Addio al DURC cartaceo, sostituito da una semplice verifica telematica. In materia di contratti pubblici, non è più prevista la necessità di verificare i requisiti di regolarità contributiva delle imprese attraverso la banca dati dell'Autorità di vigilanza. Queste le principali, ma rilevantissime novità, in tema di regolarità contributiva, introdotte dall'articolo 4 d.l. numero 34/2014, maggiormente noto come Jobs Act.
La scomparsa del DURC. Il d.l. numero 34/2014 presenta una semplificazione di sicuro rilievo nel contesto delle certificazioni ed attestazioni, poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni la dematerializzazione del DURC per mezzo di una interrogazione istantanea telematica. Il primo comma dell’articolo 4 del decreto stabilisce che chiunque vi abbia interesse potrà, entro breve tempo, verificare non solo «con modalità esclusivamente telematiche», ma anche «in tempo reale», digitando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, le condizioni di regolarità contributiva di una impresa nei confronti di INPS ed INAIL, nonché delle Casse edili, con riferimento, ovviamente, alle imprese obbligate ad applicare i contratti collettivi del settore edile. Tale interrogazione telematica, ad effetto immediato ed automatico, per espressa previsione normativa, è chiamata a sostituire, ad ogni effetto di legge e contrattuale, il DURC, ovunque esso sia normativamente previsto. Sono fatte salve le esclusioni che il decreto legge medesimo non individua direttamente, ponendo in essere un espresso rinvio ad un futuro decreto del Ministro del Lavoro. Si tratta di un intervento normativo di enorme importanza, in considerazione del peso notevole che il DURC ha nei confronti dellaconcreta operatività delle imprese, soprattutto a fronte del grave e perdurante periodo di crisi economica, che interessa le economie dei paesi occidentali, dove anche l’attesa per le istruttorie in tema di regolarità contributiva può svolgere un ruolo per la tempestività delle azioni imprenditoriali, anche a vantaggio dei lavoratori, oltreché per il mantenimento di un livello di competitività adeguato. Il futuro decreto attuativo. Al fine di “mandare in pensione” il vecchio DURC, come già anticipato, occorrerà un provvedimento attuativo, un decreto, che dovrà essere messo a punto dal ministero del lavoro di concerto con l'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge precisamente entro il 20 maggio. Il decreto legge, ad ogni modo, già da ora contiene i principi da mettere in pratica. Innanzitutto, viene previsto che la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Ciò, sempre a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Ad ogni modo, la verifica comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa. Tale complessiva misura sembra avvantaggiare gli operatori, che la crisi mette sempre più in difficoltà rispetto all'obbligo di non sforare le scadenze. Al momento, infatti, secondo le convenzione con l'INPS, l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento. In secondo luogo, si stabilisce che la verifica dovrà avvenire mediante un'unica interrogazione negli archivi telematici degli istituti contributivi e previdenziali INPS, INAIL e Casse Edili . In tal senso, il decreto legge richiede che le banche dati dei due Istituti previdenziali e delle Casse Edili siano messe nelle condizioni di operare in piena integrazione fra di loro e con riconoscimento reciproco delle informazioni disponibili. Quindi, la novella normativa impone che, a livello tecnologico ed informatico, le piattaforme non solo dovranno dialogare con scambio vicendevole ed immediato delle informazioni, ma dovranno anche attivare una vera e propria cooperazione applicativa dei singoli sistemi fra di loro. Infine, viene previsto che, con riferimento alle fattispecie relative alla fruizione di benefici normativi e contributivi, il futuro decreto dovrà individuare letipologie di irregolaritàpregresse, che devono essere considerate ostative alla risultanza di regolarità dell’interrogazione a sistema. Queste irregolarità, peraltro, non avranno riguardo soltanto alla materia previdenziale, ma più in generale anche alla tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, la disposizione normativa non enuclea, né definisce la portata della qualificazione “pregresse” delle irregolarità ostative, per cui il decreto dovrà determinare se esse saranno quelle del biennio, triennio, quinquennio precedente alla interrogazione, oppure se riguarderanno l’intera vita aziendale. Al riguardo, appare ovvio che tanto maggiore risulterà essere il lasso temporale preso a riferimento, tanto minore sarà l’incidenza semplificatoria del decreto di secondo livello attuativo d.l. numero 34/2014. Il decreto legge stabilisce la validità quadrimestrale della nuova modalità semplificata di accesso alle informazioni relative alla regolarità contributiva. Si stabilisce, infatti, che l’esito della interrogazione telematica in materia di regolarità contributiva, destinata a sostituire il DURC, avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione. Come si ricorderà, a fronte di un'iniziale durata del DURC di tre mesi, il decreto legge “del fare” d.l. numero 69/2013 aveva previsto una durata semestrale. Tuttavia, in sede di conversione legge numero 98/2013 , il termine fu ridotto a quattro mesi. Il futuro decreto dovrà definire anche le ipotesi di esclusione dalla validità dell’interrogazione telematica istantanea rispetto alla sostituzione del DURC. Invero, proprio la previsione di tali ipotesi potrebbe astrattamente depotenziare la portata dell’intervento di semplificazione in esame, dal momento che tanto più numerose e rilevanti saranno le esclusioni, tanto meno efficace risulterà lo strumento quale ausilio concreto alla gestione ordinaria delle piccole e medie imprese. Ciò appare vero anche per il fatto che il Legislatore non indirizza in alcun modo il Ministro del Lavoro nella individuazione di tali esclusioni, mentre i criteri di indirizzo sono enucleati per gli aspetti attinenti la verifica della regolarità contributiva. Le conseguenze in materia di contratti pubblici. Per quanto concerne l'impatto della novella normazione in tema di contratti pubblici, l’interrogazione istantanea assolverà anche all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale della regolarità contributiva, previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera i , d.lgs. numero 163/2006, nel contesto della Banca nazionale dei contratti pubblici. Si ricorda che, in forza dell'or indicata normativa, sono esclusi dalla partecipazione alle gare di appalto gli operatori economici che hanno commesso «violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali». Dunque, niente più obbligo di passare per l'Avcpass. Invero, per non dar adito ad alcun dubbio, si precisa che, dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, sono abrogate tutte le disposizione di legge incompatibili con le prescrizioni del decreto legge.