La causa di non punibilità di cui all’articolo 649 c.p. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea alla cerchia parentale considerata dalla norma, ma solo perché quest’ultima è, al pari del soggetto passivo proprio, titolare del bene giuridico tutelato dall’articolo 624 c.p. Furto . Principio, questo, che non può essere esteso all’ipotesi in cui l’interesse del quale l’estraneo è portatore risulti esterno all’area di lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 18885 del 7 maggio 2014. Il fatto. Il gup del tribunale dei Minorenni di Cagliari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un giovane che aveva rubato la targa di un motociclo intestato alla madre e sottoposto a sequestro amministrativo. Il ricorso causa di non punibilità non applicabile se Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari ricorre per cassazione viene dedotta l’errata applicazione dell’articolo 649 c.p., rilevando che tale causa di non punibilità per l’ipotesi in cui l’autore del furto sia figlio del proprietario della cosa sottratta non possa ritenersi applicabile in caso di pluralità di persone offese dal reato non tutte legate allo stesso autore da una delle relazioni considerate dalla suddetta norma. Nel caso di specie, dato che il motociclo era sottoposto a sequestro amministrativo, la condotta criminosa ha pregiudicato l’interesse dell’amministrazione titolare e questo porta a dover escludere la causa di non punibilità. Oggetto di tutela nel delitto di furto. Il ricorso è infondato occorre considerare che l’oggetto di tutela nel delitto di furto sono il diritto di proprietà, i diritti reali personali o di godimento e il possesso sulla cosa sottratta. Persona offesa è, dunque, il titolare di tali diritti o del potere di fatto sulla cosa. Né la norma incriminatrice protegge l’interesse dell’autorità al mantenimento del vincolo cautelare cui è eventualmente stata assoggettata la cosa oggetto del furto. Da considerare la cerchia parentale. Quindi, in riferimento all’operatività di cui all’articolo 649 c.p., siffatta causa di non punibilità di cui all’articolo 649 c.p. non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea alla cerchia parentale considerata dalla norma, ma solo perché quest’ultima è, al pari del soggetto passivo proprio, titolare del bene giuridico tutelato dall’articolo 624 c.p Principio, questo, che non può essere esteso all’ipotesi in cui l’interesse del quale l’estraneo è portatore risulti esterno all’area di lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 aprile – 7 maggio 2014, numero 18885 Presidente Dubolino – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2013 il G.u.p. del Tribunale dei Minorenni di Cagliari dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di T.R. , imputato del reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 numero 7 c.p., per non essere lo stesso punibile ai sensi del primo comma dell'articolo 649 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari deducendo l'errata applicazione dell'articolo 649 c.p. e rilevando in proposito come la causa di punibilità prevista dalla summenzionata disposizione per l'ipotesi in cui l'autore del furto sia il figlio del proprietario della cosa sottratta non possa ritenersi applicabile nell'ipotesi di pluralità di persone offese dal reato non tutte legate allo stesso autore da una delle relazioni prese in considerazione dalla norma citata. Nel caso di specie, posto che la targa sottratta dal T. dal motociclo intestato alla madre era sottoposta a sequestro amministrativo in quanto accessorio del veicolo per l'appunto assoggettato a tale misura, sarebbe dunque evidente come la condotta criminosa abbia pregiudicato anche l'interesse dell'amministrazione titolare del vincolo di indisponibilità apposto sulla cosa, circostanza che avrebbe dunque dovuto impedire al giudice di riconoscere la causa di non punibilità invece applicata con la sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1 La fattispecie oggetto di giudizio riguarda la sottrazione da parte del T. della targa di un motociclo intestato alla madre e sottoposto al momento della consumazione della condotta a sequestro amministrativo. 1.2 In tal senso deve dunque ritenersi che il giudice del merito abbia correttamente ritenuto non punibile l'imputato ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 649 comma 1 numero 2 c.p 2. Come recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, infatti, l'oggetto di tutela nel delitto di furto è individuabile esclusivamente nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento e nel possesso sulla cosa sottratta, talché persona offesa del suddetto reato deve intendersi il titolare di tali diritti o del descritto potere di fatto Sez. Unumero , numero 40354 del 18 luglio 2013, Sciuscio, Rv. 255975 . La lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane dunque estranea all'oggettività giuridica del furto ed il titolare degli stessi non può considerarsi persona offesa del reato, ma al più, ricorrendone i presupposti, soggetto danneggiato dal reato legittimato ad avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore dello stesso. 2.1 Men che meno può ritenersi protetto dalla stessa norma incriminatrice l'interesse dell'autorità al mantenimento del vincolo cautelare cui era eventualmente stata assoggettata la cosa oggetto del furto, atteso che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, tale interesse trova la sua specifica tutela nell'ambito dell'articolo 334 c.p. e nei tassativi limiti previsti da quest'ultima disposizione. 2.2 Quanto invece ai limiti di operatività dell'articolo 649 c.p. invocati dal ricorrente per il caso che il reato leda l'interesse di un soggetto non iscrivibile nella cerchia parentale considerata dalla disposizione citata, deve ribadirsi che la causa di non punibilità in questione non trova applicazione qualora la cosa sottratta appartenga anche a persona estranea all'ambito citato, ma solo perché quest'ultima è, al pari del soggetto passivo proprio , titolare del bene giuridico tutelato dall'articolo 624 c.p. Principio questo che non può essere esteso però all'ipotesi in cui l'interesse di cui l'estraneo è portatore risulti, come nel caso di specie, esterno all'area della lesione tipica considerata dalla norma incriminatrice. Non è in dubbio che in tal modo si palesi dunque - con riguardo alla fattispecie in esame - un vuoto di tutela, conseguenza però delle precise e insindacabili scelte operate dal legislatore nella configurazione non già degli articolo 624 e 649 c.p., ma dell'articolo 334 c.p. e che non possono essere aggirate surrettiziamente in via interpretativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso.