Al via la nuova Convenzione tra Italia e San Marino contro le doppie imposizioni

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013 della Legge n. 88/2013 si dà esecuzione alla Convenzione firmata tra la Repubblica italiana e quella di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Segreto bancario affievolito nel nome della trasparenza.

La ratifica si aggiunge alle disposizioni contenute nel Protocollo aggiuntivo, stipulato a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. Ambito di incidenza della Convenzione. La Convenzione si applica alla persone che sono residenti in uno od entrambi gli Stati contraenti. Le imposte interessate sono per San Marino - imposta sul reddito delle persone fisiche - imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali Per l’Italia - imposta sul reddito delle persone fisiche - imposta sul reddito delle persone giuridiche - IRAP Metodo per eliminare la doppia imposizione. Se un residente nel nostro Paese possiede elementi di reddito non imponibili nella Repubblica del Titano, l’Italia può includere le imposte nella base imponibile. Se però la Convenzione stabilisce diversamente, l’Italia deve detrarre fino a concorrenza con la quota attribuibile della imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata a San Marino. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato nel nostro territorio a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito. Discorso speculare trova applicazione per i residente nella Repubblica. Addio al segreto bancario. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare tutte le disposizioni volte al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali. Le autorità delle due Nazioni contraenti non potranno opporsi allo circolazione dei dati salienti per il fatto che le stesse sono coperte da segreto bancario , o che sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona . Resta fermo il divieto di fornire informazioni rilevanti nell'ottica di segreti commerciali, industriali, professionali o commerciali o, comunque, contrarie all'ordine pubblico. Copertura finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione della Legge n. 88/2013, stimato in euro 3.282.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2013, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Legge 19 luglio 2013, n. 88 G.U. 30 luglio 2013, n. 177 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al relativo Protocollo di modifica di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa e dall'articolo VII del Protocollo stesso. 2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica di cui all'articolo 1. Art. 3 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.