Bonifica di isole ecologiche: colpevole il dirigente dell’ufficio comunale che non controlla l’operato delle ditte affidatarie

I dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento di compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, ben potendo essere attribuita loro la qualifica di datore di lavoro.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2862 del 22 gennaio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Ariano Irpino condannava un dirigente del Comune in quanto, in relazione alla gestione di un’isola ecologica, non provvedeva, nell’affidamento dei lavori di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto, a verificare i requisiti tecnico-professionali delle ditte affidatarie. L’imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, della bonifica delle aree e delle determinazione di spesa e liquidazione dei compensi alle ditte affidatarie erano curate dal dirigente dell’ufficio patrimonio del Comune e il responsabile del servizio ecologia era un altro funzionario non dotato di qualifica dirigenziale solo tali soggetti avrebbero dovuto essere considerati datori di lavoro, non avendo egli alcun potere gestionale. I dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia Il ricorrente non contesta la materialità del reato. Sostiene, però, di essere un soggetto privo della qualifica di datore di lavoro. La Suprema Corte non condivide un tale assunto i dirigenti comunali, infatti, possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo. A ciò deve aggiungersi che, nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza può ben essere attribuita ad un dirigente o funzionario dell'amministrazione competente diverso da quello che ha provveduto all'affidamento dell'incarico e che si occupa del pagamento dei relativi corrispettivi. quando Ora, nel caso di specie, se è vero che il conferimento dell’incarico e i pagamenti dei compensi erano stati effettuati da un dirigente e da un funzionario appartenenti ad un ufficio diverso da quello diretto dall’imputato, è vero anche che l’imputato stesso, nella sua veste di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, è stato individuato come datore di lavoro secondo il d. lgs. n. 626/1994 in caso di affidamento di lavori, servizi e di forniture all'impresa appaltatrice, egli è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa, attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione, sempre che l'amministrazione abbia la disponibilità giuridica di luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo disponibilità giuridica che nel caso di specie non è stata contestata. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 ottobre 2013 – 22 gennaio 2014 Presidente Teresi – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 ottobre 2011, il Tribunale di Ariano Irpino, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli artt. 26, comma 1, e 55, comma 4, lettera b , del decreto legislativo n. 81 del 2008, perché, in qualità di dirigente del Comune, in relazione alla gestione di un'isola ecologica, non provvedeva, nell'affidamento di lavori di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto, a verificare i requisiti tecnico-professionali delle ditte affidatane. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore un' impugnazione qualificata come appello, con la quale ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Si evidenzia, in particolare, che l'imputato era dirigente dell'ufficio tecnico comunale e che tale ufficio era estraneo rispetto alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della bonifica delle aree e delle determinazione di spesa e liquidazione dei compensi alle ditte affidatane, che erano state invece curate dall'ufficio patrimonio del Comune, del quale era dirigente un soggetto diverso dall'imputato e nel quale vi era un funzionario non dotato di qualifica dirigenziale, responsabile del servizio ecologia. Tali ultimi soggetti avrebbero dovuto essere considerati datori di lavori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b , del d.lgs. n. 81 del 2008, trattandosi di soggetti dotati di poteri di gestione, con autonomia decisionale e di spesa. Per la difesa, l'imputato, sebbene individuato quale datore di lavoro nella delibera della giunta comunale del 1996 richiamata dal sindaco, non aveva in realtà alcun concreto potere gestionale. Considerato in diritto 3. - L'impugnazione - che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata proposta contro una sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., perché recante condanna alla sola pena dell'ammenda - non è fondata. Il ricorrente non contesta che le ditte affidatane dei lavori di raccolta, trasporto smaltimento dei materiali contenenti amianto fossero prive dell'autorizzazione ad effettuare i lavori di bonifica per detti materiali, in quanto non iscritte alla categoria 10 dell'albo nazionale smaltitori non contesta cioè la materialità del fatto. Lamenta, invece, nella sostanza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sostenendo di essere un soggetto privo della qualifica di datore di lavoro, essendo dirigente di un ufficio comunale che non si è occupato né dell'affidamento né della gestione dei lavori di bonifica e smaltimento dei rifiuti. L'assunto del ricorrente non è condivisibile. Deve premettersi che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo ex plurimis, sez. 4, 21 aprile 2011, n. 22341, rv. 250720 . A ciò deve aggiungersi che, nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro può ben essere attribuita ad un dirigente o funzionario dell'amministrazione competente diverso da quello che ha provveduto all'affidamento dell'incarico e che si occupa del pagamento dei relativi corrispettivi. Così deve essere, infatti, interpretato l'art. 2, comma 1, lettera b , secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte in cui prevede che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro” dovendosi considerare quali poteri di gestione quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza. Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui pacificamente l'incarico era stato conferito e i pagamenti dei compensi erano stati effettuati da un dirigente e da un funzionario appartenenti ad un ufficio diverso da quello diretto dall'imputato. Nondimeno, con deliberazione della giunta municipale n. 749 del 18 luglio 1996 - la cui effettiva conoscenza da parte dell'imputato è pacifica - l'imputato stesso, nella sua veste di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, è stato individuato come datore di lavoro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, poi sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò che conta, poi, ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo è che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e di forniture all'impresa appaltatrice, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa, attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione, sempre che l'amministrazione abbia la disponibilità giuridica di luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo disponibilità giuridica che nel caso di specie non è stata contestata. 4.- Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.