Predisposizione dello schema di bilancio affidata a un commercialista, ma nessun onere di verificare l’attendibilità delle poste relative

Nell’incarico generico dato ad un professionista di predisporre uno schema di bilancio non può ritenersi implicitamente incluso l’onere di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori. Tale compito grava infatti sul collegio sindacale e sull’organo amministrativo dell’ente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15029, depositata il 14 giugno 2013. Il caso. Un istituto di cura per malattie mentali si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dal proprio commercialista deducendo la responsabilità professionale del medesimo per non aver verificato la correttezza dei dati contabili risultanti dal bilancio dell’ente. Nella fattispecie in effetti vi erano delle poste fasulle per crediti inesistenti che in realtà nascondevano prelevamenti truffaldini di denaro direttamente dalle casse dell’ente effettuati dagli amministratori a proprio favore. Il commercialista resisteva in giudizio e il Tribunale di Ferrara in primo grado confermava il decreto ingiuntivo. L’istituto, convinto delle proprie ragioni, portava la controversia dinanzi alla Corte d’Appello, ma anche in tale sede i magistrati sposavano le tesi del professionista. Gli Ermellini dunque si trovano ad esaminare la questione a seguito dell’impugnazione della sentenza di secondo grado da parte dell’ente di cura. Le valutazioni della Corte sull’ampiezza del mandato professionale conferito al commercialista L’aspetto fondamentale su cui verte la controversia è chiarire se il professionista cui è stato conferito un generico incarico di predisporre uno schema di bilancio sia anche tenuto a verificare la correttezza dei dati del bilancio stesso trasmessi dagli amministratori. La questione è certamente interessante dal momento che consente alla Corte di Cassazione di valutare nel dettaglio i profili e i limiti delle responsabilità di un professionista nel caso di specie commercialista nell’adempimento del proprio mandato professionale. In particolare nel bilancio risultavano ingenti somme per crediti verso clienti circa 11 miliardi di lire e crediti verso altri terzi circa 3 miliardi di lire che in realtà non esistevano, trattandosi di somme che gli amministratori avevano indebitamente prelevato dalle casse comuni per i propri comodi. Nessun onere di verifica. Bene, in ordine alla responsabilità del commercialista, la decisione della Corte d’Appello, condivisa dalla Cassazione, è lapidaria se il professionista ha ricevuto un semplice incarico generico di predisporre uno schema di bilancio come accertato nella fattispecie dai giudici del merito , nessun onere di verifica della correttezza dei dati contabili forniti dagli amministratori può ritenersi sussistente. La soluzione si desume dai dati normativi forniti dal codice civile e dalle tariffe professionali. Grava infatti sui sindaci il compito di controllare la regolarità contabile e la corrispondenza della stessa ai dati di bilancio. Ciò rientra nei compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di legge e di statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente ex art. 2403 c.c Il tutto esercitando anche i controlli contabili ex art. 2409 bis, terzo comma, c.c A ciò si aggiunga inoltre che gli amministratori sono gli esclusivi referenti e destinatari degli obblighi relativi alla redazione del bilancio art. 2423 e seguenti c.c. assicurando chiarezza, verità e correttezza delle singole poste al fine di rappresentare in modo veritiero la situazione finanziaria della società e i risultati economici di esercizio. L’immagine risultante dal bilancio deve dunque essere true ”, cioè di corrispondenza oggettiva dei singoli dati alla realtà e fair ” cioè ispirata ai principi di buona fede e lealtà. I compiti e i precetti illustrati sono specifici, tassativi e non delegabili ad altri art. 2381 c.c. . Sotto altro profilo, con più specifico riferimento all’incarico professionale del commercialista, la Corte valuta le indicazioni fornite dalle tariffe professionali. Il compenso del professionista non è lo stesso. Bene, da tali disposizioni emerge chiaramente come vi sia una diversificazione per il compenso destinato a chi ha solo formato lo stato patrimoniale e il conto economico e il corrispettivo per chi ha anche verificato la correttezza delle poste. Infatti l’art. 34 della tariffa professionale comprende gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione illustrativa , mentre l’art. 32 prevede gli onorari per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci . Da una simile diversificazione e dai doveri imposti per legge agli organi sociali, gli Ermellini hanno dedotto che la verifica dell’attendibilità dei dati di bilancio sia un compito da assegnare specificamente al professionista esterno” e che non possa essere ritenuto implicito nell’incarico generico affidato. Sul punto incombeva allora sull’ente il compito di provare che l’incarico affidato al commercialista non fosse generico, bensì ricomprendesse la verifica della correttezza dei dati di bilancio. Tale aspetto non era infatti una mera eccezione, bensì un fatto costitutivo della pretese dell’ente e comportava quindi il relativo onere probatorio. Infine la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivate le sentenze di primo e secondo grado nelle parti in cui hanno affermato che le poste in questione non avrebbero potuto insospettire il commercialista incaricato perché trovavano riscontro nei precedenti bilanci. Non sussistevano dunque evidenti anomalie contabili che avrebbero potuto e/o dovuto indurre ad ulteriori accertamenti. L’incarico professionale del commercialista risultava quindi essere stato svolto in modo corretto e esente da critiche.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 aprile – 14 giugno 2013, n. 15029 Presidente Felicetti – Relatore Matera Svolgimento del processo La s.r.l. Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29-1-1999 dal Pretore di Ferrara, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di lire 12.784.600, oltre accessori, in favore del commercialista dott. G.G. , a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali. L'opponente deduceva la responsabilità professionale del G. , il quale aveva omesso di verificare i dati contabili in relazione alla redazione del bilancio del 1994, nel quale erano state inserite poste false, riguardanti rispettivamente crediti verso clienti USL XX di Rovigo pari ad oltre 11 miliardi di lire, e crediti verso altri pari a circa 3,4 miliardi di lire poste che, in realtà, mascheravano ingenti ed ingiustificati prelevamenti effettuati dagli amministratori. L'Istituto Polesani, conseguentemente, chiedeva la risoluzione del contratto di assistenza professionale per inadempimento del G. , con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli importi pagati in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Con sentenza depositata il 14-10-2002 il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, rilevando, in particolare, che non era stato dimostrato che l'incarico conferito al G. comprendesse anche le verifiche e i controlli indicati dall'opponente rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria, proposta dall'opposto. Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la LEM di Giancarlo Panizzo & amp C. s.a.s. già Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale e appello incidentale il G. . Con sentenza depositata il 17-1-2006 la Corte di Appello di Bologna rigettava entrambi i gravami. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la LEM s.r.l. già LEM di Giancarlo Panizzo & amp C. s.a.s , sulla base di quattro motivi. Il G. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1374, 1453, 1455, 2230, 2236 c.c., 34 d.p.r. 10-10-1994 n. 645, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta mancanza di responsabilità del G. nella redazione del bilancio. Deduce, in particolare, che il dottore commercialista incaricato da una società di capitali di predisporre lo schema di bilancio di esercizio, ai fini di un corretto adempimento dell'incarico professionale, non può limitarsi a predisporre il progetto esclusivamente sulla base dei dati contabili trasmessigli dalla società, ma deve effettuare un esame critico quanto meno delle poste che, per la loro natura o il loro ammontare, appaiono microscopicamente anomale quali, nella specie, i crediti verso clienti per oltre 11 miliardi di lire, e i crediti verso altri per circa 3,4 miliardi , richiedendo all'organo amministrativo gli opportuni chiarimenti e informazioni e rifiutando, nel caso in cui questi non vengano forniti, di dar corso all'incarico ricevuto. Il motivo è infondato, apparendo immune da vizi logici e giuridici il ragionamento seguito dalla Corte di Appello nel ritenere che nell'incarico generico dato ad un professionista di predisporre uno schema di bilancio non può ritenersi implicitamente incluso l'onere di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori. Tale valutazione è stata espressa all'esito di una ponderata analisi del dato normativo, che ha preso in considerazione, in particolare, i seguenti elementi a la delega, attribuita al collegio sindacale, del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio art. 2403 c.c. b la individuazione nell'organo amministrativo, quale esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti la redazione del bilancio artt. 2423 e ss. c.c. e, in particolare, degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste c la non delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione art. 2381 c.c d la previsione, nell'ambito della tariffa professionale dei dottori commercialisti, di specifiche voci inerenti il controllo contabile. Si tratta di rilievi congruenti e convincenti, dovendosi osservare da un lato che le menzionate norme codicistiche effettivamente individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e dall'altro che il fatto che nella voce prevista dall'art. 34 della tariffa professionale onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa non siano inclusi gli onorari per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci , contemplati invece dall'art. 32, rafforza il convincimento che nell'incarico generico di procedere alla redazione del bilancio a norma di legge non sia normalmente compreso quello di verificare l'attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori. La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche nella parte in cui ha escluso che il G. possa essere considerato comunque responsabile, sotto il profilo della violazione degli obblighi di deontologia professionale, attesa la evidente incongruità delle appostazioni in parola, che, secondo la ricorrente, gli avrebbe imposto di chiedere giustificazioni all'organo amministrativo, o addirittura di astenersi dall'incarico. Le deduzioni svolte al riguardo dall'appellante sono state disattese con argomentazioni congrue, con le quali è stato rilevato, in particolare, che le poste debitorie esposte nel bilancio del 1994 trovavano riscontro nei precedenti bilanci il che, unitamente alla considerazione del notorio ritardo dei pagamenti della P.A. riferendosi la posta relativa ai crediti verso clienti per circa 11 miliardi di lire alla USL XX di Rovigo, unico cliente sociale , ha ragionevolmente indotto il giudice del gravame a ritenere, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che i dati contabili in questione non dessero adito a segnalazioni di anomalie o incongruenze particolari. La decisione impugnata, pertanto, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente, essendo sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'affermazione