di Stefano Manzelli
di Stefano ManzelliLa confisca del veicolo per guida alterata è una misura sanzionatoria di carattere amministrativo e il venir meno della sua natura penale per effetto della legge 120/2010 espande i suoi effetti anche alle infrazioni stradali accertate prima della riforma stradale d'agosto. In pratica il vecchio sequestro penale non può trasformarsi in un provvedimento amministrativo e conseguentemente l'utente stradale in questo caso non sarà neppure sottoposto alla confisca del mezzo. Lo ha messo nero su bianco il Ministero dell'Interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, con la circolare numero 300/a/4074/11/101/20/21/5 del 4 maggio 2011, conseguente alle recenti analoghe istruzioni del dipartimento affari interni istituzionali del 22 aprile scorso. Il sequestro dell'auto diventa una sanzione amministrativa. La legge 29 luglio 2010, numero 120, definitivamente in vigore dal 13 agosto 2011, ha modificato la precedente disciplina del codice stradale anche in relazione alla sanzione accessoria della sottrazione definitiva del veicolo per guida alterata. In particolare, per quanto riguarda il sequestro conseguente alla guida alterata dall'alcol o dalla droga, la riforma del codice della strada ha innestato nel corpo degli articolo 186 e 187 c.d.s. il richiamo ad un nuovo articolo 224-ter. Questa disposizione qualifica ora espressamente la confisca come una sanzione amministrativa accessoria. La medesima norma prevede che in questi casi l'organo accertatore proceda al sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. In buona sostanza la confisca ha acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa. Niente confisca amministrativa per le infrazioni ante riforma. Per quanto riguarda le infrazioni accertate prima della riforma stradale le questioni a parere del ministero sono molto chiare. Diverse autorità giudiziarie, prosegue infatti l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, hanno già ordinato agli accertatori il dissequestro e la restituzione del veicolo a suo tempo sottoposto a sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., nulla disponendo in ordine ad un eventuale sequestro amministrativo . In pratica un nuovo sequestro amministrativo risulta impraticabile, conclude il parere ministeriale, in virtù del principio secondo cui la retroattività della norma più favorevole, posta dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale, opera solo con riferimento all'ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici e non è estensibile al caso della successione di norme che degradano un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo . Irretroattività salva. Depone in questo senso anche il principio di legalità-irretroattività dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 1 della legge 689/1981 e l'assenza di disposizioni transitorie nel corpo della legge 120/2010.