In materia di prestazioni alimentari ex articolo 433 e ss. c.c., non è pertinente il richiamo all’articolo 700 c.p.c., recante le condizioni per la concessione di provvedimenti d’urgenza, in quanto trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’articolo 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale. L’assegno provvisorio può essere richiesto e disposto solo in corso di causa.
Con l’ordinanza decisa e depositata il 2 ed il 3 aprile 2013, il Tribunale di Milano ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale. Una richiesta urgente. Un uomo ha chiesto al Tribunale di Milano, il 29 marzo 2013, di condannare padre e moglie legalmente separata al versamento in suo favore – quale assegno provvisorio a titolo di alimenti – dell’importo mensile ritenuto di giustizia. Le norme. L’articolo 700 c.p.c. prevede che «chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza». L’articolo 446 c.c. prevede che in attesa di una determinazione definitiva degli alimenti, «il presidente del Tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria». Nel caso in esame, il ricorso è stato presentato senza alcun altro giudizio pendente sulla questione e con la richiesta che venga accolto inaudita altera parte . I precedenti. Il Tribunale ritiene di non doversi discostare dal consolidato orientamento interpretativo, che è arrivato a ritenere giuridicamente inesistente l’ordinanza del presidente del Tribunale con la quale, in assenza di un giudizio ordinario diretto alla determinazione dell’assegno alimentare definitivo, venga determinata in via provvisoria la misura dell’obbligo alimentare dedotto come sussistente Trib. Cassino, 23 gennaio 2001 . Esclusa l’applicazione dell’articolo 700 c.p.c Quindi il Tribunale di Milano rileva che «il provvedimento presidenziale ex articolo 446 c.c. concreta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’articolo 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale». Richiesta di assegno provvisorio necessariamente in corso di giudizio. Esclusa la possibilità di applicazione dell’articolo 700 c.p.c., sui provvedimenti d’urgenza, il giudice meneghino rileva che la richiesta di assegno provvisorio, ex articolo 446 c.c., deve essere necessariamente presentata «solo nell’ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex articolo 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio». Per queste ragioni, non ritenendo possibile che sentendo le altri parti le decisione di rito possa essere diversa, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 2 - 3 aprile 2013 Giudice Servetti Alimenti – Erogazione degli alimenti in via d’urgenza – articolo 700 c.p.c. – Applicazione – Esclusione – articolo 446 c.c. In materia di prestazioni alimentari ex articolo 433 e ss. c.c., non è pertinente il richiamo all’articolo 700 c.p.c., in quanto trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’articolo 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale. Infatti, il provvedimento presidenziale ex articolo 446 c.c. concreta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’articolo 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale Alimenti – Erogazione degli alimenti Ante Causam – articolo 446 c.c. – Inammissibilità – Strumentalità della misura al giudizio di merito “pendente” – Sussiste E’ inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex articolo 446 c.c. al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex articolo 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio Ricorso manifestamente inammissibile – Declaratoria di inammissibilità ex officio – Previa instaurazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione – Decisione de plano Dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile nel caso di specie articolo 446 c.c., 700 c.p.c. è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano . Il presidente Letto il ricorso depositato da P. in data 29 marzo 2013 premesso che con tale ricorso, qualificato come proposto ai sensi degli articolo 446 c.c. e 669 bis e ss. c.p.c., l’istante ha chiesto disporsi la condanna del di lui padre X e della moglie legalmente separata Y al versamento in suo favore – quale assegno provvisorio a titolo di alimenti – dell’importo mensile ritenuto di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del ricorso medesimo premesso che il ricorrente ha invocato, in ragione dell’asserita urgenza, l’emanazione del provvedimento nelle forme inaudita altera parte , con ciò all’evidenza richiamandosi alla disciplina del c.d. cautelare uniforme premesso che non è pertinente il richiamo all’articolo 700 c.p.c., in quanto in materia di prestazioni alimentari ex articolo 433 e ss. c.c. trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’articolo 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale premesso che, peraltro e alla stregua stessa della narrativa del ricorso, è incontroverso il richiamo all’articolo 446 cod. civ. così come incontroversa è la deduzione, quale suo presupposto, di uno stato di bisogno integratosi in capo al ricorrente tale da renderlo a suo dire legittimato a proporre un’azione per alimenti, ai sensi degli articolo 433 e ss. cod. civ. premesso che il ricorrente risulta avere inteso qualificare l’assegno provvisorio di cui all’articolo 446 c.c. come ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari, nella specie ante causam , rispetto al quale resterebbe applicabile la disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme rilevato che, per contro, è incontroverso sia in dottrina che in giurisprudenza che il provvedimento presidenziale qui invocato concreti una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’articolo 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale ritenuto che ragioni riconducibili al dato letterale della norma ed al suo collocamento sistematico nel quadro legislativo di riferimento depongono per l’inammissibilità della domanda intesa a conseguire la condanna del preteso obbligato alimentare, da individuarsi tra i soggetti indicati dagli articolo 433 e ss. c.c., al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla prestazione alimentare, di guisa che la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato e, così, solo per evitare che nelle more dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando ritenuto che, infatti, la natura del provvedimento ex articolo 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio cfr. Cass. numero 1040 del 16.03.1977 ritenuto che è stata di conseguenza persino affermata Trib. Cassino, 23 gennaio 2001 la giuridica inesistenza, in quanto emessa in carenza di potere in capo all’organo giurisdizionale, dell’ordinanza del presidente del tribunale con la quale, in assenza di un giudizio ordinario diretto alla determinazione dell’assegno alimentare definitivo, venga determinata in via provvisoria la misura dell’obbligo alimentare dedotto come sussistente ritenuto che non ricorrono ragioni di diritto per discostarsi dal riferito consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, di guisa che la domanda qui proposta non potrà che essere stimata radicalmente inammissibile ritenuto che tali esposte ragioni di diritto rendono superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle richiamate assorbenti considerazioni in rito, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da P. ex articolo 446 c.c