«La naja mi ha stressato e fatto impazzire!»: soldato congedato, Stato condannato a risarcirlo per non averlo protetto

La CEDU ha condannato l’Italia per essere venuta meno ai suoi doveri di protezione nei confronti di un giovane che, dopo essere stato arruolato, ha manifestato disagi psicologici ed un lieve deficit mentale. È irrilevante se la malattia è antecedente o dovuta alla naja allora obbligatoria lo Stato doveva fornirgli assistenza psicologica, anziché punirlo. Violati gli artt. 3, 6 § .1 assorbe anche l’art. 13 e 8 Cedu.

È quanto deciso dalla CEDU, sez. II, nella sentenza Placì v. Italia ricomma 48754/11 , emessa il 21 gennaio 2014, relativa ad un tema inusuale. Il caso. Nel 1993, il ricorrente, che risiede a Specchia Lecce , fu giudicato idoneo al servizio militare, che era ancora obbligatorio per tutti i maggiorenni dalle visite mediche era risultato idoneo, pur se lento nel comprendere ed eseguire gli ordini ed incline a rinunciare . Nella valutazione sugli skills culturali, motivazionali e le performance psico-comportamentali riportò un punteggio gravemente insufficiente 4/10 in tutte le prove. Ciò nonostante fu assegnato ad un reparto a Chieti in cui fu sottoposto ad un pesante training pscico-fisico comprendente l’uso delle armi da fuoco e, poi, trasferito ad uno logistico di stanza a L’Aquila. Qui fu sottoposto a numerose punizioni, per un totale di 29 o 24 il testo non è chiaro giorni di reclusione su sei mesi di servizio, spesso in isolamento non aveva rifatto bene il letto, non aveva riferito al supervisore ed aveva tenuto altri comportamenti informali nei confronti dei superiori. Trasferito a Lecce, più vicino alla sua famiglia, il suo comandante notò che aveva tics nervosi, turbe psichiche e lo fece sottoporre ad una visita specialistica per verificare l’effettiva idoneità al servizio. Dalla stessa risultò che aveva un lieve deficit intellettivo Q.I. 67 e fu diagnosticata una sindrome da ansia in un paziente mentalmente fragile . Risultò infatti che sin dall’infanzia aveva gravi carenze intellettive, problemi affettivi e comportamentali in quanto incline all’isolamento ed era incapace di assumersi responsabilità, perché instabile ed insicuro. Tutto ciò aveva influito sulla sua vita militare, perché aveva ansie e giudicava aggressivi i comportamenti dei commilitoni, anche quando volevano solo scherzare. Nel 1995 fu congedato perché affetto da disturbi disforico e personalità marginale& gt & gt .Successive visite mediche, pur confermando il disagio e la carenza intellettiva, hanno rilevato il miglioramento della sua salute una volta che era stato congedato, essendo venuta meno la fonte del suo stress il servizio militare. Dato che il nesso causale tra malattia e naja era stato accertato dal suo medico curante, che aveva escluso disturbi preesistenti, agì ai sensi del combinato disposto delle LL.416/26 e 686/57 per il ristoro dei danni subiti. Le varie visite presso le competenti commissioni mediche militari lo esclusero, rilevando che soffriva di disturbi ossessivi compulsivi OCD preesistenti, come confermato dal Tar nel 2007, cui si era rivolto sin dal 2000. Notò, però, che, quando, nel 1994, era stato richiesto per la prima volta di verificare la sua idoneità al servizio, la visita non era stata accurata, perché dovevano emergere i problemi di salute preesistenti e doveva essere subito riformato. Ciò è stato confermato anche dal CDS nel 2011 che ha nuovamente adottato le conclusioni del Consiglio medico, che aveva ritenuto la possibilità che i problemi di salute del ricorrente non si fossero manifestati prima in assenza di particolari stimoli . Ha smentito la tesi che le psicosi, di cui soffriva il giovane, fossero emerse solo dopo le punizioni e causate dalla naja. È ricorso perciò alla CEDU contestando che la parzialità del Collegio Medico Legale della Difesa violasse l’art. 6 § .1 Cedu, mentre era stato derogato l’art. 3 o perchè il giovane si era ammalato per la naja Tastan v. Turchia del 4/3/08 marzo 2008 e Chember