La scadenza della patente di guida sarà allineata al giorno del compleanno del titolare in occasione del rinnovo o del primo rilascio del titolo. Ma questa rivoluzione copernicana non interesserà le patenti superiori e quelle a scadenza limitata per motivi tecnici. Lo ha affermato la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare numero 7 del 20 luglio 2012, in controtendenza con le precedenti indicazioni diramate dal Ministero dei Trasporti.
Il dl semplificazioni numero 5/2012 convertito nella legge 34/2012 , all’articolo 7, comma 1, ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento stesso. Tra questi documenti a parere della Presidenza risulterebbero ricomprese anche le patenti di guida. Patente al compleanno? Secondo la definizione che viene data dall’articolo 1, comma 1, lett. c del dpr numero 445/2000 è infatti documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l’identificazione personale del titolare». Alcune criticità. Il potenziale allungamento della scadenza della licenza di guida fino alla data del compleanno ha però fatto immediatamente sorgere importanti criticità che hanno indotto la motorizzazione a evidenziarne l’incompatibilità con la circolare numero 6193 del 5 marzo 2012. Secondo il Ministero dei trasporti, infatti, «la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del codice della strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni ci cui all’articolo 7 del dl numero 5/2012». In buona sostanza l’articolo 126 del codice della strada fissa in modo preciso la durata di validità delle varie categorie di patente, prevedendo sanzioni pecuniarie e accessorie per chi circola con il documento di guida scaduto. Inoltre la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria e non può essere modificata localmente. La successiva nota della Presidenza del consiglio del 20 luglio però non si è allineata a queste considerazioni ed ha allargato l’ambito di applicazione del decreto semplificazioni anche alle licenze di guida. La novella introdotta con il dl 5/2012, specifica la circolare del 20 luglio, «ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida. Nessuna incompatibilità con la disciplina UE. La disposizione introdotta dall’articolo 7 del dl numero 5/2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla direttiva 2006/126/Ce del parlamento e del consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli stati membri di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni». In buona sostanza, prosegue la nota, la direttiva non fa riferimento al periodo di validità ma solo alla data di rilascio e di scadenza. Per questo motivo la coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario. Solo in occasione del primo rilascio della patente o del suo rinnovo la scadenza sarà prorogata, prosegue la nota. Sempre che non si tratti di patenti superiori di categoria C e D oppure di licenze a durata limitata per motivi di carattere sanitario. La palla ora passa nuovamente al Ministero dei Trasporti che dovrà rendere operativa questa disposizione.
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