RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE CC 13 OTTOBRE 2010, N. 42993/10 RICORRENTE P.G. IN PROC. G. CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI Reati in continuazione - Sanzioni amministrative accessorie - Criteri di determinazione. Ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal codice della strada posti in essere con più azioni od omissioni esecutive dello stesso disegno criminoso, deve farsi luogo al cumulo materiale delle stesse e non già al cumulo giuridico in applicazione della disciplina ex art. 81 cod. pen. Nel senso espresso dalla sentenza qui segnalata si sono già espresse Quarta Sezione, n. 15283/09, P.M. in proc. Simoncioni, Quarta Sezione, n. 25933/09, El Khanza, nonché Quarta Sezione n. 33691/04, P.G. in proc. Consani. Il ragionamento seguito dalla Corte si fonda, per un verso, sull'impossibilità di applicare analogicamente la disciplina dell'art. 81 cod. pen. in considerazione della differenza morfologica tra reato ed illecito amministrativo e, per altro verso, sia pure non esplicitamente affrontato, sulla inapplicabilità dell'art. 8, comma secondo, l. n. 689 del 1981, che riserva il regime del cumulo giuridico alle sole violazioni in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie. TERZA SEZIONE UP 7 DICEMBRE 2010, N. 43414/10 RICORRENTE F. REATI CONTRO LA PERSONA Reato di prostituzione minorile - Condotte di favoreggiamento e sfruttamento - Unicità del reato. Le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., rappresentano altrettante possibili modalità di commissione di un unico reato. La sentenza motiva l'affermazione sottolineando che la previsione in un unico contesto di più condotte induce a propendere per la tesi che trattasi di un unico reato e non di una pluralità di reati . Tale conclusione parrebbe tuttavia porsi in linea difforme rispetto a quanto già pronunciato dalla stessa Terza Sezione con la sentenza n. 21335/10, L., secondo cui le condotte criminose suddette possono concorrere tra loro, essendo l'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. PRIMA SEZIONE CC 3 NOVEMBRE 2010, N. 38633/10 RICORRENTE R. CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI Reato di guida in stato di ebbrezza - Vettura appartenente a s.a.s. di cui l'autore del reato è socio accomandatario - Confisca della stessa - Legittimità. E' legittimamente disposta la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario. La Corte sottolinea, nella specie, la coincidenza, nella persona dell'imputato, della qualità di socio accomandatario della società intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato e di effettivo utilizzatore dello stesso, nonché, quindi, la sussistenza di un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza. In precedenza, nel senso dell' inammissibilità della confisca dell'autovettura appartenente, invece, ad una società in nome collettivo di cui l'imputato sia socio, in quanto facente capo a soggetto giuridico estraneo al reato, Quarta Sezione, n. 1536/10, P.M. in proc. Pittavino in generale va poi ricordato che Quarta Sezione, n. 20610/10, Messina, ha affermato che la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. SEZIONE SESTA UP 9 DICEMBRE 2010, N. 44504/10 RICORRENTE P.G. IN PROC. R. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Imputato agli arresti domiciliari - Trasferimento non autorizzato in altro appartamento del medesimo stabile - Reato di evasione - Integrazione. Integra il reato di evasione la condotta dell'imputato agli arresti domiciliari che si sia trasferito, senza autorizzazione, in altro appartamento del medesimo stabile, venendo in tal modo comunque ostacolato il controllo della pubblica autorità, né è rilevante in senso contrario il mancato intento di sottrarsi a tale controllo stante il carattere generico del dolo del reato in esame. Nel senso costante che il dolo generico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., consistente nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo della misura senza la prescritta autorizzazione, rende irrilevanti i motivi alla base della condotta, tra le ultime, Sesta Sezione, n. 44969/08, Iussi, e Sesta Sezione, n. 40353/07, P.G. in proc. Modesto.