In caso di dichiarazione congiunta la responsabilità solidale dei coniugi ai fini del pagamento dell’imposta e relativi accessori non viene meno se i coniugi si separano successivamente.
Il principio è contenuto nella sentenza n. 13759 del 31 maggio 2013, della Cassazione da cui emerge che in caso di dichiarazione congiunta, la moglie è legittimata anche a proporre autonoma impugnazione avverso gli accertamenti eseguiti a carico del marito. Un unico modello di dichiarazione. La legge n. 114/1977, prevede all’art. 17 la facoltà dei coniugi di presentare la dichiarazione in forma congiunta ovvero possono presentare un unico modello di dichiarazione. I successivi commi 3 e 4 stabiliscono che, nei casi di dichiarazione congiunta, la notifica della cartella di pagamento ai fini Irpef degli accertamenti in rettifica è eseguita nei confronti del marito. L’ultimo comma dell’art. 127 prevede, infine che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Com’è noto, la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza o di giudizio, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo ed in quanto tale è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati indicati. Il contenuto della dichiarazione è, quindi, l’indicazione e la determinazione dei singoli redditi e delle relative imposte e ove un’imposta è versata erroneamente, il contribuente ne può chiedere la restituzione. Il caso. Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento per maggiori imposte Irpef e SSN per l’anno 1996, ma sia in primo che secondo grado il ricorso era stato respinto. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha eccepito, tra l’altro, che gli atti presupposti alle cartelle di pagamento erano stati notificati solo al coniuge e non anche a lei. La SC ha affermato che la legge n. 114/1977 ha previsto che nel caso di dichiarazione congiunta i coniugi non legalmente separati hanno la facoltà di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi e che la notifica della cartella e degli accertamenti sono effettuate a nome del marito. La stessa normativa prevede, inoltre, che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Pertanto i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto ovvero quelli collegati alla previsione della notifica al solo marito nonché alle conseguenze sostanziali e processuali proprie delle obbligazioni solidali. cfr. Cass. 12371/2002 . Responsabilità solidale dei coniugi. Alla luce di quanto precede, quindi, l’insorgenza della responsabilità solidale della moglie dichiarante non comporta che l’accertamento sia notificato anche a quest’ultima essendo sufficiente la notifica al marito ed, in particolare, la stessa solidarietà non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza per separazione dei coniugi. La moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertanti notificati al marito anche impugnando l’avviso di mora Ciò posto, i giudici hanno respinto il ricorso della contribuente riconoscendo la legittimità dell’operato dell’ufficio finanziario. Tale tesi trova conferma nella giurisprudenza di legittimità in cui si afferma che nei casi di dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del solo marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito quanto precede è legittimo nella prospettiva di cui all'art. 24 Cost. anche nel caso di sopraggiunta cessazione della convivenza matrimoniale per separazione personale , in quanto resta, comunque, inalterato il diritto della moglie, coniuge co-dichiarante, a proporre autonoma impugnazione Cass. n. 20709/2007, n. 19896/2006, n. 2021/2003 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 aprile - 31 maggio 2013, n. 13759 Presidente Virgilio Relatore Iofrida Svolgimento del processo Con sentenza n. 41/33/2007, depositata in data 4/07/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 33, respingeva, con compensazione delle spese di lite, l'appello proposto, in data 13/06/2006, da R. L. A., avverso la decisione n. 212/18/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della contribuente contro due cartelle di pagamento, notificatele il 18/03/2004, relative alle maggiori imposte IRPEF e contributo al SSN dovuti per l'anno 1996. La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame della contribuente, ritenendo di dovere condividere le motivazioni dei giudici di primo grado, in quanto, da un lato, il comma 4 dell'art. 17 l. 114/1977, dispone che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell' importo, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito e, dall'altro lato, la separazione tra i coniugi era intervenuta nel 2002, come dichiarato dalla stessa ricorrente . Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione la contribuente, deducendo due motivi, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 137 c.p.c. e 17 l. 114/1977, per non avere considerato per gli atti presupposti rispetto alle cartelle non erano mai stati notificati ad essa R., ma esclusivamente al di lei coniuge C. L. e, per uno di essi, solo incidentalmente ritirato dalla moglie , e per omessa motivazione circa un fatto controverso, ex art. 360 n. 5 c.p.c. essendo stata del tutto omessa ogni motivazione circa la mancata notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento, notificato soltanto al coniuge C. . Non ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Motivi della decisione I motivi di ricorso sono anzitutto inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza, basata sulla responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito , prevista dall'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, che vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi Cass. 9209/2011 . Ai sensi dei commi terzo e quarto dunque dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi sia la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che la notifica degli accertamenti in rettifica - i quali vanno effettuati a nome di entrambi i coniugi - vanno eseguite nei confronti del marito. Il primo motivo, assorbente rispetto al secondo, è comunque infondato. La L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, ha concesso comma 1 ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi disponendo altresì 1 al comma 3, che nell 'ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti dei marito 2 al comma 4, che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente e 3 al comma 5 ed ultimo , che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito . In ordine a tale complesso normativo, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto Cass. trib., 22 agosto 2002 n. 12371 cfr., anche Cass. trib., 11 febbraio 2003 n. 2021 , in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi alla previsione della notifica al solo marito sia della cartella di pagamento dell 'imposta sul reddito che degli accertamenti in rettifica ed alle conseguenze sostanziali e processuali proprie delle obbligazioni solidali. Per effetto della scelta in questione - fatto salvo sempre e comunque onde evitare qualsiasi vulnus al suo diritto di difesa cfr. Corte Costit. 3 maggio 2000 n. 128 e 12 aprile 1989 n. 184 il diritto della moglie a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito al quale, infatti, non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge - l'insorgenza della responsabilità solidale della moglie codichiarante non richiede Cass. 30 marzo 2007 n. 7906 15 ottobre 2006 n. 19896 22 agosto 2002 n. 12371, cit. 14 febbraio 2001 n. 2168 Cass. 27005/2007 che sia notificato anche ad essa l'avviso di accertamento essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito. Inoltre la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale né l'assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è stata ritenuta suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti e in primo luogo dell'avviso di accertamento Cass. 4863/2002 Cass. 2021/2003 Cass. 20709/2007 . Ancora questa Corte ha affermato che nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell'art. 11 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge-, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora a lei diretto, avviso sul quale si riverberano le illegittimità del prodromico accertamento notificato al marito. Cass. 20709/2007 e che l'impugnazione da parte del marito non ostacola l'autonoma impugnazione da parte della moglie Cass. 22692/2007 Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell'art. 27 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita dalla citata legge la legittimazione ad agire anche per il coniuge, valendo la notificazione dell'accertamento effettuata nei confronti del marito anche con riguardo alla moglie pertanto, una volta impugnato l'avviso di accertamento da parte del marito, resta inalterato il diritto della moglie di impugnare autonomamente 1 'atto, anche proponendo ricorso avverso l'avviso di mora a lei diretto, non potendo tale impugnazione considerarsi tardiva. . La Corte rigetta il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso.