La sentenza è notificata presso il domicilio eletto senza indicazione nominativa del procuratore? Non decorre il termine breve

A garanzia dell’effettività del diritto di difesa, va qui ribadita l’essenzialità del riferimento nominativo, nel corpo della relata, al procuratore della parte, in tale sua veste e, quindi, la necessità dell’uso di forme di notificazione idonee ad assicurare, almeno in astratto, che l’atto arrivi nelle mani del difensore. Pertanto, la notificazione della sentenza, eseguita presso la sede legale dell’ente coincidente con il domicilio eletto del difensore ma priva della predetta indicazione nominativa, è inidonea alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Premessa. La terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4698 del 27 febbraio 2014, si è espressa sulla decorrenza del termine breve a fini dell’impugnazione della pronuncia, con particolare riferimento alla ipotesi in cui la notificazione venga eseguita presso la sede legale della parte, coincidente con il domicilio eletto del procuratore, senza che nella relata di notificazione vi sia alcuna indicazione nominativa del procuratore costituito. Il fatto. Un pedone che aveva subito un danno biologico a causa di una caduta provocata da una buca non visibile presente sul manto stradale, citava in giudizio l’amministrazione provinciale chiedendo di essere risarcito. In primo grado, il Giudice di Pace dava ragione all’attore condannando l’amministrazione al risarcimento del danno. La convenuta appellava la sentenza il Magistrato di seconde cure concludeva per l’inammissibilità dell’appello, perché proposto tardivamente. La soccombente propone, quindi, ricorso per cassazione. L’insussistenza della tardività del gravame nella tesi del ricorrente. Principalmente, la ricorrente criticava la ricostruzione fornita dal Giudice dell’appello relativa alla tardività del gravame proposto. Sosteneva che mentre il magistrato di seconde cure affermava che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita presso il domicilio eletto del difensore facente parte dell’ufficio legale della medesima amministrazione, dal tenore della relata emergeva una evidenza differente. Risultava infatti che la notifica era indirizzata all’amministrazione provinciale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliata presso la sede della provincia medesima. Per queste ragioni l’amministrazione affermava come, nel caso di specie, non ricorressero le condizioni giuridiche per ritenere che la notifica fosse stata eseguita o presso il difensore dell’amministrazione nel suo domicilio, ovvero all’amministrazione elettivamente domiciliata presso il suo procuratore. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza del termine breve. La Cassazione investita della questione riteneva fondate le doglianze espresse, sulla scorta di argomentazioni che appaiono condivisibili. Per il decorso del termine breve ai fini dell’impugnazione ex articolo 326 c.p.c. è necessario che la notifica venga operata nel domicilio eletto presso il difensore, giacché tale strumento ha come scopo, come nel sistema delle notificazioni eseguite direttamente al procuratore costituito, non solo quello di portare la parte a conoscenza della pronuncia, bensì anche quello di consentire al soggetto qualificato di valutare l’opportunità dell’impugnazione. Nel panorama della giurisprudenza di legittimità, l’orientamento prevalente Cass. civ. numero 9431/2012 considera inidonea alla decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notificazione eseguita presso la sede dell’ente, sebbene questa coincida con il luogo di domicilio del procuratore, ove la notifica non risulti indirizzata né al difensore né al procuratore nel suo domicilio eletto ciò in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Di differente avviso l’indirizzo espresso da Cass. civ. numero 18640/2011, ove invece era riconosciuta la decorrenza del termine breve in un caso di coincidenza del domicilio del procuratore e della parte, ed in assenza di riferimenti al procuratore costituito nella relata di notificazione. In tale occasione era evidenziato come nessuna incertezza poteva esserci sulle generalità del procuratore costituito, potendo questa scaturire dall'intero contesto dell'atto da dove emergeva un collegamento tra parte e suo procuratore. Le conclusioni dell’organo di legittimità. L’indirizzo prevalente è stato condiviso dalla pronuncia in argomento. Nel caso di specie, già dal tenore della relata emergeva che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita all’amministrazione provinciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore l’organo di legittimità non ha attribuito rilievo alla circostanza che la sede dell’amministrazione coincidesse con quella di domicilio del suo procuratore costituito. In effetti i Giudici hanno evidenziato come il riferimento nominativo nella relata di notificazione al procuratore costituito della parte sia elemento indispensabile per garantire il diritto di difesa, in quanto solo tale soggetto possiede le competenze tecniche necessarie per valutare, in un ristretto arco temporale, l’opportunità di proporre il gravame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 dicembre 2013 – 27 febbraio 2014, numero 4698 Presidente Massera – Relatore Amendola Svolgimento del processo Con citazione notificata il giorno 11 aprile 2003 F.D.M. convenne innanzi al Giudice di Pace di Cervinara l'Amministrazione Provinciale di Avellino per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 2.545,00, a titolo di risarcimento danno. Espose che il 15 agosto del 2000, nel mentre percorreva a piedi una strada provinciale, era caduto in una buca, presente sul manto stradale, non visibile, né segnalata. Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente contestò le avverse pretese. Con sentenza in data 31 gennaio 2003 il Giudice di Pace accolse in parte la domanda. Il gravame proposto dal soccombente Ente avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino in data 7 gennaio 2008. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte l'Amministrazione provinciale, formulando due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso l'impugnante denuncia violazione degli articolo 285 e 170 cod. proc. civ., ex articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. Oggetto delle critiche è la ritenuta tardività del proposto gravame, argomentata sul rilievo che la sentenza di prime cure era stata notificata in data 3 aprile 2003 all'Amministrazione Provinciale di Avellino, alla Piazza della Libertà, presso il domicilio eletto dal suo difensore e procuratore, avvocato D.M., dell'ufficio legale della detta Amministrazione , laddove l'atto di appello era stato notificato in data 21 ottobre 2003, e dunque oltre il termine di cui all'articolo 285 cod. proc. civ. Rileva per contro l'esponente che dalla relata si evinceva in modo inequivocabile che la notifica era indirizzata all'Amministrazione provinciale di Avellino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà , e cioè presso la sede della Provincia, di talché non ricorrevano, nella fattispecie, i presupposti né della notifica indirizzata tout court al difensore, né di quella indirizzata alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore. Aggiunge che, in coerenza con tali risultanze processuali, il legale dell'ente aveva dichiarato nell'atto di appello che la sentenza non risultava notificata al procuratore costituito. 2. Le critiche sono fondate. Occorre muovere dalla considerazione che, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'articolo 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli articolo 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che trattasi di forme di notificazione che soddisfano entrambe l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, numero 4997 Cass. civ. 24 novembre 2005, numero 24795 . Nella indicata prospettiva, si e ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli colà domiciliato confr. Cass. civ. 11 giugno 2012, numero 9431 e si è altresì considerata insufficiente, ai medesimi fini, la notifica della sentenza effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di questa e a mani del legale, qualificatosi tuttavia impiegato/funzionario incaricato di ricevere le notificazioni addetto alla sede stessa , trattandosi, si è detto, di notificazione che non risultava indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, numero 4997 . Ora, a tale orientamento il collegio intende dare continuità, in motivato dissenso dal diverso indirizzo espresso da Cass. civ. 12 settembre 2011, numero 18640, che riconobbe la decorrenza del termine breve in un caso in cui il domicilio eletto presso il procuratore era situato nella medesima sede in cui era domiciliata la parte, risultando in tal modo garantito in modo univoco - si disse - il collegamento tra la stessa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo. E invero, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, va qui ribadita l'essenzialità del riferimento nominativo, nel corpo della relata, al procuratore della parte, in tale sua veste e quindi la necessità dell'uso di forme di notificazione idonee ad assicurare, almeno in astratto, che l'atto arrivi nelle mani del difensore, nella qualità. 3. Venendo al caso di specie, l'esame degli atti processuali, effettuato dal collegio in applicazione del principio, assolutamente consolidato, per cui, in caso di denuncia di errores in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto inteso qui, ovviamente, come fatto processuale ed è perciò investita del potere di procedere direttamente alla loro visura e alle relative valutazioni confr. Cass. civ. sez. unumero 22 maggio 2012, numero 8077 Cass. civ. numero 14098 del 2009 Cass. civ. numero 11039 del 2006 Cass. civ. numero 15859 del 2002 , ha permesso di appurare che la sentenza di primo grado venne notificata all'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Avellino, alla Piazza della Libertà, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La circostanza che, presso la sede dell'Ente, colà ubicata, avesse altresì eletto domicilio il difensore, avvocato D.M., dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione, non rileva, per quanto innanzi detto, ai fini della decorrenza del termine breve, non essendovi alcuna certezza che l'atto sia pervenuto nella disponibilità del soggetto professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. 4. Peraltro l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale - è bene precisarlo - non ha carattere revocatorio, ma è vero e proprio errore di giudizio. L'errore revocatorio e invero un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, laddove nella fattispecie il decidente ha chiaramente valorizzato l'identità della sede dell'Ente e del domicilio eletto dal difensore, pervenendo, su tale base, al qui censurato convincimento della idoneità della notifica a far decorrere il termine breve. Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.