Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche dopo la separazione dei coniugi

Il reato di cui all’art. 572 c.p. persiste anche in caso di separazione legale dei coniugi, in quanto trattasi di un evento che, pur dispensandoli dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia inalterati i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e di collaborazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3356/18, depositata il 24 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano riformava solo parzialmente la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. commessi ai danni della moglie e delle figlie. La pronuncia viene impugnata con ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della materialità della condotta. Maltrattamenti in famiglia anche dopo la separazione. Il Collegio coglie l’occasione per analizzare la disposizione di cui all’art. 572 c.p. sottolineando che nel caso di specie le condotte si erano verificate dopo la cessazione della convivenza, o meglio, dopo la separazione di fatto e poi legale dalla moglie. In particolare, la sentenza in commento fa proprio l’orientamento secondo cui il delitto di maltrattamenti in famiglia si configura anche laddove le condotte siano poste in essere a danno della persona non convivente o non più convivente con l’agente, purché vi sia un legame nascente dal coniugio o dalla filiazione tra quest’ultimo e la persona offesa. Allo stesso modo, il reato persiste anche in caso di separazione legale dei coniugi, in quanto trattasi di un evento che, pur dispensandoli dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia inalterati i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e di collaborazione. La convivenza non è infatti un presupposto dell’art. 572 c.p. e dunque il reato è integrato quanto le vessazioni vadano ad incidere su quei vincoli rimasti intatti a seguito della separazione giudiziale dei coniugi, ponendo la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente. In altre parole, il Collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione . Concorso apparente di norme. Il ricorrente invoca inoltre la riconducibilità delle condotte alla disposizione di cui all’art. 612- bis c.p La Corte sottolinea però che la novella che ha interessato la norma citata, prevedendo una forma aggravata del reato di atti persecutori laddove posti in essere nei confronti del coniuge separato, ha generato un concorso apparente di norme con il reato di cui all’art. 572 c.p Nell’ipotesi in cui si assista ad atti di maltrattamento rivolti nei confronti del coniuge separato, il conflitto apparente di norme deve essere risolto secondo il principio di specialità richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 612- bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato . Correttamente dunque la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie all’art. 527 c.p., fermo restando che l’ipotesi aggravata degli atti persecutori, secondo la giurisprudenza, è contestabile in presenza di comportamenti sorti nell’ambito familiare ed estranei alla fattispecie ex art. 572 c.p. per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed effettivo o comunque dalla sua attualità temporale. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 24 gennaio 2018, numero 3356 Presidente Rotundo – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/02/2017, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/0472014 a carico di F.D. , riduceva allo stesso la pena nella misura di mesi otto di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, e in particolare la condanna del F. a risarcire la costituita parte civile per i danni subiti, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000,00. 2. Ricorre per Cassazione l’imputato per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo, senza contestare la materialità degli addebiti - violazione di legge ex art 606 comma 1 lett. b cod. proc. penumero in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell’art 572 cod. penumero , sotto il duplice profilo di - violazione dell’art 12 Preleggi non essendo prevista la punibilità delle condotte commesse a carico di persone non conviventi - erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 572 cod. penumero in luogo dell’art. 612 bis cod. penumero . Il ricorrente è imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, anche a causa di crisi psicotiche dovute all’abuso di cocaina, con telefonate alla utenza telefonica della moglie, ingiurie, minacce, aggressioni verbali, strappando alla stessa il cellulare dalle mani, ingiuriandola sul posto di lavoro, costringendola a fuggire da casa, infliggendo alla stessa ed alle figlie un grave disagio psichico, costrette a seguire un percorso psicoterapeutico. Le doglianze avanzate dalla difesa riguardano profili di interpretazione giuridica della fattispecie di cui all’art. 572 cod. penumero e dei caratteri differenziali tra le figure dei maltrattamenti ex art. 572 cod. penumero e degli atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. penumero Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo si deduce che, nell’ambito dell’art. 572 cod. penumero , l’espressione maltratta una persona della famiglia o comunque convivente debba essere interpretata come familiari conviventi e conviventi quand’anche non familiari con esclusione delle condotte oggetto del presente procedimento. La giurisprudenza che afferma il contrario, si pone al di fuori del testo della norma Nel caso in esame, poiché le condotte si erano verificate dopo che la convivenza era cessata, la sentenza va annullata. 