Per non incorrere nel reato di lottizzazione abusiva, in mancanza del permesso di costruzione, bisogna dimostrare che le costruzioni abbiano mero carattere temporaneo.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9268, depositata il 26 febbraio 2014. Il sequestro. Il Tribunale di Crotone rigettava l’istanza di riesame contro un decreto del g.i.p., che ordinava il sequestro preventivo di un terreno di comproprietà dei due ricorrenti, oltre ai bungalow presenti e alle opere realizzate, tra cui reti infrastrutturali e stradine interne. I due comproprietari ricorrevano in Cassazione, contestando i presupposti del reato di lottizzazione abusiva. Sia il g.i.p. che il Tribunale ritenevano le unità abitative presenti e le opere di urbanizzazione realizzate rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 3 DPR numero 380/01, che qualifica come nuove costruzioni le strutture abitative mobili, se queste sono idonee a trasformare in modo durevole il territorio. Durata temporanea. Per la Cassazione, il reato di lottizzazione abusiva è un reato permanente e la permanenza cessa soltanto con l’ultimazione della condotta lottizzatoria o dell’attività volta alla trasformazione del territorio, individuabile nell’ultimazione delle opere abusive costruite nei lotti. I giudici di legittimità ricordavano poi che la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di un titolo abitativo, anche se si tratti di strutture mobili, qualora queste non abbiano carattere precario. Casa o sistemazione momentanea? Le case mobili e le roulotte rientrano tra i manufatti leggeri prefabbricati, che hanno bisogno, per l’installazione, del preventivo ottenimento del permesso di costruire, se utilizzate come abitazioni. La nuova l. numero 98/2013 ha escluso dalla nozione di «interventi di nuova costruzione» i manufatti leggeri prefabbricati, destinati ad esigenze temporanee, ancorché installati temporaneamente con ancoraggio al suolo. Neanche questa norma, però, può aiutare i ricorrenti, in quanto le opere da loro realizzate non depongono per la loro temporaneità, la quale implica il montaggio e la rimozione del manufatto, quando le esigenze temporanee siano cessate.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 novembre 2013 – 26 febbraio 2014, numero 9268 Presidente Fiale – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. C.A. e M.M.L. , sottoposti ad indagine penale per i reati di cui agli articolo 81, comma 1, c.p., 44, comma 1, lett. c , d.P.R.380/01 in relazione all'articolo 30 stesso decreto e 181 d.lgs. 42/2004 in relazione agli articolo 142, comma 1, lett. a e 146 stesso decreto , proponevano istanza di riesame avverso il decreto emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Crotone in data 07/03/2013, col quale veniva ordinato il sequestro preventivo del terreno di comproprietà degli stessi ricorrenti, censito al foglio 16, particene 649 e 570 del Catasto Terreni del Comune di omissis , sito in località omissis ed in zona costiera, nonché delle opere edilizie insistenti su tale terreno e costituite da numero 51 case mobili in legno, strutture prefabbricate ovvero unità abitative di tipo bungalow, ciascuna avente dimensioni e superfici variabili comprese tra 24 e 33 mq circa ed altezza ognuna di m. 2,70, composte da più vani e servizi, con annessa veranda e/o, terrazza, poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario altresì erano sottoposte a sequestro le opere di trasformazione urbanistica realizzate all'interno di detto terreno e costituite dalle reti infrastrutturali, dalle stradine interne e da tutte le aree antistanti alle predette case mobili. 2. Il tribunale di Crotone con ordinanza del 27.3.2013 ha rigettato l'istanza di riesame confermando il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. con l'impugnato decreto e condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali di fase. 3. Avverso questa pronuncia il solo C. propone ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso - articolato in un unico motivo con cui il ricorrente contesta i presupposti del reato di lottizzazione abusiva - è infondato. 2. Correttamente sia il g.i.p. che il tribunale hanno ritenuto che le 51 unità abitative realizzate e le opere di urbanizzazione poste in essere sul terreno in questione configurano una lottizzazione materiale, posto che l'articolo 3, comma 1, lett.e.5 del DPR 380/01 qualifica come nuove costruzioni le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio. Va sottolineato che, per giurisprudenza della Suprema Corte Cass., Sez. III, 20 aprile 2011 - 20 maggio 2011, numero 20006 Cass., sez. III, 26 aprile 2007 - 22 maggio 2007, numero 19732 , il reato di lottizzazione abusiva è reato permanente e che la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell'attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, individuabile quest'ultima nella ultimazione delle opere abusive costruite nei lotti. Nella specie le ultime installazioni delle case mobili sono state poste in essere dopo il 7 gennaio 2013. È vero che l'articolo 3, comma 9 della legge 23/07/2009 numero 99 escludeva che le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro di strutture turistico - ricettive regolarmente autorizzate, anche se collocativi permanentemente per l'esercizio dell'attività, purché ottemperanti alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, costituissero attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Ma con sentenza numero 278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità. Ha osservato la Corte che la citata disposizione ha introdotto una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. La Corte ha ricordato che la normativa statale sancisce, all'opposto, il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Rimane quindi che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.e.5 d.P.R. numero 380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Né al ricorrente giova, da ultimo, l'articolo 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, numero 69, conv. in L. 8 agosto 2013 numero 98, che ha escluso dalla nozione di interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché installati con ancoraggio al suolo, purché temporaneo . Nella specie infatti la tipologia dei manufatti realizzati dal ricorrente bungalows con le caratteristiche sopra descritte non depone affatto per la temporaneità della realizzazione temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto temporanee - nella specie legate alla durata della stagione turistica - siano cessate. 3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.