Piogge abbondanti e la fogna straripa: Comune condannato, ma può chiamare in causa il manutentore

Il sistema fognario non regge alle piogge copiose e allaga alcuni immobili. Il Comune è condannato al risarcimento dei danni, ma chiama in causa chi ha realizzato i lavori di manutenzione delle fogne ai giudici del rinvio l'ultima parola.

di Attilio IevolellaTemporale improvviso, con piogge abbondanti. La rete fognaria non regge. E per alcuni immobili i danni sono consistenti. Di chi è la colpa? Del Comune, innanzitutto. Condannato a pagare oltre 500milioni di vecchie lire ai proprietari degli immobili. Ma resta un nodo da sciogliere la chiamata in causa della struttura che ha realizzato i lavori di manutenzione delle fogne, sempre per conto del Comune.Eventi meteorici straordinari e imprevedibili e vizi originari delle strutture. Resta, però, comunque da affrontare l'estremo tentativo di evitare o di ridurre la condanna inflitta al Comune dalla Corte d'Appello di Catania. Il primo punto è la straordinarietà e la imprevedibilità degli eventi meteorici che hanno concorso a determinare il danno. Questo l'appiglio scelto, appiglio che non regge per i giudici della Cassazione, anche alla luce della mancata prova della interruzione del nesso eziologico derivante dalla straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi meteorici . Il secondo punto è l'ipotesi che i danni fossero da ricondurre a vizi originari ed esclusivamente propri della costruzione, in relazione alla idoneità strutturale del fabbricato . E anche in questo caso arriva il niet della Cassazione, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello .Resta un'unica strada, per il Comune quella di valutare i lavori di manutenzione della rete fognaria - rivelatisi non sufficienti - e di chiamare in causa la ditta responsabile.Responsabile anche il manutentore? Su questo tasto batte il Comune, soprattutto considerando che la chiamata in causa era stata giudicata improponibile in Appello, e qualificata tardiva chiamata in garanzia impropria piuttosto che come chiamata iussu iudicis , così identificata dal giudice di primo grado.Questo elemento lascia spazio alle valutazioni della Cassazione, che considera legittima la chiamata in causa. Ciò alla luce di una semplice valutazione L'intervento iussu iudicis, rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, ben può essere disposto anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo . Peraltro, il giudice di appello non può mutare la qualificazione dell'intervento quale effettuata dal giudice di primo grado . Quindi, è irrilevante stabilire se, in concreto, la chiamata in causa debba essere qualificata come iussu iudicis o ad istanza di parte, essendo soltanto decisiva la qualificazione operata in sentenza dal giudice di primo grado .La questione è ancora aperta. Alla fine della giostra, è proprio la chiamata in causa della ditta manutentrice della rete fognaria l'unico punto vittorioso per il Comune. E su questo fronte dovrà essere di nuovo la Corte d'Appello di Catania a valutare e a decidere, dando comunque per acclarata la condanna del Comune.