Lavoro accessorio: la procedura per il rimborso dei versamenti

L'INPS, attraverso il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, fornisce la procedura di rimborso dei versamenti da lavoro accessorio effettuati dopo il 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del d.l. n. 25 che ha abrogato la normativa sui voucher telematici.

In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa è stata abrogata con d.l. n. 25 del 17 marzo 2017, l'INPS, con il messaggio n. 1652/2017 ha precisato che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto. Procedura per il rimborso. Di conseguenza l'INPS, con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, fornisce la procedura per la presentazione della domanda di rimborso dei suddetti versamenti, precisando come sia necessario che il committente comunichi i seguenti dati - tipo di pagamento bollettino bianco, online Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro - data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento - per i pagamenti online, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento - per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY. L’operatore della sede che ha preso in carico l’istanza, conclusa l’istruttoria, effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso. Fonte lavoropiu.info

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