v. Russia del 2008 o per essere stato arruolato, malgrado la sua evidente malattia Kayankin v. Russia dell’11/2/10 .Denunciava anche una trasgressione degli articolo 8 e 13, non avendo avuto rimedi atti a tutelare i suoi diritti e per le palesi lesioni alla sua privacy ed alla sua reputazione. G.A. o G.O. quale giurisdizione interna? Il Governo ha contestato la competenza del G.A. sul caso ed il mancato esaurimento dei rimedi interni, visto che poteva ricorrere al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 68 DLgs 29/93. La Corte ha smentito questa tesi perché il Tar non aveva dichiarato la propria incompetenza e per la diversa opinione espressa in giudizio dallo Stato. Non ha, poi, fornito prove che il processo civile fosse più efficacie di quello ammnistrativo. Tra l’altro è orientamento consolidato che le cause di servizio vengano trattate dal Tar, pur se è un argomento non affrontato dalla CEDU v.§ § .37-42 , che ha considerato esauriti i rimedi interni per tutelare i propri diritti a disposizione del giovane. Il paradosso delle prove pre-coscrizione nella naja obbligatoria e nella ferma volontaria. Il sistema di reclutamento è stranamente più severo ora che l’arruolamento è volontario di quando era ancora obbligatorio semmai quelle dovevano essere prove più severe ed approfondite, visto che era coattivo ed indiscriminato tutta la popolazione maschile che avesse compiuto la maggiore età .Infatti non erano previsti accertamenti specifici e visite psicologiche come oggi. Il Tar, poi, nella sentenza del 20/07/007 aveva rilevato che l’esame di pre-coscrizione era stato impreciso e inadeguato vedi § . 23 . Infatti se, come era stato ritenuto dagli esperti nominati dal giudice, avesse avuto una preesistente disabilità intellettuale che avevano causato i suoi eventuali, problemi di salute mentale, allora lo Stato avrebbe avuto l'obbligo di riconoscere la sua condizione e agire di conseguenza per proteggere il suo benessere fisico e mentale . Non si è tenuto conto che il ragazzo, cui erano attribuite una lieve disabilità, una personalità borderline ed un’OCD, era già in una situazione di stress, perché lontano da casa e dai suoi affetti, difficoltà aumentate dalla pesante vita militare e dalle continue punizioni consegna semplice e di rigore , che lo hanno ulteriormente isolato ed hanno rischiato di aggravare in modo irreversibile la sua delicata situazione, trasformandole in più gravi psicosi . Doveva ricevere, bensì, sostegno psicologico. È grave che questo quadro clinico, non diagnosticato alla pre-coscrizione, sia emerso solo successivamente dopo che i superiori avevano chiesto approfonditi controlli per vagliarne l’idoneità al servizio militare. Una volta emersi i sintomi era stato più volte ricoverato in ospedale, poi trasferito a Lecce, più vicino alla famiglia prima di essere congedato . Dovere di protezione e divieto di ledere la dignità dell’individuo . Infatti la Corte ribadisce che gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure volte ad assicurare che gli individui all'interno della loro giurisdizione non siano sottoposti a tortura o trattamento inumano o degradante o punizione. Queste misure dovrebbero fornire una protezione efficace, in particolare, delle persone vulnerabili, come i militari di leva e comprendono misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza Abdullah Yılmaz v. Turchia del 17 giugno 2008 e, per analogia, Osman v. Regno Unito del 28 ottobre 1998 . Spetta a ciascun Stato determinare gli standard di salute e di fitness dei potenziali coscritti, tenuto conto del fatto che il ruolo delle forze armate si differenzia tra gli Stati. Tuttavia, i coscritti dovrebbero essere fisicamente e mentalmente attrezzati per sfide legate alle particolari caratteristiche della vita militare e per gli speciali doveri e responsabilità incombenti sui membri delle forze armate. Mentre per un giovane sano completare il servizio militare non può essere in alcun modo sconvolgente, ciò potrebbe costituire un onere