Piattaforme elevatrici al 4%, ma non tutte. Il parquet? Detrazione del 55% per risparmio energetico, ma niente Iva agevolata

Parquet, piattaforme elevatrici, persone con ridotte e/o impedite capacità motorie, Agenzia delle Entrate e aliquota Iva. Cosa li accomuna? Due risoluzioni del Fisco del 25 giugno, la numero 70/E e la 71/E.

La prima risoluzione, la numero 70/E, riguarda l’aliquota da applicare nella cessione di piattaforme elevatrici. Secondo quanto affermato nel provvedimento, viene riconosciuta l’aliquota ridotta del 4%, ma solo agli impianti dedicati al superamento delle barriere architettoniche da parte di persone con ridotte e/o impedite capacità motorie. Il caso. Tutto nasce da un’istanza d’interpello, concernente l’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di piattaforme elevatrici, realizzate ai sensi della legge numero 13/1989, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». Aliquota al 4% La risoluzione, in particolare, ritiene applicabile l’aliquota ridotta del 4% per «servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie». i beni devono essere per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. L’agevolazione - precisa ancora l’Agenzia - fa esclusivo riferimento a beni le cui specificità tecniche sono, in concreto, idonee a garantire la mobilità dei soggetti portatori di handicap e ha «carattere oggettivo, in quanto guarda alla natura dei beni ceduti piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente». La legge ha una formulazione che prescinde dallo stato oggettivo di disabilità. Non costituisce condizione sufficiente a stabilire se le piattaforme cedute possano scontare l’Iva al 4%, il riferimento alla legge 13/1989. Quest’ultima, infatti, è formulata in maniera ampia e fa riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, impedendo così l’applicazione sic et simpliciter dell’aliquota Iva del 4%. Prevista, invece, - ribadisce ancora l’Agenzia - «per i mezzi di sollevamento dedicati al superamento delle barriere architettoniche di soggetti portatori di disabilità». Il parquet e l’aliquota Iva da applicare ci pensa l’Agenzia. La seconda risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 71/E datata 25 giugno, chiarisce quale aliquota Iva si applica all’acquisto di parquet che si mette in posa senza uso di prodotti adesivi. I “beni finiti” beneficiano dell’Iva al 10%. Il parquet viene posato senza l’uso di prodotti adesivi? Allora è a tutti gli effetti un materiale da rivestimento e non può essere considerato un “bene finito”. Per questo, l’acquisto di un parquet di tipo “flottante”, che non necessita cioè di collanti per la posa, sconta l’aliquota Iva ordinaria e non quella agevolata. è un bene finito quello che, dopo l’utilizzo, non perde la sua individualità. In pratica, con la risoluzione numero 71/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva agevolata al 10%, sono quelli che «successivamente all’utilizzo nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità ad esempio, gli ascensori, gli infissi, i sanitari ». Il parquet, invece, anche se può essere montato senza l’uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità. Di conseguenza, la cessione di un pavimento con le caratteristiche descritte, deve scontare l’Iva ordinaria. La risoluzione affronta anche il caso del “pavimento verso l’esterno”. In un intervento di ristrutturazione edilizia, il rifacimento della pavimentazione può usufruire – secondo quanto affermato nella risoluzione - della detrazione del 55% per risparmio energetico «a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica», deve, cioè, trattarsi di «pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno». Di questa detrazione può quindi beneficiare il parquet in questione, essendo riconducibile alle ipotesi di pavimento verso l’esterno.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 giugno 2012, numero 71/E Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, e articolo 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296 Quesito L’istante ha avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione, sita al piano terra, presso cui prenderà residenza anagrafica al termine dei lavori. Tale interventi comprendono la realizzazione di un insieme sistematico di opere volte al risparmio energetico applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa , alla parziale ridistribuzione dei volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento. Tali interventi hanno comportato la demolizione dei muri, la loro ricostruzione in altra parte interna e il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio dei nuovi impianti. Per il ripristino della pavimentazione, divenuto obbligatorio in seguito ai suddetti interventi, è stato scelto come materiale il pavimento in laminato ALFA tipo parquet ed è stato previsto l'inserimento, tra il piano esistente e i pannelli in HDF High Density Fiberboard , di due sottopavimenti sovrapposti, uno in sughero da 2mm con funzioni di isolante termico e uno in polietilene da 200 micron con funzioni di isolamento dall'umidità di risalita. La posa in opera del pavimento in laminato sarà di tipo flottante, attraverso il sistema di posa BETA, brevettato dalla stessa azienda produttrice ALFA, che non prevede l'utilizzo di collanti. Tale tipologia di posa in opera consente una facile rimozione dei singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione senza incorrere in alcun deterioramento dello stesso materiale ai fini di una successiva utilizzazione in altro ambiente. Ciò premesso, considerata la particolarità dei materiali utilizzati e le caratteristiche dell'immobile, l'istante nutre dubbi sull'aliquota IVA applicabile e sulla possibilità di poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico. Soluzione interpretativa prospettata dall’istante L'istante è del parere che la fornitura del materiale per il parquet possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 %, in quanto trattasi di bene finito che, pur venendo incorporato nell'immobile, non perde la sua individualità anche successivamente al suo impiego, essendo trasferibile in qualsiasi momento in altra abitazione, grazie al sistema di posa flottante. L’istante ritiene, altresì, che l’intervento messo in opera possa usufruire del beneficio della detrazione del 55% per il risparmio energetico, in quanto i “pavimenti verso l'esterno”, richiamati dalla Tabella 1 dell'allegato B al Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, comprendono anche i pavimenti posati contro terra, privi di vespaio, soggetti comunque a