UNICO 2014 e studi di settore, decreto di proroga in G.U.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, diventa ufficiale la proroga dal 16 giugno al 7 luglio prossimo del termine per i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP e dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti soggetti a studi di settore.

Dopo l'annuncio con nota del Ministero dell'Economia del 14 giugno scorso, diventa ufficiale, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri Serie Generale, numero 137 del 16 giugno 2014 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, la proroga dal 16 giugno al 7 luglio prossimo del termine per i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP e dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti soggetti a studi di settore. Versamenti senza maggiorazione entro il 7 luglio. L'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. dispone, in particolare, che i contribuenti tenuti entro il 16 giugno 2014 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, d.l. numero 331/1993, convertito dalla Legge numero 427/1993 e che «dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze», effettuano i versamenti suindicati entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il comma 2 dispone poi che le proroghe di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore, anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli studi, compresi quelli che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. numero 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 111/2011 ai soggetti che partecipano ai sensi degli articolo 5, 115 e 116 T.U.I.R. a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati al comma 1. fonte www.fiscopiu.it

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