Sì all'indennità chilometrica in favore dell'operaio di un consorzio di bonifica che va a lavorare ad oltre 40 km di distanza dal luogo di residenza.
Ha diritto all'indennità chilometrica, ma non a quella di trasferta il dipendente di un consorzio di bonifica e miglioramento fondiario che percorra 40 km al giorno col proprio veicolo per raggiungere la località di destinazione dell'attività.L'indennità chilometrica va calcolata con riguardo al punto iniziale di percorrenza, coincidente col punto di firma e residenza del dipendente.Il caso. È quanto ha chiarito la Cassazione con la sentenza numero 7966 nel caso relativo al dipendente irriguo di un consorzio fondiario di bonifica che percorre tutti i giorni col proprio veicolo una distanza media di oltre 40 km per prestare la propria attività, senza ricevere alcun pagamento dell'indennità di trasferta, del buono pasto e dell'indennità chilometrica.Si rivolge invano al giudice del lavoro il Tribunale di Agrigento rigetta la domanda ritenendo che non spettino le indennità rivendicate. Ma la decisione viene parzialmente riformata in appello il dipendente ottiene l'indennità chilometrica prevista dal ccnl in misura di un quinto del prezzo della benzina super, senza la franchigia di 30 km.No alla franchigia chilometrica. E così conferma anche la Suprema Corte rilevando che la franchigia chilometrica, oltre a non essere prevista dal CCNL del settore né dai successivi accordi sindacali, è stata abolita nel 2005.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 marzo - 7 aprile 2011, numero 7966Presidente Canevari - Relatore De RenzisSvolgimento del processoCon ricorso, depositato il 5.06.2003, F C. , dipendente come operaio irriguo del Consorzio di Bonifica del Valli del Platani e del Tumarrano, confluito nel Consorzio di Bonifica X di Agrigento, esponeva che dal 1991 al 1998 era stato comandato a prestare giornalmente la propria attività in varie località distanti dai 15 ai 35 Km dal centro abitato di OMISSIS e percorreva ogni giorno - con il proprio autoveicolo - una distanza media di oltre 40 Km.Aggiungeva che dall'ottobre 1998 era stato comandato a prestare la propria opera presso la sede periferica di XXXX, distante oltre 80 Km dal centro di OMISSIS .Ciò premesso, chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento dell'indennità di trasferta, del buono pasto e dell'indennità chilometrica fino al settembre 1998. Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 2.03.2004, ritenuto che non spettassero le indennità rivendicate, rigettava le domande.Tale decisione, appellata dal C. , è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza numero 1432 del 2006, che ha riconosciuto a favore del dipendente l'indennità chilometrica prevista dagli articolo 8 e 9 allegato B del CCNL in misura di 1/5 del prezzo della benzina super per tutto il periodo dedotto in giudizio 1991/gennaio 2002 , senza la franchigia di 30 KM, non risultante né dal CCNL del settore né dai successivi accordi sindacali. Il Consorzio ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 CPC.Il C. resiste con controricorso.Motivi della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento all'articolo 115 e all'articolo 116 CPC, per omessa valutazione della prova dedotta da una parte su un punto decisivo della questione proposta, nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo articolo 360 numero 3 e numero 5 CPC . In particolare il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha condannato il Consorzio al pagamento dell'indennità chilometrica a favore del dipendente genericamente per tutto il periodo dedotto omettendo ogni valutazione delle prove documentali prodotte.Lo stesso ricorrente aggiunge che dalle comunicazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro - UPLMO di Agrigento. al Consorzio risultava che il C. per l'anno 1993 aveva lavorato per 102 giorni e per l'anno 1994 per 118 giorni e non, come diversamente dedotto in ricorso, rispettivamente per 121 e 141 giorni.Il motivo è privo di pregio e va disatteso.Invero, anche a voler prescindere dall'eccezione di tardività o della produzione documentale sollevata dal controricorrente, il ricorso è privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato né dove né quando è stata chiesta l'ammissione delle prove, di cui è stato omesso qualsiasi riferimento, ed inoltre non avendo riportato né trascritto il contenuto dei documenti, il cui esame sarebbe stato trascurato.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione delle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale del 1978 allegato B del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 6.03.1996, di cui all'articolo 2 lett. b , con riferimento agli articolo 8,9 e 10, nonché vizio di motivazione articolo 360 numero 3 e numero 5 CPC .La censura, come si evince anche dal relativo quesito di diritto di cui a pag. 13 del ricorso riguarda l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni collettive circa le modalità di determinazione dell'indennità chilometrica, e in modo specifico con riguardo al punto iniziale di percorrenza residenza del lavoratore ovvero luogo di firma . La censura così formulata non coglie nel segno e non merita quindi di essere condivisa, giacché la Corte territoriale ha individuato il luogo di firma e quello di residenza del dipendente in Cammarata, circostanza non contestata ed espressamente indicata nell'originario ricorso.Né infine assume rilevanza il riferimento del ricorrente Consorzio alla delibera sulla franchigia chilometrica numero 51 del 10.03.1999, in quanto tale limitazione come precisa la sentenza impugnata a pag. 7 con adeguata e logica motivazione , oltre a non essere prevista dal CCNL del settore né dai successivi accordi sindacali, è stata abolita con delibera numero 230 del 2005.3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Eugenio Longo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell'Avv. Eugenio Longo antistatario.