dispersione termica. In ogni caso, il rispetto dei valori limite necessari per fruire dell'agevolazione sarà asseverato dal tecnico abilitato, come richiesto dalla norma. Parere dell'Agenzia delle Entrate Ai sensi del numero 127-terdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. numero 633 del 1972, sono assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c , d ed e , della Legge numero 457 del 1978 recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica , esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a e b del primo comma dello stesso articolo. Per “beni finiti”, cui si applica l’aliquota Iva agevolata, si intendono, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994, numero 1, i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Si richiama in proposito quanto già chiarito con la Circolare numero 14 del 17 aprile 1981, nella quale veniva precisato, tra l’altro, che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario es. mattoni, maioliche, chiodi, etc. . Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas etc. Nel caso in esame, dall’analisi della documentazione allegata emerge che l’intervento avviato dall’istante nella propria casa di abitazione rientra fra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell’articolo 31 della citata legge numero 457 del 1978, e cioè fra quegli interventi che, secondo la definizione della Circolare 24 febbraio 1998, numero 57, sono rivolti a trasformare un organismo edilizio mediante un sistema organico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Ne consegue che l’intervento medesimo rientra, ai fini IVA, tra quelli contemplati dal numero 127-terdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. numero 633 del 1972. Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, occorre verificare se l’acquisto del pavimento in laminato di tipo flottante, attraverso il sistema di posa BETA, brevettato dall’azienda produttrice ALFA, costituisca acquisto di bene finito. A tal proposito, l’istante ha dichiarato che il suddetto “parquet” viene montato senza l’uso di collanti e, quindi, è suscettibile di essere smontato ed, eventualmente, riutilizzato. A parere della scrivente, nonostante le caratteristiche sopra evidenziate, i pavimenti di cui trattasi sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione. Tanto premesso, si ritiene che la cessione, anche nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte debba essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria. Il secondo quesito posto dall’istante concerne la possibilità di fruire, sempre in relazione all’intervento sopra descritto, della detrazione del 55% per il risparmio energetico. Al riguardo, l’articolo 1, comma 345, della Legge numero 296 del 2006, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate, relative “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali coperture e pavimenti finestre comprensive di infissi, spetta a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge”. Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”. Si evidenza, inoltre, che l’Enea – ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico – nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”. Si ritiene, quindi, che il “pavimento contro terra” sia riconducibile alle ipotesi di “pavimenti verso l’esterno” e sia, altresì, possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 giugno 2012, numero 70/E Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, numero 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile Quesito ALFA S.r.l. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In particolare, i predetti impianti sono realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, numero 13. Ciò posto, l’interpellante chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione. Soluzione interpretativa prospettata dall’istante La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633, per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”. Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c.d. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i.e. velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”. Parere della Direzione Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione v.d. 87.11 , intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”. Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i.e. dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico. Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili [cfr. risposta ad Assonime, nota prot. numero del 15 marzo 2005, citata ed allegata all’istanza d’interpello]. Ciò posto, sulla base delle precisazioni fornite nell’istanza di interpello in esame, risulta che le piattaforme elevatrici oggetto di cessione consistono in “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. Più precisamente, si tratta di “impianti realizzati nel rispetto della normativa per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dalla legge 9 gennaio 1989, numero 13”. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, numero 236 - emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge numero 13 del 1989 - definisce le barriere architettoniche come gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. La disposizione in esame, pertanto, contenendo un generico riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità, a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, non consente l’identificazione sic et simpliciter degli impianti di sollevamento “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie. Come già detto, è solo a questa tipologia di beni che il legislatore ha voluto riconoscere, in ogni fase di commercializzazione, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento. Al fine di individuare i mezzi simili ai servoscala, ai quali il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR numero 633 del 1972, applica l’aliquota del 4 per cento, si fa presente che l’articolo 4.1.13 del richiamato D.M. 236 del 1989, rinviando alle specifiche tecniche contenute nel successivo articolo 8.1.13 [i.e. dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi], definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli - di norma non superiori a 4 metri - a persone con ridotta o impedita capacità motoria”, come tali riconducibili alla previsione di cui al menzionato punto 31. In definitiva, per quanto sopra esposto, si ritiene che le piattaforme elevatrici commercializzate dalla Società istante possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa da ultimo richiamata. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.