Anche i giudici vanno in vacanza: le ferie sospendono il calcolo dei termini

Nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio, la domanda che una delle parti introduca con citazione davanti alla Corte d’appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, comprese quelle relative al termine di comparizione, che l’articolo 163-bis c.p.c. fissa in 90 giorni, da calcolare tenendo conto della sospensione feriale.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10956, depositata il 19 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Venezia dichiarava esecutiva, nella Repubblica italiana, la sentenza del tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, su domanda del marito nei confronti della moglie, rimasta contumace. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dei termini a comparire nel procedimento di delibazione introdotto dal marito davanti alla Corte d’appello, in cui lei non si era costituita, in quanto tra il giorno della notifica dell’atto di citazione e quello dell’udienza di comparizione erano passati meno di 90 giorni, termine fissato dall’articolo 163-bis c.p.c., dovendosi tenere conto anche della sospensione feriale dei termini processuali. Stesse regole. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio, la domanda che una delle parti introduca con citazione davanti alla Corte d’appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, comprese quelle relative al termine di comparizione, che l’articolo 163-bis c.p.c. fissa in 90 giorni. Giorni di ferie da calcolare. Nel caso di specie, tale termine non era stato osservato, in quanto si doveva considerare, nel relativo computo, anche il periodo di sospensione dei termini processuali. Perciò, la mancata costituzione della convenuta avrebbe imposto l’adozione, da parte dei giudici di merito, dell’ordine di rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, ma ciò non era avvenuto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 marzo – 19 maggio, numero 10956 Presidente Luccioli – Relatore Giancola Fatto e diritto La Corte di cassazione ritenuto con motivazione semplificata che - con sentenza del 19.11-28.12.2012 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 24.07.2012 da A.M. nei confronti di S.N. , rimasta contumace, dichiarava l'esecutività nella Repubblica italiana della sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti l'11.10.2003, sentenza emessa il 18.01.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto, ratificata in data 26.4.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale d'Appello Lombardo e resa esecutiva il 9.6.2012 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - contro questa sentenza, notificata il 28.01.2013, la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato da memoria e notificato il 23-27.03.2013 all'A. , che il 3.05.2013 con controricorso ha eccepito la nullità della procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore e nel merito chiesto l'accoglimento della proposta impugnazione - preliminarmente in rito va respinta l'eccezione di nullità sollevata dal controricorrente, dovendosi ribadire che la procura apposta sul ricorso per cassazione ed a margine dello stesso articolo 83, comma terzo, cod. proc. civ. , deve ritenersi speciale ai sensi dell'articolo 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata all'atto, sicché risulta anche irrilevante il fatto che la formula per essa adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito - a sostegno del ricorso la S. denunzia Violazione o falsa applicazione degli arti 163 bis e 164 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c. - la ricorrente si duole della violazione dei termini a comparire nel procedimento di delibazione introdotto dall'A. , davanti alla Corte d'Appello di Venezia, e nel quale non si è costituita, precisando che l'atto di citazione le è stato notificato in data 24 luglio 2012 per l’udienza di comparizione fissata al 19 novembre successivo, data anteriore alla scadenza del termine di legge di novanta giorni, dovendosi anche tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali - il motivo è fondato, giacché nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio la domanda che una delle parti introduca con citazione come richiesto dall'articolo 4 lett. b del protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con legge 25 marzo 1985, numero 121 dinanzi alla Corte di appellale soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'articolo 163 bis cod. proc. civ., che nella specie era di novanta giorni liberi essendo stato il procedimento di delibazione instaurato dopo il 1.03.2006 e che invece è rimasto inosservato, considerando nel relativo computo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La mancata costituzione della convenuta S. avrebbe, quindi, imposto, ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., l'adozione da parte dei giudici di merito dell'ordine di rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, ma tale adempimento non è stato disposto, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata cfr Cass. numero 11658 del 1998 numero 226 del 2013 - conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs numero 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.