Strade adeguate e impianti ad hoc per velocità e rosso

di Stefano Manzelli

di Stefano ManzelliPuò essere annullata la multa accertata con l'autovelox fisso installato su una strada non idonea anche se autorizzata dal prefetto mentre i sistemi photored devono immortalare i trasgressori che transitano in pieno divieto ma solo dopo una adeguata durata della fase di giallo.Multe automatiche nei centri abitati. Lo hanno chiarito rispettivamente la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza numero 3701 del 15 febbraio 2011 e il Ministero dei trasporti con il parere numero 285 del 24 gennaio 2011 documento qui allegato . La questione delle multe automatiche in centro abitato è sempre molto attuale in considerazione dell'elevato contenzioso attivato negli ultimi anni per un uso smodato di questi sistemi da parte di alcuni enti locali. Per questo motivo la riforma stradale d'agosto ha tentato di arginare l'uso dei misuratori elettronici da parte della polizia locale ma l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte, lasciando di fatto in piedi un sistema eclettico dove le regole vengono dettate specialmente dai ministeri e dalla copiosa giurisprudenza.La fattispecie. Nel caso esaminato dagli Ermellini il comune di Treviso ha attivato alcune postazioni fisse autovelox nei viali esterni al centro storico, con tanto di decreto prefettizio che ammette all'accertamento senza obbligo di contestazione immediata ai sensi della legge 168/2002. Contro una multa accertata da questi strumenti automatici un automobilista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l'illegittimità della particolare postazione che seppure autorizzata non risulta a suo avviso posizionata su una strada idonea classificata, ai sensi dell'articolo 2 del codice stradale, come strada urbana di scorrimento.La classificazione di strada urbana di scorrimento da parte della P.A. è una scelta discrezionale non sindacabile? Il collegio ha accolto le indicazioni del trasgressore e rimesso in pista la vertenza dopo che i giudici di merito avevano escluso la possibilità di interferire con le scelte dell'ufficio territoriale del governo.Il prefetto ha ampia discrezionalità nel valutare gli indici che gli consentono di includere un tratto di strada tra quelle adatte al controllo remoto dell'eccesso di velocità ai sensi dell'articolo 4 del dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002. Ma il rappresentante governativo non può autorizzare tratti stradali diversi da quelli previsti dalla legge e per questo motivo il giudice di merito potrà sindacare compiutamente sull'idoneità del manufatto stradale ai requisiti richiesti dalla legge 168/2002. In buona sostanza spetterà al tribunale decidere sulla corretta collocazione dei temuti box fissi trevigiani.Il click dopo il rosso. Per quanto riguarda le multe elevate con il passaggio con il rosso un comune ha invece richiesto chiarimenti sul corretto utilizzo dei temuti sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche. In particolare sulla durata del necessario ritardo tra l'attivazione del semaforo rosso e l'avvio del primo scatto fotografico nonché sui tempi di durata del giallo. Circa il ritardo dello scatto rispetto al rosso, previsto dai decreti di omologazione degli strumenti, l'organo centrale di coordinamento non fornisce una indicazione assoluta limitandosi ad evidenziare che un ritardo di pochi decimi di secondo non risulta adeguato in proporzione ai normali tempi di reazione dei conducenti ordinari.E quando il semaforo è giallo? Più chiare le indicazioni ministeriali in riferimento alla durata di accensione della lanterna semaforica gialla.Il paragrafo 6.7.4 dello studio prenormativo pubblicato dal Cnr il 10 settembre 2001, specifica che il medesimo parere indica una durata di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari rispettivamente a 50, 60 e 70 km/h in presenza di traffico pesante è indicata una durata di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h .In pratica, conclude il ministero, si adottano generalmente tempi di durata del giallo di almeno 4 o 5 secondi rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 ottobre 2010 15 febbraio 2011, numero 3701Presidente Settimj Relatore ParzialeFatto e diritto1. La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all'interno del perimetro urbano del Comune di Treviso, toponomasticamente denominata viale Oberdan, illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, numero 121 conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, numero 168 .2. Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla proprietaria dell'autoveicolo, srl. Area Fashion, nei confronti del Comune di Treviso. L'appellante aveva sostenuto l'illegittimità dell'uso dell'apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perché effettuato all'interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada, come strada urbana di scorrimento. L'illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell'apposito elenco predisposto ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge del 2002, determinava l'illegittimità dell'uso della apparecchiatura in questione e di conseguenza dell'accertamento della sanzione.Il Tribunale ha ritenuto che far rientrare una strada tra le strade urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario, rigettando quindi l'appello.3. Per la cassazione della sentenza in epigrafe propone ricorso srl. Area Fashion, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione.4. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2. commi 2, lett. C e D del codice della strada e dell'articolo 4 del decreto-legge numero 121 del 2002. Si tratta non già di esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del Prefetto procedere alla individuazione delle strade come strade di scorrimento in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa richiamata. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione.5. All'esito della disposta trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 cpc, il ricorso veniva rinviato alla pubblica udienza. Le parti depositavano memorie e il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.6. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. La questione posta col ricorso consiste nello stabilire se in ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa citata per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, oppure se l'Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti.Occorre osservare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Sez. II, 9 gennaio 2009, numero 310 , al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'Amministrazione stessa operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate. Nella fattispecie regolata dall'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, numero 121, è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade o di singoli tratti di esse , diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d'incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. È del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati anche con efficacia vincolante parere conforme dell'ente proprietario , di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d'apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell'ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell'esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una e dell'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell'attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d'incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. L'articolo 4 del decreto-legge citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 3, del codice della strada di talché, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo.Di conseguenza l'esame richiesto a tal fine dall'appellante circa la sussistenza o meno dei requisiti strutturali nel tratto di strada in questione, necessari ai fini dell'inserimento della stessa nel decreto prefettizio, doveva essere compiuto dal giudice dell'appello, non trattandosi di attività della Pubblica amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa. Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro magistrato del Tribunale di Treviso, che verificherà se l'inclusione della strada in questione nell'elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del Codice della Strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualificata come strada urbana di scorrimento .P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,ad altro magistrato del Tribunale di Treviso.