Ai sensi del comma 2, articolo 222, c.d.s., così come modificato dalla l. numero 41/2016, la revoca della patente di guida è obbligatoria in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Lo ha ribadito la Corte di legittimità con la sentenza numero 5071/19 depositata il 1° febbraio. Il fatto. Il Tribunale di Roma applicava all’imputato la pena patteggiata per il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis c.p. per aver cagionato la morte di un pedone mentre era alla guida di un autocarro e con colpa consistente in plurime violazioni del codice della strada. Il Procuratore della Repubblica ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per non aver il Tribunale disposto la revoca della patente di guida, obbligatoria ai sensi dell’articolo 222, comma 2, c.d.s Revoca della patente. La norma invocata dal ricorrente prevede che « 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni». La Corte richiama quindi i principi cristallizzati dalla giurisprudenza sul tema secondo cui «il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222 d.lgs. 285/1992 non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell’articolo 222 d.lgs. numero 285/1992, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, numero 41, in quanto i primi tre valgono da, seppur anomala, norma transitoria, nel senso cioè di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla l. numero 41/2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida». Dando continuità a tale principio, il Collegio ritiene fondato il ricorso posto che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la revoca della patente essendo stato il reato commesso il 10 luglio 2017, nella vigenza cioè della l. numero 41/2016. La Corte, ritenendo di poter sopperire direttamente a tale omissione, non implicando la decisione una valutazione discrezionale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente che viene disposta.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 novembre 2018 – 1 febbraio 2019, numero 5071 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 21 maggio 2018 il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. penumero , ad A.P. , imputato del reato di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis cod. penumero introdotto dalla L. 23 marzo 2016, numero 41, articolo 1, comma 1 , per avere, alla guida di un autocarro, con colpa consistente in plurime violazioni del codice della strada, cagionato la morte del pedone T.V. , il omissis , la pena concordata con il P.M., concesse le attenuanti generiche, di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, con condanna alla rifusione delle spese sostenute delle parti civili. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica di Roma, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca della patente di guida, che è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 222, comma 2, come modificato dalla L. numero 41 del 2016, articolo 1, comma 6, lett. b . Chiede, dunque, in linea principale, che la Corte di legittimità applichi direttamente ai sensi dell’articolo 619 cod. proc. penumero la revoca della patente o, in subordine, che la S.C. annulli la sentenza, con i conseguenti provvedimenti. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex articolo 611 cod. proc. penumero del 4 ottobre 2018 ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente all’omessa revoca della patente, e che la S.C. disponga la stessa. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto il Tribunale di Roma, infatti, ha omesso di fare applicazione del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2, quarto e quinto periodo, come modificato dalla L. numero 41 del 2016 , che recita Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articolo 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena . 2. Appare preliminarmente opportuno evidenziare che la S.C. ha già avuto modo di puntualizzare quanto segue Si osserva che i primi tre periodi del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2 sono rimasti immutati rispetto alla disciplina previgente all’articolo 1, comma 6, della richiamata L. numero 41 del 2016, che invece ha sostituito integralmente - per quanto in questa sede rileva - il quarto periodo con i tre periodi che si sono riferiti testualmente al punto numero 2 del ritenuto in diritto . Rileva il Collegio come la dottrina più attenta già nell’immediatezza dell’adozione della novella ha segnalato che si deve a mera svista compilativa del legislatore la circostanza, invero singolare, che la previsione della sospensione della patente di guida per i casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime sia rimasta in vigore, anche se subito dopo è prevista per tali ipotesi la revoca della patente. Ebbene, condividendosi appieno il rilievo della dottrina e preso atto del chiaro errore del legislatore, lo sforzo dell’interprete, tuttavia, può e deve essere proteso a risolvere l’aporia in effetti esistente alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici, attribuendo alla - pur infelice - previsione del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222 un significato logico, che appare essere duplice da in lato, essa può valere da norma transitoria per quanto anomala nella