Obbligo per l’avvocato del preventivo scritto: il CNF fa il punto

L’obbligo per l’avvocato di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale , operativo dal 29 agosto 2017, è stato introdotto dalla l. n. 124/2017 c.d. Legge per la concorrenza .

Con la scheda n. 67/2017 dell’Ufficio studi, il CNF ha fornito chiarimenti in merito a Accordo sul compenso oneri e obblighi informativi . Informativa. Facendo il punto sulla disciplina applicabile, il documento ricorda che l’art. 13, comma 5, l. n. 247/2012 impone all’avvocato una serie di obblighi informativi che non si esauriscono però nella comunicazione scritta del preventivo. L’art. 27 del Codice deontologico integra la disposizione legislativa imponendo all’avvocato di specificare le ”attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione” comma 1 , ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie comma 3 e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato comma 4 che l’avvocato informi la parte assistita sulla prevedibile durata del processo” comma 2 che l’avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa comma 5 . Forma scritta del preventivo. La disciplina applicabile impone dunque la comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi a colui che conferisce l’incarico . Ciò posto, precisa il CNF che L’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali. [] Restano di fatto escluse dall’operatività dell’obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc. . La nota ricorda poi che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell’accordo sul compenso, comporta l’applicazione del comma 6 del medesimo art. 13. Il documento raccoglie infine una serie di FAQ sul tema che consentono all’avvocato di chiarire alcuni dubbi.

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