E’ stato pubblicato, in G.U. del 19 gennaio 2017 n. 15, il d.lgs. n. 3/2017, in tema di norme procedurali per le azioni di risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.
Il d.lgs. n. 3/2017 è stato pubblicato nella G.U. del 19 gennaio 2017 n. 15, come preannunciato nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio. Violazione del diritto della concorrenza e risarcimento. Il Consiglio dei Ministri n.8 , svoltosi il 14 gennaio 2017, aveva approvato il decreto legislativo in esame di attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La norma è interessante per «chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese» (articolo 1). Il risarcimento del danno comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi; esso può essere disposto a favore del danneggiato solo a causa di una violazione del diritto della concorrenza che sia stata «constatata da una decisione dell’AGCM [], non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato». L’ordine di esibizione nei confronti di parti e terzi. Una delle novità più interessanti è quella dell’ordine di esibizione delle prove rilevanti, disciplinata dagli articolo 3 e 4 del d.lgs.. Il giudice può ordinare alle parti o al terzo di esibire «le prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità». Questi ordini però devono contenere indicazione specifica e circoscritta degli elementi di prova che si vogliano far esibire. Ovviamente ci sono dei limiti a ciò: ad esempio va valutata la opportunità dell’esibizione nel caso in cui comporti dei costi molto elevati; oppure ancora nei casi in cui l’esibizione comporti la rivelazione di informazioni riservate, «in specie se riguardino terzi». In ogni caso, le parti e il terzo hanno diritto di essere ascoltati dal giudice, prima che questi provveda a norma dell’ appena citato articolo 3. L’eventuale rifiuto dell’esibizione può portare a sanzioni, anche considerevoli, come specificato nell’articolo 6: esse, infatti, possono variare dai 15.000 ai 150.000 €. L’ordine di esibizione nei confronti dell’AGCM. Il compito esibitorio può ricadere anche sull’Autorità Garante della Concorrenza, «quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova». In questo caso, però, determinate categorie di prove non possono essere richieste prima che si concluda il procedimento da parte dell’AGCM: tali categorie comprendono informazioni rese nell’ambito di tali procedimenti, informazioni che l’AGCM ha redatto e comunicato alle parti, proposte di transazione revocate. Il decreto sarà vigente a far data dal 3 febbraio 2017.
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