C'è un deficit diffuso … nelle vecchie casse private di assistenza dei professionisti

di Paolo Rosa

di Paolo Rosa *Organismi pletorici ecco il quadro. Le Casse autonome di previdenza ed assistenza dei professionisti italiani dispongono di organismi pletorici i quali, per come sono eletti, non garantiscono certo la ricerca della professionalità. Per l'elezione, infatti, non sono richiesti - come invece dovrebbe essere - requisiti di professionalità sulle materie della previdenza e della finanza che costituiscono la mission delle Casse stesse.In buona sostanza sin qui si è privilegiata la rappresentanza politica piuttosto che la competenza specifica nei settori di riferimento.Sulla necessità di pensare ad un futuro di Casse integrate di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti italiani ho già scritto molto si veda questo quotidiano del 29 gennaio, 5 e 19 febbraio 2011 .E' fuorviante parlare di sostenibilità ed adeguatezza del sistema della previdenza dei professionisti senza pensare di allargare la platea dei contribuenti e di anticipare, dal punto di vista previdenziale, l'accesso alla professione al di là delle singole specificità.Chi chiude gli occhi di fronte a questo problema nella convinzione che piccolo è bello dimostra di non avere la capacità previdenziale di guardare al futuro, la famosa lungimiranza, e di ignorare le legittime aspettative delle generazioni più giovani chiamate, obbligatoriamente, a versare contributi con scarse prospettive di trovare quanto hanno avuto i pensionati correnti.L'autonomia sarà un valore aggiunto e andrà difesa solo se avrà la forza di autoregolarsi anche nella logica della mutualità e della sussidiarietà.Una governance duale per tenere distinti il tecnico dal professionale. Una volta raggiunto l'obiettivo primario va affrontato il problema della governance di tale futuro.A mio parere, è necessario per le future Casse aggregate una governance duale per distinguere gli aspetti politici da quelli tecnico - professionali.Gli statuti degli Enti di previdenza privata sono tutti uniformati alla governance tradizionale, basata sul Consiglio di Amministrazione CdA e sul Collegio Sindacale ereditata dal modello pubblico di origine. Gli Statuti degli Enti della legge 103/1996 si sono orientati verso un mix di sistema di governance monistico e dualistico perché hanno introdotto, accanto al Presidente, CdA, Collegio sindacale e Comitato dei Delegati, il Consiglio di indirizzo generale.La cosa davvero singolare è che, mentre le Casse nel 1994 si privatizzavano, in pari tempo gli Enti pubblici di previdenza adottavano il sistema duale.Ed infatti in ambito previdenziale la distinzione tra organi di indirizzo generale e organi di gestione è stata prospettata dall'articolo 1, commi 32 e 33, lettera b , della legge 24 dicembre 1993, numero 537, Interventi correttivi di finanza pubblica , tra i principi e criteri direttivi della delega per la riforma degli enti pubblici di previdenza e assistenza.In virtù di tale nuovo disegno normativo - la cui concreta attuazione ha avuto luogo con l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 479, Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza - si è avuta per gli Enti previdenziali pubblici la nascita di un modello di governance fondato sulla netta separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza e quelle di gestione - secondo appunto il cosiddetto sistema duale - con l'attribuzione delle prime al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV e delle seconde al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. In tale nuovo assetto completano il quadro di vertice le figure del Presidente dell'ente e il Collegio dei revisori dei conti, cui sono affidati, rispettivamente, funzioni di rappresentanza legale dell'ente e funzioni di controllo e verifica contabile.In particolare al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che ha costituito un elemento organizzativo nuovo rispetto alla tradizionale struttura degli Enti previdenziali, viene rimessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo numero 479 del 1994, l'individuazione delle linee di indirizzo generale dell'ente e, in questo ambito, prefigura gli obiettivi strategici pluriennali approvando i bilanci preventivi e consuntivi ed i piani di investimento - la cui predisposizione è di competenza del Consiglio di Amministrazione - con compiti, altresì, di vigilanza sulla loro attuazione. Nella sua composizione il CIV è espressione di tutte le categorie sociali ed economiche interessate nei singoli segmenti della previdenza, essendo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.Il sistema dualistico con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza. Sulla esperienza degli Enti pubblici di previdenza, più avanti, con la riforma del diritto societario nel nostro ordinamento è stato introdotto il sistema dualistico articolo 2409 octies c.c. basato su un Consiglio di gestione e su un Consiglio di sorveglianza.Nel sistema dualistico si mira appunto a dissociare la rappresentanza politica da quella gestionale attraverso l'individuazione di un organo professionale e cioè il Consiglio di sorveglianza il quale, nominando e revocando i componenti del Consiglio di gestione ed approvando il bilancio, riduce grandemente il ruolo dell'assemblea dei delegati divenendo così organo misto di gestione e di controllo cui spetta la funzione di determinare indirettamente le linee del programma economico della società.L'ambito in cui una soluzione di tal fatto appare più astrattamente giustificato è rappresentato dalle società prive di cd. capitale dirigente, di pubblic company, di società con capitale polverizzato o detenuto da investitori professionali come i fondi comuni di investimento.Sarebbe quindi auspicabile che, una volta conseguita la integrazione delle Casse di previdenza private dei professionisti italiani, venisse adottato il sistema duale che si struttura in un Consiglio di gestione ed un Comitato di sorveglianza caratterizzati da attribuzione diverse.La gestione della Cassa spetterebbe esclusivamente al Consiglio di gestione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Per contro vi sarebbe il Consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea dei delegati, con i compiti di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di gestione, di approvazione del bilancio di esercizio e di promozione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione.Va da sé che nell'assemblea dei delegati si potrebbe dare sfogo alla rappresentanza più politica dell'Ente mentre nel Consiglio di sorveglianza e nel Consiglio di gestione dovrebbero essere indicate le migliori professionalità, sul versante previdenziale e finanziario, disponibili.Membri competenti, professionali, morali e indipendenti, da certificare con tanto di cv. Sui requisiti di professionalità necessari alla nomina mi pare che gli stessi siano già delineati nel d.lgs. numero 479 del 1994 che prevede, infatti, all'articolo 3, comma 5, che i componenti del Consiglio siano scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza dove il criterio della professionalità ivi previsto non può certo esaurirsi in una sorta di autocertificazione, comprovata da apposito curriculum da pubblicare in Gazzetta Ufficiale ma con la individuazione di criteri più stringenti.Oggi si insiste nel parlare di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni ma il vero the real deal sta nel rendersi conto che venti strutture comportano costi che i professionisti italiani non possono permettersi e quindi bisogna pensare a favorire quantomeno processi di aggregazione puntando sulla qualità.* Avvocato