Reato di autoriciclaggio: i problemi che potrebbe comportare

A dispetto delle apparenze, il nuovo reato di riciclaggio nasconde alcune insidie, che conviene individuare per cercare di neutralizzarle. Innanzitutto, alcune espressioni potrebbero prestarsi a interpretazioni molto divergenti. Ad esempio, cosa significa «sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»? se è grammaticamente corretto usare il termine «impiegare» in simili attività, ci si chiede invece cosa si intenda «sostituire o trasferire» in esse.

Ed ancora: cosa implica «impiegare» in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative ed in cosa consiste, al contrario, il mero utilizzo o godimento? Ad esempio, è punibile l’autore del reato presupposto che utilizza i proventi per acquistare una casa e affittarla, per acqui-stare opere d’arte da esporre in casa, per “investire” nell’educazione dei figli, per sottoscrivere quote di un fondo pensione? In questi casi si tratta di impiego o di godimento? Sarà, certo, il giudice a stabilirlo. Altro problema è ipotizzare come impatterà l’introduzione dell’autoriciclaggio sull’interpretazione della vecchia norme sul riciclaggio. Negli oltre vent’anni di vita della previsione normativa, la Cassazione ha fornito letture sempre più analitiche e circostanziate. Ad esempio, si considera ormai riciclaggio anche un semplice bonifico tra due conti correnti intestati alla stessa persona. E questo è anche comprensibile, considerato che il riciclaggio colpisce il terzo, estraneo al reato presupposto. Ci si potrebbe, allora, chiedere se questa interpretazione estensiva varrà anche per l’autoriciclaggio; oppure se i giudici dovranno tornare sui loro passi, disallineando le interpretazioni su due fattispecie assai analoghe. In quest’ultimo caso, poi, quali potrebbero essere gli effetti sui processi in corso? Come sarà interpretato il vecchio reato di riciclaggio alla luce del nuovo reato di autoriciclaggio? Altro punto: l’imprenditore che investe in azienda i proventi dell’evasione fiscale. Stando alla lettera della norma, questa condotta sembrerebbe un “impiego in attività economiche o imprenditoriali”, quindi autoriciclaggio. Ma, in questo modo, non si finisce per punire più severamente l’evasore “virtuoso” che lascia i proventi in azienda rispetto a quello “vizioso” che li utilizza per acquistare beni di consumo o comunque per utilizzi personali? Anche qui probabilmente il giudice sarà chiamato a pronunciarsi. Altro aspetto è quello del rapporto con altri reati. In materia di contrasto alla mafia, ad esempio, esiste il reato di “trasferimento fraudolento di beni” (12 quinquies Legge n. 365/92), che punisce «chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine», tra l’altro, «di agevolare la commissione» del riciclaggio. Questa previsione colpiva, quindi, ante litteram anche l’autore del reato presupposto che intesta fittiziamente i proventi a terzi per riciclarli. Quali rapporti si creeranno tra le due figure di autoriciclaggio: quella previsto dalla normativa antimafia ed il nuovo reato? Sottoscrizione fraudolenta al pagamento di imposte. Discorso in parte simile vale per il reato tributario di «sottoscrizione fraudolenta al pagamento di imposte», che punisce, tra l’altro, chi «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte» o sanzioni sopra una certa soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Visto che qui c’è già un’attività di ostacolo, si vedrà se sarà considerato ammissibile l’autoriciclaggio dei proventi di questo reato. Infine, la nuova disposizione non colpisce, né forse avrebbe potuto farlo, l’autoriciclaggio, in senso materiale, contestuale o funzionale al reato presupposto, come quello commesso dall’impresa che costituisce fondi extra-contabili per precostituirsi il prezzo di un altro reato, come la corruzione. Qui la disposizione non si applica perché l’autoriciclaggio è spesso assorbito nel reato di appropriazione indebita o di falso in bilancio con cui si costituisce il fondo. Col che il diritto penale ha le armi spuntate. In conclusione, il nuovo reato di autoriciclaggio, atteso da tempo ed oggetto di molte riletture, è, pur con molti limiti, già un risultato. Per renderlo davvero efficace occorrerà, da un lato, che la giurisprudenza si adoperi con ingegno per “fargli posto” tra altre disposizioni e “farlo lavorare” senza troppe limitazioni dogmatiche; dall’altro che il legislatore passi all’azione sulle altre tessere del complesso mosaico di misure contro la criminalità economica, come quelle sui termini di prescrizione e sl falso in bilancio. (*) Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano in alcun modo l’istituto di appartenenza