In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti di Poste Italiane, le indennità per lavoro notturno e festivo vanno computate nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni, secondo il dettato dell’articolo 70 del CCNL applicato. Ne consegue che la computabilità delle indennità per lavoro notturno e festivo al TFR è riservata ai soli lavoratori turnisti, restando esclusi da tale modalità di calcolo gli ulteriori lavoratori non occupati su turni.
Così deciso dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 3213/2016, depositata il 18 febbraio. Il caso domanda del lavoratore volta ad ottenere il computo dell’indennità per lavoro notturno e festivo per il calcolo del TFR. Un dipendente di Poste Italiane agiva in giudizio al fine di far accertare il diritto al computo delle indennità per lavoro notturno e festivo nel conteggio del TFR spettante. Il Tribunale adito rigettava la domanda la Corte d’Appello, accogliendo l’appello proposto dalla lavoratrice, riformava la decisione di primo grado, condannando Poste al pagamento delle differenze di TFR derivanti. Ricorreva così in Cassazione Poste Italiane. Inclusi nel conteggio del TFR solo i compensi dei turnisti. Poste Italiane censura la sentenza impugnata sostenendo che secondo quanto stabilito dall’articolo 70 del CCNL 11 luglio 2003 per i dipendenti di Poste Italiane le indennità per il lavoro festivo entrano nel calcolo del TFR spettante solo nei casi in cui le prestazioni in oggetto vengano rese con orario di lavoro su turni. Precisamente la norma contrattuale citata prevede tra le voci utili ai fini della determinazione del TFR le «indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni». Occorre la prova dell’effettuazione dei turni. A tal riguardo secondo la ricorrente, la lavoratrice non aveva fornito la prova di aver lavorato con orario di lavoro distribuito su turni e di conseguenza doveva ritenersi estranea a tale categoria di lavoratori. La Suprema Corte considera fondato il motivo di censura proposto. Osserva, in primo luogo, che non è contestato che alla lavoratrice siano state corrisposte le indennità per le festività coincidenti con la domenica, in applicazione del d.P.R. numero 1029/1960, secondo il quale debbono essere riconosciute ai lavoratori in aggiunta al normale trattamento economico un’indennità aggiuntiva nell’eventualità che un festività religiosa o civile venga a cadere in giorno di domenica. Ciò tuttavia non va ad incidere con quanto disposto dal citato articolo 70 del CCNL di categoria circa il computo dell’indennità in questione ai fini del TFR riservato ai soli lavoratori turnisti. Poiché dagli atti di causa non risulta se la lavoratrice rientrasse nel personale turnista, discende l’erroneità della sentenza d’appello impugnata. Con necessità di rinvio al fine di accertare in fatto la qualità o meno di turnista della lavoratrice richiedente le differenze retributive. La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso proposto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 dicembre 2015 – 18 febbraio 2016, numero 3213 Presidente Macioce – Relatore Patti Fatto La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di M.A.I. nei confronti della datrice Poste Italiane s.p.a. al riconoscimento del diritto all'inclusione nel T.f.r. di quanto percepito a titolo di indennità per festività coincidenti con la domenica , con sentenza 11 marzo 2010, accertava tale diritto e condannava la seconda al pagamento, in favore della prima, della differenza spettante ed alla rifusione delle spese dei due gradi. Disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto non ancora maturata per la decorrenza del diritto in questione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 31 luglio 2005 , la Corte territoriale contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, che aveva pure male interpretato la domanda della ex lavoratrice riteneva la corretta inclusione nel T.f.r., per la sua natura retributiva, della suddetta indennità, certamente spettante alla lavoratrice ancorchè retribuita in misura fissa, in effetti corrispostale dalla società datrice. Con atto notificato il 26 febbraio 2011, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste Maria Antonietta luliano con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'ari. 360, primo comma n_ 5 c.p.c., per omessa considerazione dell'eccezione, formulata in primo grado e riproposta in appello, di inammissibilità della domanda della lavoratrice per rinuncia, con verbale di conciliazione 17 maggio 2005 presso la D.P.L. di Cosenza ai sensi dell'articolo 2113 c.c., ad ogni pretesa derivante direttamente o indirettamente dal rapporto di lavoro consensualmente risolto dalle parti, per la quale percepiva in aggiunta a € 14.840,00 per T.f.r. la somma addizionale di €1.650,00 a titolo transattivo accolta dal Tribunale e neppure esaminata dalla Corte d'appello. