Ingiusto l’ammonimento al Presidente del Tribunale che dà immediata attuazione alle variazioni tabellari

Non è ravvisabile alcuna violazione di legge nella condotta del Presidente del Tribunale, in quanto l’articolo 7 bis, R.D. 12/1941, prevede l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati dai dirigenti concernenti le tabelle, salve le successive determinazioni degli organi deputati a decidere in via definitiva.

Resta da verificare la sussistenza di una eventuale responsabilità a titolo di colpa in relazione alla tardiva trasmissione dei decreti di variazione al Consiglio Giudiziario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9410/13, depositata il 18 aprile. Il caso. Il Presidente del Tribunale di Arezzo viene ammonito dalla Sezione Disciplinare del CSM per aver dato attuazione ai propri decreti di variazione tabellare del 2 ottobre 2009 nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Consiglio Giudiziario, al quale erano stati comunicati con sensibile ritardo, cioè il 14 gennaio 2010. Il magistrato propone allora ricorso per cassazione, lamentando in particolare che l’immediata attuazione delle variazioni sarebbe stata disposta in via di urgenza ex articolo 7 bis, R.D. 12/1941 e pertanto non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione di legge. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi. A giudizio degli Ermellini, la doglianza merita di essere accolta la norma richiamata, infatti, prevede l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati dai dirigenti concernenti le tabelle, salve le successive determinazioni degli organi deputati a decidere in via definitiva. Non è previsto un termine per la trasmissione. Quanto alla tardiva trasmissione dei decreti di variazione al Consiglio Giudiziario, la Cassazione rileva anzitutto che in materia non è previsto alcun termine in ogni caso non si potrebbe individuare una diretta responsabilità del ricorrente, dal momento che spetta al personale amministrativo provvedere al materiale inoltro delle variazioni disposte. Laddove si ipotizzasse in astratto una responsabilità del Presidente, si configurerebbe piuttosto come «culpa in vigilando», aspetto del tutto ignorato nella contestata decisione del CSM. Va verificata un’eventuale responsabilità a titolo di colpa. Per questi motivi, la S.C. cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione Disciplinare del CSM, affinché verifichi la sussistenza di una eventuale responsabilità a titolo di colpa in relazione alla tardiva trasmissione delle variazioni tabellari.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 12 marzo – 18 aprile 2013, numero 9410 Presidente Preden – Relatore Piccininni Svolgimento del processo Con sentenza del 25.9.2012 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva a D C. , Presidente del Tribunale di Arezzo, la sanzione dell'ammonimento, avendolo ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, lett. n d.lgs. 06/109, per aver dato attuazione ai propri decreti di variazione tabellare del 2.10.2009, nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Consiglio Giudiziario cui erano stati comunicati il 14.1.2010, e quindi con sensibile ritardo rispetto alla data di adozione. Avverso la decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resistevano gli intimati. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12.3.2013. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione C. ha rispettivamente denunciato 1 violazione dell'articolo 15 d.lgs. numero 109 del 2006, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. lett. c , in ragione del fatto che la contestazione era stata mossa in relazione al duplice aspetto della immediata attuazione della variazione delle tabelle e della loro tardiva trasmissione al Consiglio Giudiziario, mentre la gravità dell'inosservanza delle norme - sulla cui base è stata inflitta l'ammonizione - è stata poi ravvisata sia per l'elemento soggettivo che per il suo contenuto, atteso che la detta variazione sarebbe stata sollecitata dall'intento di alleggerire il carico di lavoro del Presidente, e quindi nel suo stesso interesse. La sanzione irrogata, conclusivamente, sarebbe stata quindi inflitta per fatti estranei e diversi da quelli oggetto di contestazione 2 violazione dell'articolo 2, comma 1 lett. n d.lgs. 109 del 2006, nonché dell'articolo 7 bis R.D. numero 12 del 1941, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. lett. b , poiché l'immediata attuazione delle variazioni sarebbe stata disposta in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 7 bis R.D. 12/1941, sicché non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione di legge, tanto più che l'iniziativa era stata adottata prima che il Consiglio Giudiziario esprimesse il suo parere. Quanto poi al preteso ritardo nella trasmissione dei decreti in questione al Consiglio Giudiziario, lo stesso sarebbe insussistente non essendo previsto alcun termine al riguardo, mentre comunque non potrebbe essere qualificata grave la condotta di esso ricorrente, salvo a desumere la gravità dal fatto in sé della violazione, dalla quale sarebbero viceversa derivati effetti positivi a livello organizzativo 3 violazione dell'articolo 3 bis d.lgs. numero 109 del 2006 ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. lett. b , con riferimento all'affermata insussistenza dei presupposti per qualificare la condotta oggetto di contestazione di scarsa rilevanza, giudizio ancorato esclusivamente agli effetti pregiudizievoli riconducibili alla valutazione negativa del Consiglio Giudiziario. Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di impugnazione, non essendo ravvisabile la denunciata immutazione del fatto contestato, atteso che la condotta asseritamente illecita è stata dapprima compiutamente indicata nel capo di incolpazione e ne è stata poi ritenuta la sussistenza interesse personale nel provvedere e ritardo di trasmissione delle disposte variazioni , in essa compresa il contestato giudizio di gravità della condotta. È viceversa fondato il secondo motivo di ricorso. La contestazione mossa nei confronti di D C. è stata infatti focalizzata nella grave violazione di legge che sarebbe stata determinata sia dalla immediata attuazione data ai sopra richiamati decreti di variazione, che dalla loro tardiva trasmissione al Consiglio Giudiziario. Tuttavia l'addebito risulta inconsistente poiché l'articolo 7 bis, secondo comma, R.D. 30.1.1941, numero 12, richiamato nei decreti in questione, prevede l'immediata esecutività dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici concernenti le tabelle, salve le successive determinazioni degli organi deputati a decidere in via definitiva. Da ciò deve conseguentemente desumersi che nel concreto non è ravvisabile alcuna violazione di legge sotto tale aspetto. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi per quanto concerne l'addebito relativo al ritardo con cui sarebbe stata effettuata la trasmissione delle tabelle al Consiglio Giudiziario. In proposito occorre innanzitutto considerare che non è previsto alcun termine per dare corso alla prescritta trasmissione della documentazione in oggetto. Inoltre non sarebbe in ogni modo individuabile una diretta responsabilità al riguardo del Presidente del Tribunale, essendo compito del personale amministrativo provvedere al materiale inoltro delle disposte variazioni. Per di più, ove astrattamente configurata una responsabilità del Presidente, si tratterebbe comunque di culpa in vigilando , aspetto del tutto ignorato dalla Sezione Disciplinare nella decisione contestata e rispetto al quale, conseguentemente, non è stato emesso alcun giudizio di gravità sui possibili fra l'altro negati effetti pregiudizievoli discendenti dal ritardo nella trasmissione. Resta infine assorbito il terzo motivo di ricorso, in relazione al quale non sembra tuttavia inutile evidenziare la correttezza del rilievo del ricorrente, per il quale il giudizio di rilevanza della condotta censurata non può essere desunto unicamente dal giudizio negativo espresso al riguardo dal Consiglio giudiziario. Conclusivamente deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va rigettato il primo e resta assorbito il terzo. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M. per un nuovo giudizio, finalizzato a verificare la sussistenza di una eventuale responsabilità del ricorrente a titolo di colpa, in relazione alla tardiva trasmissione delle variazioni tabellari oggetto della contestazione al Consiglio Giudiziario. Devono infine essere dichiarate non ripetibili le spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.