La mancata immediata comunicazione dell’apertura del procedimento all’incolpato ed al pm non determina la nullità della relativa delibera, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 737, depositata il 19 gennaio 2015. Il caso. Il CNF confermava la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena che aveva disposto l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato che, in forza di mandato alla lite in bianco ricevuto per il tramite di terza persona, aveva omesso di comunicare ai clienti l’esito negativo del giudizio di primo grado e aveva interposto appello contro tale sentenza pur in presenza di dissenso al gravame. L’avvocato ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 47 r.d. numero 37/1934, in quanto il CNF non aveva escluso la nullità della delibera in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio che prescriveva un’immediata comunicazione. Allo stesso modo, veniva contestata la mancata comunicazione al pm, la cui presenza nel procedimento poteva corrispondere anche ad un interesse dell’incolpato. Infine, erroneamente il CNF avrebbe escluso la nullità del capo di incolpazione affetto da un’assoluta indeterminatezza dell’accusa. Comunicazione non immediata. La Corte di Cassazione ricorda che la mancata immediata comunicazione dell’apertura del procedimento all’incolpato ed al pm non determina la nullità della relativa delibera, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione. Enunciazione sommaria. Inoltre, l’articolo 47 r.d. numero 37/1934 stabilisce che la comunicazione deve contenere l’enunciazione sommaria dei fatti per cui il procedimento è stato iniziato, mentre la menzione circostanziata degli addebiti è prevista solo dall’articolo 48 come requisito della citazione a giudizio. Perciò, è irrilevante l’indeterminatezza di alcuni elementi dell’accusa, nello specifico i nomi del cliente e dell’intermediario, nonché il giudizio intrapreso. Infatti, il fatto addebitato era comunque indicato sommariamente e consentiva all’incolpato di avere una notizia qualificata del procedimento disciplinare aperto a suo carico e di esaminare ed acquisire i relativi atti e documenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 ottobre 2014 – 19 gennaio 2015, numero 737 Presidente Santacroce – Relatore Di Amato Ritenuto in fatto e in diritto - che, con sentenza del 20 marzo 2014, il Consiglio nazionale forense, pronunciando a seguito della cassazione con rinvio di precedente decisione di inammissibilità, ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. Carlo Zauli avverso la deliberazione in data 16 dicembre 2009, comunicata il 10 febbraio 2010, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì Cesena aveva disposto l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, «per violazione dell'articolo 38 r.d.l. 1578/33 e degli articolo 35 e 40 del Codice Deontologico forense per avere, in forza di mandato alla lite in bianco ricevuto per il tramite di terza persona, omesso di comunicare ai clienti l'esito negativo del giudizio di primo grado e aver interposto appello avverso detta sentenza pur in presenza di dissenso al gravame fatti accaduti dall'anno 2001 al 2004» - che, in particolare, il C.N.F. osservava quanto segue 1 il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare non deve contenere una minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all'incolpato essendo, invece, sufficiente in tale fase una «enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è iniziato» articolo 47 del r.d. numero 37/1934 , mentre la «menzione circostanziata degli addebiti» è riservata, all'esito dell'attività istruttoria compiuta e delle puntualizzazioni e determinazioni che ne derivano, alla successiva citazione a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine 2 non era decorso il termine quinquennale di prescrizione poiché i fatti contestati configuravano una serie di illeciti successivi e continuati, alcuni dei quali di natura permanente, come nel caso della mancata comunicazione dell'esito del giudizio e della proposizione dell'appello malgrado la volontà contraria del cliente inoltre, alla delibera in data 16 dicembre 2009, che aveva disposto l'apertura del procedimento disciplinare, doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a illeciti che secondo la contestazione si erano protratti sino al 31 dicembre 2004 3 la mancata immediata comunicazione all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare non determinava una nullità dell'avviso incolpazione, in