Indennità di maternità per libere professioniste, i chiarimenti del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con l’interpello numero 4/2018, ha chiarito su quale base vada calcolato il reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Il Ministero del lavoro, con l’interpello numero 4 del 29 maggio 2018, ha risposto all’istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, numero 151, che disciplina l’indennità di maternità per le lavoratrici libere professioniste. La questione. In particolare, il Consiglio ha domandato su quale base vada calcolato il reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero. L’istante, nel dettaglio, si è domandato se nel caso di specie con la locuzione “reddito professionale” sia da intendersi l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure ci si debba riferire allo stesso in termini ridotti ai sensi della l. numero 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. numero 147/2015. Il reddito da prendere in riferimento. Rispondendo all’interpello il Ministero ha chiarito che può “ritenersi, in base al dato letterale del richiamato articolo 70, comma 2, che l’intento del legislatore sia stato quello di stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale. E infatti, il reddito professionale su cui commisurare l’indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali . Alla luce di tali considerazioni, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità è quello determinato in misura ridotta ai sensi della l. numero 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. numero 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali. Fonte lavoropiu.info

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