secondo cui incombeva all'appellante l'onere di provare che l'incarico verbale dato dagli amministratori della società al G. comprendesse anche il controllo della corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti per la redazione dello schema di bilancio. Sostiene che, avendo la società opponente dedotto una responsabilità contrattuale del professionista, ai sensi dell'art. 1218 c.c. era onere di quest'ultimo fornire la prova liberatoria in ordine alla insussistenza del dedotto inadempimento. Deduce, inoltre, che la Corte di Appello, per confutare la tesi dell'appellante circa il concreto contenuto degli obblighi incombenti sul professionista, ha erroneamente valutato le prove testimoniali raccolte, ed ha immotivatamente affermato che gli amministratori distrattari delle somme contenute nelle poste di bilancio in questione non avrebbero conferito un incarico di verifica dei dati contabili al professionista, sapendo che gli stessi erano privi di documenti giustificativi. Il motivo deve essere disatteso. Le deduzioni svolte riguardo all'onere della prova partono dal presupposto secondo cui l'incarico professionale ad un dottore commercialista per la predisposizione dello schema di bilancio di una società non potrebbe prescindere dall'esame dei dati contabili trasmessi dagli amministratori e, pertanto, comporterebbe necessariamente anche una valutazione della verosimiglianza e della congruità di tali dati rispetto all'attività svolta dalla società. Di qui l'affermazione secondo cui sarebbe spettato al convenuto l'onere di dimostrare una eventuale limitazione dell'incarico, trattandosi di un'eccezione che deve essere provata da chi la solleva. Tale presupposto si rivela erroneo. Poiché, infatti, per le ragioni in precedenza esposte, deve ritenersi che l'incarico generico di predisporre lo schema di bilancio di una società, conferito ad un commercialista, non comprende di per sé l'obbligo di controllare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, nella specie correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che fosse onere dell'opponente provare di aver conferito al G. anche l'incarico di verificare tale corrispondenza, trattandosi di una prestazione più ampia rispetto a quella insita nell'incarico affidato e che, quindi, atteneva a un fatto costitutivo della pretesa dedotta dalla LEM. Per il resto, le doglianze mosse, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, mirano sostanzialmente ad ottenere una valutazione delle emergenze processuali diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto non fornita dall'appellante la prova di alcun titolo di responsabilità contrattuale a carico del G. , ed ha anzi desunto dalle deposizioni testimoniali raccolte e da argomenti di ordine logico elementi di segno contrario alla tesi sostenuta dalla LEM. Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenuto significativo, la deposizione del teste P. , componente del collegio sindacale dell'epoca, dalla quale si desume che lo Studio G. non aveva mai dato motivo per far ritenere che lo stesso svolgesse anche attività di verifica della corrispondenza a realtà dei dati di bilancio e, soprattutto, ha attribuito particolare valenza alla considerazione logica secondo cui gli amministratori distrattari delle somme formalmente confluite nelle poste di bilancio in discussione, mai avrebbero dato un tale incarico di verifica, ben sapendo che il dato contabile fornito era totalmente di corrispondenti documenti giustificativi. Si tratta di apprezzamenti squisitamente di merito che, in quanto sorretti da una motivazione immune da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte. I vizi di motivazione denunciabili in cassazione, infatti, non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova Cass. 28-7-2008 n. 20518 Cass. 11-11-2005 n. 22901 Cass.12-8-2004 n. 15693 Cass. 7-8-2003 n. 11936 . 3 Con il terzo motivo la LEM si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del comportamento tenuto dal G. nel corso dell'assemblea degli Istituti Polesani per la cura e la tutela mentale tenutasi il 3-5-1996, chiamata ad approvare il bilancio chiuso il 31-12-1995 assemblea nella quale, secondo la ricorrente, l'odierno resistente, intervenuto quale consulente privato, avrebbe mosso pesanti critiche a tale bilancio, da lui non predisposto, in tal modo manifestando una strenua difesa del bilancio precedente e delle poste creditizie riconosciute poi fasulle . Anche tale motivo è privo di fondamento. La Corte di Appello ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto privo di qualsiasi rilievo il comportamento tenuto dal G. nel corso dell'assemblea finalizzata all'approvazione del bilancio del 1995, spiegando, con motivazione congrua, che dal verbale assembleare non emerge alcuna difesa, da parte dell'odierno resistente, della verità del bilancio del 1994, e che i motivi di critica al bilancio del 1995 quali evincibili dal promemoria a firma degli ex amministratori si riferivano unicamente alla svalutazione dei crediti riappostati nei confronti dei medesimi. Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dalla ricorrente con il motivo in esame si traducono, ancora una volta, nella sostanziale richiesta di una valutazione delle risultanze acquisite diversa da quella compiuta dalla Corte territoriale, che, essendo supportata da argomentazioni prive di vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità. 4 Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità di cui all'art. 1223 c.c. tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito dalla società. Sostiene che tale danno è pari all'ammontare delle poste creditorie rivelatesi inesistenti. Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi tre, che porta ad escludere ogni responsabilità del G. in ordine ai fatti dedotti in giudizio. 5 Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.