Le controversie in materia di liquidazione di spettanze legali sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23898, depositata il 10 novembre 2014. Il caso. Una donna impugnava un’ordinanza del tribunale di Avezzano, emessa all’esito di un procedimento camerale instaurato contro di lei da un avvocato per la liquidazione di spettanze legali ai sensi dell’articolo 28 l. numero 794/1942. Rito sommario. La Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, in materia di semplificazione dei riti, le controversie in materia sono regolate dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articolo 702-bis e ss. c.p.c Le scadenze. In base all’articolo 702-bis, comma 3, c.p.c., il ricorso deve essere notificato al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione, la quale deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti. Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente non aveva potuto usufruire dei 30 giorni previsti per approntare la propria difesa e di costituirsi non oltre il decimo giorno anteriore alla data di comparizione, in quanto tra questa e la data di notifica erano passati 33 giorni, invece che i 40 minimi necessari. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rileva la nullità della citazione, non segnalata dal giudice di merito e non sanata dalla costituzione della donna, e rimanda la decisione al tribunale di Avezzano.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 10 novembre 2014, numero 23898 Presidente Bianchini – Relatore Correnti Relazione ex articolo 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra M.A.C., ricorrente, e P. avv. U., intimato, avente ad oggetto il ricorso avverso l’ordinanza in data 30.1.-1.2.2013 del Tribunale di Avezzano. Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra, con il quale la M. impugna, con tre motivi di censura, la sopra menzionata ordinanza, emessa all’esito di un procedimento camerale per la liquidazione di spettanze legali ai sensi dell’articolo 28 della L. 13.6.1942 numero 794, contro la suddetta instaurato dall’avv. U.P. rilevato che l’intimato non si è costituito ritenuto che il primo dei dedotti motivi di ricorso, deducente violazione o falsa applicazione degli articolo 703 bis e 163 numero 7 c.p.c. si prospetti palesemente fondato ed assorbente rispetto ai rimanenti, considerato che a ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs numero 150 del 2011 sulla “semplificazione dei riti” , normativa già in vigore all’epoca del giudizio di merito,le controversie nella materia sopra indicata sono regolate dal rito sommario di cognizione, vale a dire dagli articolo 702 bis e ss. c.p.c. b che ai sensi del terzo comma dell’articolo 702 bis cit. il ricorso deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti c che nella specie il giudice, con decreto del 30.12.2012, depositato l’8.11.2012, fissò la data del 12.12.2012 per la comparizione della parti, senza assegnare alcun termine per la notifica alla convenuta d che la notificazione alla M. del ricorso e del conseguente citato provvedimento del giudice risulta eseguita in data 9.11.2012, così palesemente non consentendo alla intimata di poter usufruire dell’intero termine libero di gg. 30 per approntare la propria difesa e, nel contempo, di costituirsi non oltre il decimo giorno anteriore alla data della comparizione intercorrendo tra quest’ultima e quella della notifica soltanto gg. 33, anziché i gg. 40 minimi al riguardo necessari ritenuto che l’evidente nullità ex articolo 164, in rel. 163 ,163 bis e 702 bis c.p.c. della vocatio in ius, non rilevata dal giudice e non sanata dalla non avvenuta costituzione della M., abbia inficiato l’intero giudizio propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso,con assorbimento dei successivi. La Corte, rilevato che è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata relazione che il Collegio condivide e fa propria, osservando che l'interesse al ricorso si rinviene nel motivo numero 4 con il quale si fa valere una censura di merito attinente all'applicabilità del d.m. 27/2012 P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette al Tribunale di Avezzano, anche per le spese.