POS non installato? Per ora niente sanzioni

L’articolo 15, d.l. 18 ottobre 2012, numero 179 convertito in l. numero 221/2012 stabilisce che tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito. L’entrata in vigore dell'obbligo, in virtù della l. 27 febbraio 2014, numero 15, cd. mille proroghe, è in calendario al 30 giugno 2014.

Panoramica sulla normativa. La norma prevede che si possa richiedere di effettuare il pagamento - oltre che in contanti - con assegni o con bonifico con carte di debito bancomat con l’ esclusione, in sostanza, delle carte di credito. Viene, dunque, introdotta una nuova possibilità di pagamento, in questo caso rimandata alla scelta del debitore. Il consumatore, o utente, che può optare per il pagamento con carta di debito è la persona fisica, quindi non imprenditore, che agisce e riceve servizi dal professionista per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il limite minimo di pagamento non può essere inferiore a 30 euro. Applicazione dei pagamenti tramite POS. Il provvedimento – osserva con tono diretto la circolare numero 12/2014 – «introduce solamente inutili adempimenti a danno dei professionisti, incremento dei costi per gli studi professionali e benefici solo a favore degli Istituti di Credito». Ma osservando nel dettaglio la normativa, la Fondazione espone altre considerazioni. In primis, non c’è obbligo, da parte del cliente senza partita IVA, quindi privato, di pagare con POS prestazioni professionali oltre 30 euro ma vi ė solamente un'ulteriore possibilità offerta allo stesso cliente. Restano immutati, dunque, i metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente assegni, bonifici, contanti nei limiti previsti . Nessun obbligo effettivo i Consulenti si allineano al CNF. La normativa vigente, a conti fatti, non obbliga di fatto i professionisti all’'installazione del POS bensì consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro. Per comprendere cosa potrebbe accadere in ipotesi di rifiuto ad accettare pagamenti con carta di debito, è intervenuto il CNF con una recente circolare ha sottolineato che la disposizione qui esaminata introduce un “onere”, piuttosto che un “obbligo giuridico”, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di poter saldare tramite di carta di debito. Nessuna sanzione viene comunque prevista in caso di diniego di accettare il pagamento tramite carta di debito. La mancata installazione del POS non produce, dunque, un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito cosi come previste dalla normativa. Di conseguenza, conclude il documento, «nessun obbligo di installazione del POS è posto a carico dei professionisti».