Il giudice civile esclude il valore probatorio della sentenza penale patteggiata? Deve spiegarne le ragioni

Ove in epoca successiva alla deliberazione della sentenza, ma prima della sua pubblicazione, venga enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione il principio di diritto applicabile alla fattispecie, la sentenza resa senza tener conto del predetto principio sarà carente di motivazione.

Con la sentenza numero 9456 depositata il 18 aprile 2013, La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si pronuncia sul valore probatorio da riconoscere, in sede civile, alla sentenza penale di applicazione della pena patteggiata resa ex articolo 444 c.p.p La decisione riconosce una carente motivazione nella sentenza dei giudici del merito per non essersi questi uniformati al principio affermato dalle Sezioni Unite, intervenute nelle more tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza di secondo grado. Il caso. Lo sciatore coinvolto in un incidente su pista conveniva in giudizio uno sciatore su snowboard assumendo di essere stato da quest’ultimo investito. Per questo motivo chiedeva il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite. A corredo della domanda il danneggiato riferiva che il giudice penale avesse emesso una sentenza di condanna su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.c., nei confronti dello sciatore su snowboard, per il reato di lesioni colpose. Il convenuto si difendeva assumendo, invece, di essere stato investito dall’attore che lo aveva sorpassato da destra a velocità sostenuta. Assunta la prova testimoniale e svolte due consulenze tecniche, il giudice di prime cure respingeva la domanda risarcitoria. Anche in secondo grado il danneggiato risultava soccombente. Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il soccombente sulla base di quattro motivi. Resisteva con controricorso la compagnia assicurativa chiamata in garanzia dal danneggiante. Nel quarto motivo di ricorso, ritenuto meritevole di accoglimento dalla Cassazione, il ricorrente sosteneva come vi fosse vizio di motivazione nella pronuncia del giudice dell’appello per non aver questi riconosciuto valenza indiziaria alla richiesta di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. formulata dal danneggiante per il reato di lesioni colpose. L’efficacia probatoria della sentenza ex articolo 444 c.p.p. può essere superata solo con adeguata motivazione. A tale proposito gli Ermellini rilevavano come, tra la data di deliberazione della sentenza impugnata e quella della sua pubblicazione, fosse intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite SSUU numero 17289/2006 in cui era affermato il principio di diritto di segno contrario a quello sostenuto dalla Corte di Appello. Il predetto principio stabiliva che la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisse un importante elemento di prova per il giudice del merito che, ove intenda disconoscerne il valore probatorio, debba adeguatamente motivare sia la ragione per cui l’imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità, sia quella per cui il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione di colpevolezza. L’ammissione di colpevolezza esonera la controparte dall’onere della prova. Presupponendo la sentenza ex articolo 444 c.p.p. una ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato, ne consegue l’esonero per la controparte dell’onere della prova. Nel caso affrontato dalla Cassazione il giudice dell’Appello, aderendo ad un indirizzo minoritario Cass. civ. 6047/2003 e Cass. civ. numero 6863/2003 , giungeva ad escludere la responsabilità del danneggiante attribuendo alla sentenza penale ex articolo 444 c.p.p. valore semplicemente indiziario ed al contempo affermando l’imprescindibile necessità della prova della responsabilità del convenuto. La pronuncia veniva quindi cassata con rinvio, per carenza di motivazione, ad altra sezione della Corte di Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 18 aprile 2013, numero 9456 Presidente Berruti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- Nel dicembre del 1999 B T. agì giudizialmente nei confronti di G O. - dal quale affermò di essere stato investito su una pista di sci nel omissis - per il risarcimento dei danni, indicati oltre 450 milioni di lire, conseguito alle lesioni riportate. Sostenne che egli stava procedendo con gli sci a passo d'uomo, per imboccare la pista omissis , quando l'O. , che, sciava con snowboard, aveva tagliato la pista omissis con una curva compiuta in back side con il dorso verso valle investendolo con direzione addirittura contraria alla pendenza della omissis ed alla propria direzione di marcia. Espose, infine, che con sentenza numero 271/99 il Pretore di Milano aveva applicato all'O. la pena su richiesta, ex articolo 444 c.p.p., per il reato di lesioni colpose. L'O. resistette. Sostenne che era stato invece l'attore ad investirlo che, in particolare, l'attore proveniva da monte a velocità elevata e lo aveva sorpassato imprudentemente a destra mentre egli stava percorrendo la pista a velocità moderata, con curve strette. Chiamò comunque in garanzia la Milano Assicurazioni s.p.a., che a sua volta resistette negando la responsabilità del proprio assicurato. Espletata la prova testimoniale e svolte due consulente tecniche una medica e l'altra relativa alla dinamica dello scontro , con ordinanza dell'8.9.2004 fu disposta la rinnovazione della seconda, a seguito della quale la domanda del T. fu respinta con sentenza numero 55/2006 del Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano. 2.