovvero in tutte le estensioni di dominio del motore di ricerca .fr , .it , .com , ecc. al fine di assicurare l'effettività della tutela del diritto invocato. Non è la prima volta che Google si trova a fronteggiare simili posizioni. Ben prima della nostra Authority, il Garante Privacy francese CNIL all'indomani della CGUE Costeja 13.05.2014 aveva già evidenziato la necessità di applicare il diritto all'oblio a livello globale. Tale monito era rimasto disatteso e così la CNIL aveva sanzionato la net Company con una multa di 100 mila euro. Multa impugnata di fronte al Consiglio di Stato francese che ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dove tuttora è pendente. La posizione del Garante Privacy italiano. Il Garante Privacy italiano analizza il caso sulla scorta dell'art. 11 Codice Privacy e delle Linee Guida sull'attuazione della sentenza Costeja emanate dal WP29 il 26 novembre 2014. A tal riguardo enuclea tre punti discriminanti ai fini del bilanciamento delle posizioni in gioco il tipo di dati dati sanitari , la natura dei dati oggettiva o soggettiva , l'esattezza e la correttezza dei dati art. 11 Codice Privacy . L'Authority ha deciso per la deindicizzazione una volta preso atto che le informazioni attengono allo stato di salute del richiedente tipo che sebbene fornite apparentemente in forma oggettiva natura risultano inesatte mostrando un'immagine travisata dell'interessato che non sono quindi né precise né lecite né corrette art. 11 . Diversamente opinando ritiene il Garante si sarebbe permesso un impatto sproporzionatamente negativo” sulla sfera del ricorrente, anche in ragione del trattamento di dati potenzialmente sensibili che lo riguardano . L'effettività della tutela viene assicurata con l'estensione del diritto all'oblio a tutto il mondo stante anche il fatto che l'interessato e' iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. La posizione del Garante nostrano è una posizione dialettica” in cui l'equilibrio del singolo caso non assurge almeno per ora a tesi universale. La posizione del Garante Privacy francese CNIL . La posizione del Garante francese è invece una posizione assolutista” in cui il diritto all'oblio è diritto all'oblio solo se viene riconosciuto a livello planetario. La questione del diritto all'oblio planetario nasce proprio in Francia dove il Garante Privacy CNIL inizia a dare battaglia a Google subito dopo la CGUE Costeja 13.05.2014, sentenza fondante dell'applicazione del diritto all'oblio ai motori di ricerca. Secondo la tesi della CNIL il diritto all'oblio, per essere efficace, deve coinvolgere tutte le estensioni tanto più che il servizio offerto tramite il motore di ricerca Google Search” è un trattamento unico. Garante Privacy Francese-Commissione nazionale per l'informatica e le libertà CNIL La CNIL met en demeure Google de procéder aux déréférencements sur toutes les extensions du moteur de recherche, 12 giugno 2015 . Questa tesi trae il proprio fondamento dalle Linee guida per l’interpretazione e l’applicazione della CGUE 13 maggio 2014” pubblicate il 26 novembre 2014 dal Gruppo dei Garanti Privacy UE WP29 che al punto n. 7 stabiliscono che è necessario applicare il de-listing globale per garantire piena efficacia al diritto Data Protection dell’interessato e per evitare che la legge UE venga aggirata. In questo senso – proseguono i Garanti UE limitare il de-listing ai domini europei non può essere considerato sufficiente per assicurare i diritti Data Protection accordati dalla CGUE 13.05.14. Questo significa in pratica che in ogni caso il de-listing dovrebbe essere efficace anche in tutti i domini pertinenti, incluso il dominio .com” . Cosa dirà la CGUE? Alla Corte di Giustizia spetta l'ultima parola. Inquadrerà la questione secondo una posizione dialettica” all'italiana o secondo una posizione assolutista” alla francese? I punti di riferimento ermeneutici per l'Alto Collegio UE saranno le Linee Guida del WP29 e lo spirito della legge che ha forgiato il GDPR 2016/679. In entrambi il diritto all'oblio è una pietra fondamentale del sistema privacy che viene affermato in modo assoluto per garantire l'effettività della tutela. Le Linee guida per l’interpretazione e l’applicazione della CGUE 13 maggio 2014” pubblicate dal Gruppo dei Garanti Privacy UE WP29 sostengono espressamente quanto di seguito. 7. Territorial effect of a de-listing decision. Al fine di dare piena attuazione ai diritti della persona interessata come sancito nella sentenza della Corte, le decisioni di deindicizzazione devono essere attuate in modo tale che garantiscano l'effettiva e completa tutela dei diritti degli interessati e che il diritto comunitario non possa essere eluso. In questo senso la limitazione del de-listing a domini UE sulla base del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca attraverso i loro domini nazionali non può essere considerata un mezzo sufficiente per garantire in modo soddisfacente i diritti degli interessati secondo la sentenza. In pratica ciò significa che in ogni caso il de-listing deve essere efficace anche in tutti i domini rilevanti, compresi quelli .com”. [ ] 20. La CGUE sostiene che il gestore del motore di ricerca, quale soggetto che determina le finalità e le modalità di tale attività, deve assicurare nel quadro delle sue responsabilità, poteri e capacità, che l'attività soddisfi i requisiti della direttiva 95/46/CE in modo che le garanzie previste dalla direttiva possono avere pieno effetto e che la tutela dell'interessato sia effettiva e completa, in particolare che il relativo diritto privacy sia effettivamente ottenuto. La sentenza stabilisce in tal modo un obbligo di risultato che interessa l'intera operazione di trattamento effettuata dal motore di ricerca . Il regolamento Data Protection GDPR 2016/679 ove possibile – è ancora più rigoroso sul tema inaugurando un nuovo concetto di diritto all'oblio. La differenza tra il concetto di diritto all’oblio ante GDPR 2016/679 e il concetto di diritto all’oblio del GDPR 2016/679 consiste nell’imprimere a questa situazione soggettiva ancora più forza, assegnando alla persona online addirittura il potere di cancellarsi dal mondo digitale. Il diritto all'oblio nel regolamento è soprattutto diritto alla cancellazione come si evince dall'art. 17, comma 1 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano [ ] se sussiste uno dei motivi seguenti [ ] . La nuova collocazione giuridica che il Regolamento UE assegna al diritto all'oblio, lungi dalla volontà di ridurne l'applicazione, ne costituisce invece un notevole rafforzamento. Ora l'esercizio del diritto all'oblio significa sostanzialmente cancellazione. Alla luce di quanto sopra, parrebbe logico dedurre che la CGUE si assesti su una posizione assolutista” alla francese. Tuttavia è anche vero che le Linee Guida WP29 sottolineano che non esiste una soluzione standard ma che occorre sempre vedere caso per caso. Probabilmente la dialettica sull'interpretazione del caso verterà unicamente sull'ammissione o meno del diritto all'oblio. Dopodiché se il diritto all'oblio viene riconosciuto non si discute sul fatto che debba essere planetario. Se è diritto all'oblio, dev'essere planetario.