In materia di pregiudizialità tra processo penale e giudizio civile, quest’ultimo può essere sospeso ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale uno specifico effetto sul diritto oggetto di cognizione in sede civile, sempre a condizione che la sentenza penale possa esplicare concreta efficacia di giudicato nel procedimento civile.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5804/15 depositata il 23 marzo. Il caso. Una società operante nell’ambito dell’edilizia convenzionata e proprietaria di un appartamento sito in un complesso immobiliare, conveniva in giudizio civile una donna chiedendo il rilascio immediato dell’immobile in quanto quest’ultima, avvalendosi di un fabbro, aveva forzato la serratura del predetto appartamento, occupandolo ed impedendone l’accesso. Il Tribunale di Lecce, dopo l’instaurazione del contraddittorio, disponeva con ordinanza la sospensione del giudizio civile per la contemporanea pendenza di un procedimento penale avviato nei confronti della donna, indagata per il reato di invasione di edificio, ai sensi dell’articolo 633 c.p La società propone ricorso per cassazione con cui chiede l’annullamento della predetta ordinanza di sospensione per pregiudizialità. Il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile. La Suprema Corte chiarisce che, in tema di rapporto tra giudizio penale e processo civile, quest’ultimo può essere sospeso, ai sensi degli articolo 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove alla commissione del reato oggetto dell’imputazione una norma di diritto sostanziale ricolleghi specifici effetti sul diritto soggettivo dedotto nel giudizio civile. Ciò a condizione che la sentenza penale possa esplicare concretamente efficacia di giudicato nel procedimento civile. Il rapporto di dipendenza tra i due ambiti di cognizione, risulta dunque non dalla mera coincidenza dei fatti di causa, bensì dalla previsione normativa di un effetto giuridico della sentenza penale nel processo civile. Nel caso in oggetto, la reintegrazione nel possesso richiesta dalla parte attrice nel procedimento civile, non è normativamente prevista quale specifico effetto conseguente al reato di invasione di edifici di cui si discute dinanzi al giudice penale. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza di sospensione impugnata, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Lecce per la prosecuzione del procedimento civile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio – 23 marzo 2015, numero 5804 Presidente Petitti – Relatore Giusti Ritenuto che, con ricorso ex articolo 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ. , depositato il 30 dicembre 2013, la Edilcoop Salentina soc. coop. per azioni - proprietaria, in quanto società operante nell'ambito dell'edilizia convenzionata che realizza alloggi da destinare a citta dini che presentino determinati requisiti reddituali per accedere ai benefici di legge, di un'abitazione posta al piano terzo di un complesso edilizio sito in Gallipoli alla via Mantova, numero 1 -- denunciava che Maria Gallinac cio, avvalendosi di un fabbro, aveva forzato la serratu ra della porta di ingresso del predetto appartamento, occupando l'abitazione ed impedendone l'accesso chiede va, pertanto, di essere reintegrata nel possesso, con condanna della convenuta al rilascio immediato dell'appartamento che, instauratosi il contraddittorio, l'adito Tri bunale di Lecce, con ordinanza in data 10 febbraio 2014, ha disposto, in conformità delle richieste di parte re sistente, la sospensione del giudizio civile in attesa della decisione penale, dopo avere dato atto che per i fatti di cui è causa v'è decreto di citazione a giudizio in un procedimento penale a carico di Maria Gallinaccio, imputata del reato di cui all'articolo 633 cod. penumero Inva sione di terreni o edifici che per l'annullamento dell'ordinanza di sospen sione per pregiudizialità-dipendenza la Edilcoop Salen tina ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 10 marzo 2014 che l'intimata ha resistito depositando memoria di fensiva che il pubblico ministero, nelle conclusioni scrit te ai sensi dell'articolo 380- ter cod. proc. civ. , ha chie sto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella requisitoria del pubblico ministero, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche che, infatti, in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il processo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli articolo 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. penumero e 211 disp. att. cod. proc. penumero , ove alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sen tenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile pertanto, a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fat ti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel pro cesso civile sia collegato normativamente alla commis sione del reato, che è oggetto di imputazione nel giudi zio penale Cass., Sez. I, 16 dicembre 2005, numero 27787 Cass., Sez. III, 3 luglio 2009, numero 15641 Cass., Sez. VI-1, 21 dicembre 2010, numero 25822 che la reintegrazione nel possesso, richiesta dal possessore nel processo civile a seguito del subito spo glio, non è normativamente collegata alla commissione del reato di invasione di edificio, di cui si discute in quello penale che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata che le spese del regolamento, liquidate come da di spositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza di sospensione impugnata. Condanna la resistente al rim borso delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Rimette le parti dinanzi al Tribuna le di Lecce, previa riassunzione nel termine di legge.