In G.U. le nuove disposizioni procedurali per il risarcimento del danno da violazione della concorrenza

E’ stato pubblicato, in G.U. del 19 gennaio 2017 numero 15, il d.lgs. numero 3/2017, in tema di norme procedurali per le azioni di risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.

Il d.lgs. numero 3/2017 è stato pubblicato nella G.U. del 19 gennaio 2017 numero 15, come preannunciato nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio. Violazione del diritto della concorrenza e risarcimento. Il Consiglio dei Ministri numero 8, svoltosi il 14 gennaio 2017, aveva approvato il decreto legislativo in esame di attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La norma è interessante per «chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese» articolo 1 . Il risarcimento del danno comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi esso può essere disposto a favore del danneggiato solo a causa di una violazione del diritto della concorrenza che sia stata «constatata da una decisione dell’AGCM [], non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato». L’ordine di esibizione nei confronti di parti e terzi. Una delle novità più interessanti è quella dell’ordine di esibizione delle prove rilevanti, disciplinata dagli articolo 3 e 4 del d.lgs Il giudice può ordinare alle parti o al terzo di esibire «le prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità». Questi ordini però devono contenere indicazione specifica e circoscritta degli elementi di prova che si vogliano far esibire. Ovviamente ci sono dei limiti a ciò ad esempio va valutata la opportunità dell’esibizione nel caso in cui comporti dei costi molto elevati oppure ancora nei casi in cui l’esibizione comporti la rivelazione di informazioni riservate, «in specie se riguardino terzi». In ogni caso, le parti e il terzo hanno diritto di essere ascoltati dal giudice, prima che questi provveda a norma dell’ appena citato articolo 3. L’eventuale rifiuto dell’esibizione può portare a sanzioni, anche considerevoli, come specificato nell’articolo 6 esse, infatti, possono variare dai 15.000 ai 150.000 €. L’ordine di esibizione nei confronti dell’AGCM. Il compito esibitorio può ricadere anche sull’Autorità Garante della Concorrenza, «quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova». In questo caso, però, determinate categorie di prove non possono essere richieste prima che si concluda il procedimento da parte dell’AGCM tali categorie comprendono informazioni rese nell’ambito di tali procedimenti, informazioni che l’AGCM ha redatto e comunicato alle parti, proposte di transazione revocate. Il decreto sarà vigente a far data dal 3 febbraio 2017.

PP_SOC_17dlgs3_s