strutturazione , nel senso, cioè, di segnalare all’interprete e all’operatore pratico che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa in vigore dal 25 marzo 2016 , in relazione ai quali, evidentemente, non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida così interpretati, i primi tre periodi del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2 perderanno di utilità allorché siano esauriti i processi per i fatti posti in essere sino al 24 marzo 2016 ovvero sia maturata la prescrizione dall’altro, esiste un’altra lettura possibile e cioè che la revoca della patente di cui al quarto e al quinto periodo del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2 operi, in ragione dell’espresso richiamo da parte della norma, in caso di accertata violazione degli articolo 589-bis e 590-bis cod. penumero , che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione debba operare per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona valorizzando in tale senso la portata del comma 1 del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’articolo 9-ter C.d.S., comma 2, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali ipotesi che, come puntualizzato già da Sez. 4, numero 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, e, più recentemente, da Sez. 4, numero 16610 del 14/01/2016, Raco e altro, Rv. 266960, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma 1 del citato articolo 9-ter ma, in realtà, una fattispecie autonoma di reato nella quale l’evento morte ovvero lesioni è elemento costitutivo dell’illecito penale . Ragionando in tal senso, può attribuirsi un senso effettivo alla, pur non lineare, previsione in commento. Possono, dunque, affermarsi i seguenti principi di diritto il primo, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 222, comma 2, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2, introdotto dalla L. 23 marzo 2016, numero 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla L. numero 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 222, comma 2 opera in caso di accertata violazione degli articolo 589-bis e 590-bis cod. penumero , che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona arg. D.Lgs. numero 285 del 1992, ex articolo 222, comma 1 , come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell’imputato dell’articolo 9-ter C.d.S., comma 2, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali così ai punti nnumero 3.2., 3.3., 3.4. e 4 del considerato in diritto di Sez. 4, numero 36759 del 20/02/2018, Mancin, Rv. 273421, da cui è tratta la seguente massima ufficiale La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo dell’articolo 222 C.d.S., comma 2 opera in caso di accertata violazione degli articolo 589-bis e 590-bis cod. penumero , che incriminano, rispettivamente l’ omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime , mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona come, ad esempio, la violazione da parte dell’imputato dell’articolo 9-ter C.d.S., comma 2 , nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla novella legislativa introdotta dalla L. 24 marzo 2016, numero 41, in vigore dal 25 marzo 2016 . 3. Ciò posto, dovendosi dare continuità al richiamato principio, alla riscontrata omissione da parte del giudice di merito, che avrebbe dovuto disporre la revoca della patente, essendo stato il reato commesso il omissis , cioè nella vigenza dal 25 marzo 2016 della L. numero 41 del 2016, può sopperirsi direttamente da parte della Corte di legittimità, non implicando la decisione da adottarsi valutazione discrezionale articolo 620 c.p.p., lett. l . Il ricorso, pertanto, va accolto. Appare, infine, opportuno specificare, per completezza, che non compete all’Autorità giudiziaria determinare la durata della revoca del titolo abilitativo di cui all’articolo 222 C.d.S., comma 3-bis cfr. la recentissima Sez. 4, numero 1791 del 16/10/2018, dep. 2019, De Vito, non mass., ove si è puntualizzato il seguente principio di diritto il provvedimento di revoca fa venir meno il titolo che abilita alla guida e esso non conosce modulazioni temporali. Diversamente accade per il periodo di inibizione al conseguimento di una nuova patente, che viene determinato con specifico provvedimento dal prefetto e conosce significative escursioni, rapportate alla particolare ipotesi di omicidio stradale verificatasi. Esso, quindi, oltre a conseguire direttamente dalla legge, assume rilievo per l’autorità amministrativa, che non potrà rilasciare una nuova patente di guida se non risulta decorso il periodo di inibizione. Quanto sin qui esposto permette di formulare il seguente principio di diritto Secondo la previsione dell’articolo 222 C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui all’articolo 589-bis cod. penumero viene disposta dal giudice, è la revoca della patente di guida. Tale sanzione non conosce modulazione temporale, diversamente dalla inibizione al conseguimento di nuova patente di guida, che ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente all’articolo 589-bis c.p., comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 ed è disposta per il caso specifico con provvedimento del prefetto . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente, che dispone.