Con la risoluzione numero 102/E del 19 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 25, comma 5, l. numero 133/1999, che impone, per le operazioni di importo superiore a 516,46 euro, il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, si applica non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, espressamente richiamate dalla norma, ma anche alle associazioni no profit e alle pro-loco, in quanto destinatarie del regime di favore previsto dalla l. numero 398/1991.
L'obbligo di ricorrere a mezzi di pagamento e versamento tracciabili per le operazioni di importo superiore a 516,46 euro che coinvolgano società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, imposto dall'articolo 25, comma 5, l. numero 133/1999 per garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte del Fisco, si applica anche alle associazioni no profit e alle pro-loco, in quanto destinatarie del regime di favore previsto dalla l. numero 398/1991. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 102/E del 19 novembre 2014. Modalità di pagamento. L'Agenzia, rispondendo al quesito posto da una associazione circa l'applicabilità dell'obbligo di cui al citato articolo 25, comma 5, ha anzitutto ricordato che la norma dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo 516,46 euro, sono eseguiti «tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze». La disposizione - si spiega nel documento di prassi in esame - ricollega chiaramente l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento e versamento tracciabili alla possibilità di fruire del regime agevolativo regime speciale IVA e imposte dirette previsto dalla l. numero 398/1991 «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche» . Regime di favore. Da questo si evince, secondo l'Agenzia, la volontà del legislatore di estendere l'applicazione della norma agli enti che abbiano optato per l’applicazione del regime di favore di cui alla l. numero 398/1991, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli necessari nei confronti di tutti i contribuenti che si avvalgano del suddetto regime. L’articolo 25, comma 5, l. numero 133/1999 si applica, dunque, agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla l. numero 398/1991, «a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche». L'istante, infatti, aveva rilevato che l'espressa previsione, contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo 25, dell'applicazione del comma 2 alle associazioni pro-loco, spingeva ad escludere detta applicazione per i restanti commi, nei quali risulta assente tale espresso richiamo alle pro-loco tesi smentita chiaramente dall'Agenzia. In risposta a un ulteriore quesito posto dall’istante, l'Agenzia ha infine chiarito che nel caso in cui, nel corso dell’anno, vengano meno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla l. numero 398/1991, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, «l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti». fonte www.fiscopiu.it
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