- Per quanto in questa sede ancora interessa, l'appello del T. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano con sentenza numero 74/2007. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente T. affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a Motivi della decisione 1.- Sono proposti quattro motivi di ricorso. La sentenza è censurata a col primo motivo, in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello, a fronte di due consulenze connotate da conclusioni di segno opposto in ordine alla dinamica dell'incidente, privilegiato le conclusioni della seconda consulenza senza dal conto delle relative ragioni e di quelle per le quali aveva disatteso l'istanza volta all'espletamento di una terza consulenza collegiale b col secondo - illustrato alle pagine da 10 a 31 del ricorso e recante la raffigurazione di sei schizzi planimetrici per ogni possibile tipo di vizio della motivazione al contempo indicata come omessa, illogica, carente e contraddittoria e per travisamento di prova circa la ritenuta inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni del primo consulente e, per converso, l'omesso rilievo degli errori e delle lacune in cui era incorso il secondo su velocità e traiettorie degli sciatori c col terzo motivo, per violazione dell'articolo 19 della legge numero 623 del 2003 in relazione all'articolo 2054 c.c. presunzione di concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori e per omessa motivazione d col quarto, infine, per vizio della motivazione in ordine alla marcata valenza indiziaria del riconoscimento di responsabilità, implicito nella richiesta dell'O. di applicazione della pena su richiesta per il reato di lesioni colpose. 2.- Il primo ed il secondo motivo risultano assorbiti dall'accoglimento del quarto, di cui si dirà fra breve. 3.- Il terzo motivo è inammissibile per assoluto difetto del quesito di diritto in ordine alla denunciata violazione di legge peraltro successiva al fatto e del momento di sintesi in ordine al denunciato vizio di motivazione, richiesti dall'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis . 4.- Il quarto motivo è fondato. Sul punto la Corte d'appello ha osservato quanto segue Ritiene la Corte che una sentenza penale emessa a norma dell'articolo 444 c.p.p. non abbia valore di piena prova della responsabilità dell’imputato ma semplice valore indiziario in buona sostanza, l'imputato manifesta una semplice rinuncia a contestare la propria responsabilità, cfr. Cass. Civ. Sez. L, del 16.04.2003 numero 6047 cosicché, nel successivo procedimento civile, l'attore deve comunque fornire la prova della responsabilità del convenuto, sebbene si tratti di un imputato che ha patteggiato la pena cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.05.2003 numero 6863 . Nel caso di specie tale prova non è stata fornita . Va in contrario rilevato che, in epoca successiva alla data della deliberazione della sentenza impugnata 21.3.2006 ma anteriore a quella della pubblicazione 6.4.2007 , le Sezioni Unite con sentenza 31.7.2006, numero 17289 hanno invece enunciato il principio secondo il quale la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. penumero costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova . S'è così dato seguito all'indirizzo che era stato espresso, tra le altre, da Cass. nnumero 9358/2005, 19251/2005, 20765/2005, 2213/2006 e che, dopo la menzionata statuizione delle Sezioni Unite, è stato seguito dalla giurisprudenza successiva cfr., ex coeteris , Cass. nnumero 23906/2007 e 26263/2011 . Ne consegue l'indubbia carenza di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte d'appello, avendo ritenuto che l'attore dovesse offrire la prova della responsabilità del convenuto, non ha spiegato le ragioni per le quali l'O. aveva invece ammesso, in sede penale, una responsabilità in ipotesi insussistente. 5.- La sentenza va dunque cassata per una rivalutazione del fatto, con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. È il caso di chiarire che, ove la Corte di merito ravvisasse la sussistenza di apporto causale colposo da parte dello stesso danneggiato, non sarebbe comunque inibita l'applicazione dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti il primo ed il secondo ed inammissibile il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.