assenza di una previsione di legge in tal senso ed in assenza di un qualsiasi pregiudizio per la difesa dell'incolpato 4 l'omissione della comunicazione al p.m., prevista dall'articolo 47 r.d. numero 37/1934, non determinava la nullità della deliberazione, sia perché non prevista, sia perché la partecipazione del p.m. al procedimento di natura amministrativa era facoltativa, sia perché la notifica al p.m. della citazione a comparire ne assicurava la presenza nella successiva fase - che avverso detta sentenza l'avv. Carlo Zauli propone ricorso per cassazione, deducendo 1 violazione dell'articolo 47 del r.d. numero 37/1934 in quanto il C.N.F. aveva erroneamente escluso la nullità della delibera in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio che prescriveva una immediata comunicazione inoltre, vertendosi in una ipotesi di mancato rispetto dei termini del procedimento e non in un'ipotesi di violazione di forme, erroneamente il C.N.F. aveva dato rilievo al preteso raggiungimento dello scopo 2 violazione dell'articolo 47 del r.d. numero 37/1934 in quanto la sentenza impugnata erroneamente aveva escluso la nullità della deliberazione per la mancata comunicazione al p.m., la cui presenza nel procedimento poteva corrispondere anche ad un interesse dell'incolpato 3 violazione degli articolo 28 recte 38 , 50 e 56 del r.d.l. numero 1578/1933, degli articolo 24 e 111 Cost. nonché della legge numero 36/1934 recte numero 37/1934 poiché erroneamente il C.N.F. aveva escluso la nullità dei capo di incolpazione affetto da una assoluta indeterminatezza dell'accusa 4 erronea interpretazione dei capo di incolpazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove, per escludere la prescrizione, il generico riferimento del capo di incolpazione all'anno 2004 era stato inteso come un riferimento al 31 dicembre 2004 5 in subordine, con riferimento alle circostanze dedotte nel precedente motivo, vizio del procedimento 6 violazione dell'articolo 51 del r.d.l. numero 1578/1933 in quanto la decisione impugnata aveva erroneamente considerato come permanenti illeciti cpß, invece, dovevano considerarsi come istantanei - che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena non ha svolto attività difensiva - che il ricorrente ha presentato memoria - che il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati infatti, la mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento all'incolpato ed al P.M. non determina la nullità della relativa delibera, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della comunicazione. Al riguardo occorre solo precisare che il precedente di questa Corte incongruamente invocato dal ricorrente Cass. s.u. 26 luglio 2002, numero 11100 , ha escluso la nullità del procedimento e della decisione del C.O.A. per omessa e non semplicemente non immediata comunicazione all'interessato e al P.M. dell'apertura del procedimento in una situazione nella quale in concreto non era stata svolta istruttoria nella fase delle indagini preliminari conf. Cass. s.u. 9 marzo 2005, numero 5072 - che il terzo motivo è infondato invero, l'articolo 47 del r.d. numero 37/1934 stabilisce che «la comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato» mentre « la menzione circostanziata degli addebiti» è prevista soltanto dal successivo articolo 48 come requisito della citazione a giudizio ne consegue l'irrilevanza della indeterminatezza di alcuni elementi dell'accusa nella specie nome del cliente, nome dell'intermediario e giudizio intrapreso in quanto il fatto addebitato è comunque indicato sommariamente e consente all'incolpato di avere una notizia qualificata del procedimento disciplinare aperto a suo carico e di esaminare ed acquisire i relativi atti e documenti - che il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati poiché nella fase preliminare del procedimento disciplinare la maturazione o meno della prescrizione deve essere valutata con riferimento alla contestazione e questa, come sopra riferito, riferisce la condotta al periodo compreso «dall'anno 2001 al 2004» con espressione che individua certamente il termine ultimo della condotta illecita alla data del 31 dicembre 2004 - che il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il rigetto del quarto e del quinto motivo attiene alla prima delle due autonome rationes decidendi con le quali il C.N.F. ha respinto l'eccezione di prescrizione ne consegue che il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall'esame della seconda ratio. P.Q.M. rigetta il ricorso.