Whistleblowing: nuovi strumenti e tutele nella P.A. e nelle imprese private

Il Parlamento approva la legge sulla tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato.

La lotta alla corruzione nel nostro paese si arricchisce di un nuovo importante strumento la legge 30 novembre 2017 n. 179 sulla tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato, nel sistema anglosassone tali soggetti rientrano nella figura del whistleblowing portatore di fischietti. La sopra citata legge è stata votata da quasi tutte le forze politiche ed entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2017 . La legge segna una cambio di passo nel nostro paese nell’ottica di trasparenza e della prevenzione e contrasto della corruzione e incide sulla gestione dei rapporti di lavoro sia nell’ambito pubblico sia nel settore privato attraverso l’introduzione di una tutela rafforzata dei dipendenti che segnalano reati o irregolarità. In riferimento al settore pubblico, la sopra citata legge modifica l’art. 54- bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego e prevede che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Viene previsto, a tutela dei dipendenti, che l'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante viene comunicata in ogni caso all' Autorità Nazionale per la Prevenzione della Corruzione ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Tutela rinforzata. La tutela rafforzata prevista per i dipendenti pubblici che segnalano irregolarità si estende anche ai dipendenti degli enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c È importante sottolinea che la tutela si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. La legge prevede che è a carico dell'amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. La legge prevede inoltre che il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione sia reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015. La legge prevede inoltre specifiche sanzioni amministrative sia all’ente se responsabile e sia al responsabile interno della prevenzione e contrasto alla corruzione. Viene, infatti, previsto che qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle previste, l'ANAC applichi al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Le sopra citate tutele non sono previste nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Tutela della segretezza del segnalante. La legge prevede la tutela della segretezza del segnalante e chiarisce che l’identità del segnalante non può essere rivelata e specifica che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo alla presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La legge come abbiamo visto si applica anche al settore privato e estende pertanto la tutela anche ai dipendenti o collaboratori che segnalino violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio. Alla luce delle disposizioni della legge in esame che modifica l’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, i modelli organizzativi aziendali dovranno prevedere a uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell’integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione b almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante c il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione d sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. La nuova legge pertanto ha un impatto sia sulle pubbliche amministrazioni e sia sulle aziende, queste ultime devono ripensare e aggiornare il proprio modello organizzativo e definire in termini chiari la struttura che gestisce il flusso informativo delle segnalazioni di reati o anomalie da parte dei dipendenti o collaboratori, le misure a garanzia della riservatezza delle segnalazioni e le relative sanzioni disciplinari in materia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché, specularmente, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che segnalano reati o anomalie può essere denunciata nel settore privato all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. La legge in materia costituisce un ottimo punto di partenza per il nostro Paese perché introduce tutele rafforzate rispetto alla precedente legge Severino, per chi denuncia fenomeni corruttivi, sia nell’ambito pubblico che privato. Si osserva, tuttavia, che non è stato previsto un fondo per chi segnala le irregolarità e fenomeni corruttivi negli ambienti di lavoro o assistenza legale. Si osserva inoltre come non sono previste nel settore privato le segnalazioni ad un soggetto esterno indipendente, come avviene nel settore pubblico, attraverso le funzioni di vigilanza di ANAC e non è chiaro quale sarà il soggetto responsabile delle segnalazioni individuato nel settore pubblico nel responsabile della prevenzione e contrasto della corruzione . Viene ampliata la protezione dell’identità del segnalante ma come osservato da diverse associazioni, non in modo completo. Rispetto del regolamento privacy europeo. La nuova legge deve inoltre essere applicata nell’ottica dei principi e istituti del regolamento privacy europeo dalla valutazione di impatto sul trattamento dei dati, alla definizione della conservazione dei dati relative alle segnalazioni, dall’informativa privacy, al data breach , al coinvolgimento del Data Protection Officer , alla sicurezza del trattamento e le relative misure di sicurezza a protezione del segnalante . La legge prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.