Spetta alla prefettura entrare nel merito delle cause ostative al rilascio della patente di guida per i delinquenti abituali o per le persone condannate per droga o sottoposte a misure di prevenzione. Ma siccome compete alla motorizzazione comunicarlo all’interessato, davanti al giudice, in caso di ricorso, verrà necessariamente condotto un soggetto senza discrezionalità in materia.
Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare numero 2582 del 3 febbraio 2016. Requisiti morali e patente di guida. L’accertamento dei requisiti morali degli aspiranti piloti è disciplinato dall’articolo 120 del codice della strada ed ha carattere preventivo. In pratica spetta alla motorizzazione chiedere alla prefettura se nulla osta al rilascio della licenza di guida per l’aspirante pilota al quale viene comunicata l’eventuale causa ostativa con grave ritardo, ad esami di guida parzialmente sostenuti. Contro questa comunicazione negativa gli interessati propongono spesso ricorso evidenziando ai giudici amministrativi una serie di doglianze che ricadono necessariamente sugli uffici periferici del ministero. Con queste istruzioni l’organo tecnico centrale intende dunque fornire un orientamento in materia. Le condizioni soggettive che ai sensi dell’articolo 120 cds impediscono il rilascio della patente di guida derivano generalmente da sentenze di condanna o altri provvedimenti giudiziali significativi. Il Ministero dei trasporti, specifica la nota, non ha alcuna competenza nel merito di queste vicende. Valutazioni della prefettura. In buona sostanza sono le prefetture che valutano le condizioni soggettive ostative al rilascio o alla revoca della patente di guida per motivi morali. Solo gli uffici del rappresentante governativo dunque possono fornire una adeguata motivazione del provvedimento. Numerosi Tar hanno poi declinato la giurisdizione sui provvedimenti in questione, prosegue la circolare, «fondando la loro decisione sul fatto che la posizione del richiedente il titolo di abilitazione alla guida si configura quale diritto soggettivo per il quale è competente il giudice ordinario». Sulla questione il Ministero si riserva di fornire ulteriori approfondimenti anche in relazione alla possibile competenza del Tribunale al posto del giudice di pace. In buona sostanza, conclude l’istruzione, in caso di presentazione di ricorso gli uffici periferici del Ministero provvederanno a coinvolgere le prefetture «invitando queste ultime a relazionare in merito alla vicenda direttamente all’Avvocatura dello Stato, al fine di difesa in giudizio dell’amministrazione». Spetterà comunque alla motorizzazione redigere una memoria difensiva per una completa visione delle vicende da trattare in sede di contenzioso.
Cirocolare_MinisteroTrasporti_3febbraio2016_n2582