2.1 Si deve dissentire dalla interpretazione proposta dal ricorrente, perché la dizione una persona della famiglia o comunque convivente che compare nel testo della norma ha la funzione di includere altre forme di unioni familiari quali le convivenze di fatto, o altre unioni o comunità a prescindere dai rapporti di coniugio e non legate da vincolo giuridico. Da tempo la giurisprudenza Sez. 6, sentenza numero 31121 del 18/3/2014 Rv 261472 ha chiarito che la norma di cui all’art. 572 cod. penumero , non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione stabile che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza, per un apprezzabile periodo di tempo, di vincoli affettivi, solidarietà, protezione reciproca e aspettative di mutua assistenza, assimilabili a quelli tradizionalmente propri del gruppo familiare, oggetto della tutela penale. È, infatti, in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la vittima di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti. 2.2 La fattispecie dell’art. 572 cod. penumero non esige affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà. La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale Sez. 5, sentenza numero 24688 del 17/03/2010, Rv 248312 . 2.3 È opportuno rammentare che con l’art. 4 comma 1 lett. d della legge numero 172 dell’1/10/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25/10/2007 è stato modificato il testo dell’art. 572 cod. penumero , mai mutato rispetto a quello originario del codice Rocco del 1930, a cominciare dalla terminologia della rubrica che non è più maltrattamenti in famiglia bensì maltrattamenti contro familiari o conviventi oltre che avere apportato un incremento del trattamento sanzionatorio . La condotta incriminata riguarda il maltrattamento di una persona della famiglia o comunque convivente o sottoposta all’autorità o affidata all’autore del fatto di reato . La nuova formulazione della norma ricomprende, tra le persone offese, le persone della famiglia e le persone comunque conviventi con il maltrattante, con ciò mostrando la fattispecie di tutelare anche le nuove forme di famiglie di fatto che altrimenti sarebbero prive di tutela penale in ossequio al principio di tassatività. Ma la giurisprudenza di questa Corte era giunta ad estendere, in via di interpretazione, la tutela fornita dall’art. 572 cod. penumero non solo al convivente bensì anche ai membri di una relazione sentimentale legati da affectio personale, così come aveva esteso la tutela anche nei confronti di soggetti legati da vincolo giuridico per quanto non più conviventi come i coniugi separati. Tali orientamenti giurisprudenziali, estesi in via interpretativa, trovano oggi codificazione nel testo novellato dell’art. 572 cod. penumero come sopra esposto. A completamento dell’iter giurisprudenziale sopra rappresentato e come espressione dello stesso orientamento si pone la recente pronuncia di questa Corte Sez. 6, sentenza numero 25498 del 20/4/2017 Rv 270673 secondo la quale, in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco. 2.4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulla ricorrenza del reato di maltrattamenti, poiché la condotta abituale del ricorrente è stata estesa a tutti quei fatti lesivi della dignità, del patrimonio morale e dell’integrità psichica della moglie e di figli, rendendo abitualmente dolorosa la relazione che i congiunti intrattenevano con lui e vessatorio, mortificante ed insostenibile il regime di vita familiare. Infondato è pertanto il ricorso nella parte in cui deduce la impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza o di separazione. 3. Il secondo motivo di censura sulla giurisprudenza richiamata dai giudici di merito - che secondo la difesa, sarebbe risalente ad epoca antecedente all’introduzione del reato di cui all’art. 612 bis cod. penumero , in assenza del quale le condotte oggi inquadrabili nella fattispecie degli atti persecutori, venivano ricondotti nell’alveo dell’art. 572 cod. penumero - è destituito di fondamento, oltre che smentito dalla copiosa e recente giurisprudenza dianzi riportata. 3.1 Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione Sez. 6, numero 33882 del 08/07/2014 Rv 262078 Sez. 2, numero 30934 del 23/04/2015, Rv 264661 . Del pari, si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività vessatoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente Sez. 2, sentenza numero 39331 del 5/07/2016, Rv 267915 . In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’art. 612 bis. cod. penumero che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’art. 572 cod. penumero ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento siano rivolti nei confronti del coniuge separato conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta dell’incipit dell’art. 612 bis cod. penumero Nel caso di specie, la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza. 3.2 Di recente, la Corte di Cassazione Sez.5, sentenza numero 41665 del 4.5.2016 Rv 1268464 , riprendendo il principio di diritto affermato da questo Collegio Sez.6 numero 24575 del 24/11/2011, Frasca Rv 252906 ha ribadito che il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis cod. penumero rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, mentre si configura l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. Si configura il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in costanza di una separazione legale o di fatto per la perdurante sussistenza di un vincolo familiare derivante dalla necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figli minori e di osservare l’obbligo di reciproco rispetto, che incombe sui coniugi non conviventi nel medesimo senso, Sez. 6 numero 33882 dell’8/7/2014, Rv 262078 . 3.3 In applicazione dei sopraesposti principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente, separato di fatto e poi legalmente dalla moglie, abbia consumato il delitto di maltrattamenti in famiglia per il quale ha riportato condanna, perché con le condotte descritte nel capo di imputazione, non contestate nella loro materialità persecuzioni telefoniche, ingiurie, minacce e violenze private poste in essere ha reso abitualmente dolorosa la relazione che mogli e figli avevano con lui. 4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ai sensi dell’art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende.