Lavoratrice licenziata per inidoneità fisica … il datore ha sbagliato, ma l’errore era evitabile

La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per licenziamento illegittimo deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente a inadempimento delle obbligazioni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17123, depositata il 10 luglio 2013. Il caso. In sede di merito, era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice, ravvisando la colpa del datore nell’avere dato rilievo all’accertamento della situazione di inidoneità fisica ad opera dei competenti organi pubblici, sebbene tale accertamento sia risultato smentito dalle indagini successive a cui si è sottoposta la lavoratrice sia presso specialisti privati che presso i presidi medici dell’INPS, la quale ha rigettato la domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità ritenendo che le infermità riscontrate non fossero tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a un terzo. Ai fini della condanna al pagamento delle somme a titolo risarcitorio, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente l’ipotesi di errore inevitabile del datore ai fini della richiesta riduzione del risarcimento alla misura minima delle cinque mensilità di retribuzione. Il datore ha proposto ricorso, deducendo che i giudici di merito, nel determinare le conseguenze risarcitorie della pronunciata nullità del licenziamento, non avrebbero compiuto la necessaria indagine sulla sussistenza stessa e sulla rilevanza dell’imputazione soggettiva, per colpa, del comportamento del datore stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, precisando che la dichiarazione di invalidità del licenziamento non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente. Condanna al pagamento delle mensilità medio tempore maturate perché il datore non ha dimostrato che l’inadempimento fosse dovuto a impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Gli Ermellini hanno dichiarato che, nel caso di responsabilità risarcitoria del datore per licenziamento illegittimo, si applica l’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cu fornisca la prova che l’inadempimento consegue a impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Per Piazza Cavour, nel caso in esame, il giudice di appello ha correttamente ritenuto, con valutazione in fatto – non censurabile in sede di legittimità – il ricorrente responsabile, in quanto non ha fornito la dimostrazione ex art. 1218 c.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 aprile - 10 luglio 2013, n. 17123 Presidente Lamorgese – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 28 settembre 2010 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 13 novembre 2008 con la quale è stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato dalla Casa Generalizia dell'Istituto delle figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria Istituto Ravasco a M.C. in data 31 agosto 2005, con le conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie. Per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ravvisando la colpa dell'Istituto suddetto nell'avere dato rilievo all'accertamento della situazione di inidoneità fisica della M. ad opera dei competenti organi pubblici, sebbene tale accertamento sia risultato smentito dalle indagini successive a cui si è sottoposta la lavoratrice sia presso specialisti privati che presso i presidi medici dell'INPS, che ha rigettato la domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità ritenendo che le infermità riscontrate non fossero tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad un terzo. Ai fini della condanna al pagamento delle somme a titolo risarcitorio, per quanto rileva in questa sede, la corte aquilana ha ritenuto insussistente l'ipotesi di errore inevitabile dell'Istituto ricorrente ai fini della richiesta riduzione del risarcimento alla misura minima delle cinque mensilità di retribuzione. L'Ente Casa Generalizia dell'Istituto delle figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria Istituto Ravasco propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato a due motivi. La M. resta intimata. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha correttamente d il ricorso per cassazione notificato presso la cancelleria della Corte territoriale posto che la lavoratrice risulta domiciliata presso il proprio difensore in Montesilvano PE . Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la corte territoriale, nel determinare le conseguenze risarcitorie della pronunciata nullità del licenziamento per cui è causa, non avrebbe compiuto la necessaria indagine sulla sussistenza stessa e sulla rilevanza dell'imputazione soggettiva, per colpa, del comportamento dell'Istituto ricorrente in occasione dell'intimazione del licenziamento in questione, ritenendo l'applicazione automatica del risarcimento previsto dal citato art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella misura massima possibile in conseguenza della dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento. La Corte d'appello avrebbe dovuto invece considerare le cause esterne che hanno determinato il comportamento dell'Istituto. Con il secondo motivo si assume insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento al generico richiamo operato dalla sentenza impugnata a sostegno della determinazione della misura del risarcimento, alla parte della motivazione riguardante l'illegittimità del licenziamento senza considerare la misura della colpa che avrebbe dovuto indurre a determinare la misura del risarcimento al minimo delle cinque mensilità di retribuzione. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente riguardando entrambi la misura del risarcimento dovuto per l'illegittimo licenziamento. La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva, atteso che l'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, solo limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità. La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi invece regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Nel caso in esame correttamente il giudice di appello con valutazione in fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto l'attuale ricorrente responsabile ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 con la condanna al pagamento delle mensilità medio tempore maturate. D'altro canto l'ente datore di lavoro non può dirsi esente da responsabilità ovvero non può invocare una responsabilità attenuata, in quanto non ha fornito la dimostrazione ex art. 1218 Cod. Civ. che l'inadempimento fosse dovuto ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile. Sotto quest'ultimo profilo va precisato che la ricorrente si è servita della ASL di Pescara e quindi risponde del giudizio da questo espresso, per avere omesso di valutare adeguatamente la risposta ottenuta, tenendo conto delle mansioni che la lavoratrice era tornata ad espletare, considerando le incongruenze tra le valutazioni espresse dall'INPS e dalla ASL di Pescara, e potendo eventualmente ricorrere ad ulteriori accertamenti sanitari. Tale considerazione è stata correttamente ed esaurientemente svolta dal giudice dell'appello con motivazione compiuta e logica non censurabile in questa sede di legittimità. Nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Nulla sulle spese.