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli arti. 1362, 1363 c.c., in riferimento all'ari. 2120 c.c., in relazione all'ars_ 360, primo comma numero 3 c.p.c., per la previsione dell'articolo 70 CCNL 11 luglio 2003 dipendenti Poste Italiane dell'indennità di lavoro festivo limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate nelle programmazioni dell'orario di lavoro su turni e pertanto con esclusione delle cadenze domenicali delle festività, non avendo Maria Antonietta luliano provato di aver lavorato in tali occasioni ed avendo comunque l'indennità natura neppure scrutinata dalla Corte calabrese occasionale, pertanto non computabile nel T.f.r. In via preliminare, deve essere esclusa l'inammissibilità del ricorso per tardività. Esso è stato, infatti, ritualmente notificato nel termine annuale stabilito dall'articolo 327 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, non applicandosi alla presente controversia il termine semestrale introdotto dall'articolo 46, diciassettesimo comma 1. 6912009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 a norma dell'articolo S8, primo comma I. cit. ed essendo il giudizio iniziato in data anteriore, in quanto introdotto con ricorso 12 aprile 2006. Né è stata provata la sua notificazione per cui soltanto necessario il deposito di copia con la relata di notifica a norma dell'articolo 369 c.p.c. Cass. 31 marzo 2014, numero 7469 negata dal ricorrente ed avendo la controricorrente computato il termine per la presentazione del ricorso nei sei mesi 11 settembre 2010 dal deposito della sentenza. I1 primo motivo, relativo a vizio di motivazione, per omessa considerazione dell'eccezione, formulata in primo grado e riproposta in appello, di inammissibilità della domanda della lavoratrice per rinuncia, con verbale di conciliazione 17 maggio 2005 presso la D.P.L. di Cosenza, ad ogni pretesa derivante direttamente o indirettamente dal rapporto di lavoro consensualmente risolto dalle parti, è inammissibile. Esso viola, infatti, il principio di autosufficienza ai sensi dell'articolo 366, primo comma, numero 6 c.p.c., in difetto di indicazione specifica nel ricorso anche degli atti processuali in cui sarebbe stata formulata l'eccezione e pure della relativa trascrizione, non risultando la questione trattata nella sentenza impugnata Cass. 9 aprile 2013, numero 8569 Cass. 16 marzo 2012, numero 4220 Cass. 17 luglio 2007, numero 15952 . E d'altro canto, o la questione della rinunzia è stata decisa favorevolmente dal Tribunale come non dice la Corte d'appello ed è stata ignorata in appello e allora la sentenza doveva essere censurata sotto il profilo di improponibilità della questione del merito in difetto di motivo di appello sulla pretesa efficacia preclusiva della rinunzia o la questione è stata dedotta da Poste Italiane s.p.a., non decisa dal Tribunale perché assorbita, ma riproposta da Poste italiane a norma deIl'articolo 346 c.p.c. ed allora doveva essere censurata la sentenza della Corte d'appello per omessa pronunzia sulla questione con evidente inammissibilità del motivo in entrambi i casi. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, 1363 c.c., in riferimento' all'articolo 2120 c.c., per la previsione dell'ars. 70 CCNL i i luglio 2003 dipendenti Poste Italiane dell'indennità di lavoro festivo limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate nelle programmazioni dell'orario di lavoro su turni e pertanto con esclusione delle cadenze domenicali delle festività, è fondato. Non è contestato, infatti, che a Maria Antonietta Juliano siano state corrisposte le indennità per festività coincidenti con la domenica per la spettanza ai dipendenti postali della quota aggiuntiva di retribuzione per le festività religiose coincidenti con la domenica, ai sensi del d.p.r. 1029/1960, che ha recepito le clausole dell'Accordo interconfederale 3 dicembre 1954, obbliganti a riconoscere anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa, o in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione per l'eventualità che una qualsiasi delle festività, civili e religiose, considerate dalla legge numero 260 del 1949 e successive modifiche venga a cadere di domenica, estendendone espressamente le previsioni a tutti i dipendenti da imprese industriali, nel cui novero rientra l'Ente poste e dichiarando inderogabili i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti Cass. 16 ottobre 2007, numero 21616 Cass. 26 marzo 2009, numero 7321 . Tuttavia, l'articolo 70 CCNL 11 luglio 2003 dipendenti Poste Italiane, cui occorre fare riferimento per la determinazione del T.f.r., spettante al personale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2120, secondo comma prima parte c.c., stabilisce che in esso siano computate, tra le altre voci, le indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell'orario di lavoro su turni . Ma non risulta dagli atti se la lavoratrice rientrasse tra i turnisti, cui soli è riservata la computabilità delle indennità per lavoro festivo sicchè, dalle superiori argomentazioni discende coerente, in accoglimento del mezzo scrutinato, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per l'accertamento in fatto della qualità o meno di turnista della lavoratrice e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.