gravoso su un individuo cui mancano la necessaria resistenza e forza fisica, a causa del suo cattivo stato di salute. Di conseguenza, viste le esigenze pratiche del servizio militare, gli Stati devono introdurre un efficace sistema di controllo medico per i potenziali coscritti sì da garantire che la loro salute e il loro benessere non siano messi in pericolo e che la loro dignità umana non sia compromessa durante il servizio militare. Le autorità statali, soprattutto le commissioni militari e commissioni mediche militari, devono esercitare le loro responsabilità in maniera tale che non sia ammesso al servizio militare chi ha problemi di salute, anche se inizialmente era stato arruolato, perché non erano stati accertati . Lo Stato, quindi, deve far sì che le modalità di addestramento e lavorative, durante il servizio militare, siano orientate al rispetto della dignità umana e non sottopongano i coscritti a disagi e sofferenze superiori a quelle inevitabilmente insite nella disciplina militare . Invero ha l’obbligo primario di adottare norme parametrate ai livelli di rischio dell’incolumità che possono derivare non solo dalla natura delle operazioni e delle attività militari, ma anche dall'elemento umano che entra in gioco quando uno Stato decide di richiamare i cittadini comuni per eseguire il servizio militare. Tali norme devono richiedere l'adozione di misure concrete volte all'efficace protezione dei coscritti contro i pericoli inerenti alla vita militare e procedure adeguate per identificare le carenze e gli errori che possono essere commessi in proposito dai superiori gerarchici . Violazione dell’art. 3 Cedu. La Corte ha confermato che la malattia lamentata dal ricorrente era dovuta alla naja. Se da un lato il comportamento dello Stato e delle autorità mediche militari era stato corretto, malgrado alcuni dubbi sollevati dal Tar, in quanto non era stata diagnosticata né erano noti il disagio mentale ed i disturbi di cui soffriva il giovane, nessuno aveva pensato che le insubordinazioni per le quali era stato punito potessero essere dovute a problemi di salute. Dopo che il dubbio era stato sollevato da un superiore è stato sottoposto ad analisi mediche specifiche e più dettagliate solo allora è emerso che le sue condizioni di salute erano incompatibili col servizio militare, era stato congedato ed era migliorato, perché non più stressato. È per questo ritardo e per aver esposto un ragazzo debole allo stress della vita militare che lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di tutela, sopra descritti, imposti dall’art. 3 Cedu. Violazione del diritto alla vita privata e familiare. Tutto ciò gli aveva provocato uno stato di prostrazione tale da divenire totalmente dipendente dalla sua famiglia, dagli psicofarmaci e soggetto a trattamenti sanitari in centri di salute menatale, sì che né lui né la famiglia hanno più una vita normale e serena, così come tutelato dall’art. 8 Cedu. Ha subito un processo parziale ed iniquo. È palese sotto molteplici aspetti la violazione dell’art. 6§ .1 che, essendo lex specialis , assorbe le doglianze sull’art. 13 Cedu Société Anonyme Thaleia Karydi Axte v. Grecia del 5/11/09 Jafarli and Others v. Azerbaijan del 29/7/10 e Curmi v. Malta del 22/11/11 . In primis l’eccessiva durata dell’iter giudiziario circa 16 anni tra istanze di risarcimento alle autorità militari ed i vari giudizi amministrativi . Inoltre sia il Tar che il CDS hanno errato ad analizzare la questione, perché il ragazzo non aveva chiesto di accertare la correttezza delle prove di pre-coscrizione e nello specifico della visita medica, bensì di acclarare il nesso causale tra la sua malattia e lo stress causato dal servizio militare. È, poi, certa la carenza di mezzi d’impugnazione delle sentenze del CDS, che si era rifiutato di effettuare una comparazione tra la CTP e la CTU della commissione medica militare, non potendo entrare nel merito della lite già decisa dal Tar. Non si è tenuto conto del doppio conflitto d’interessi i periti erano sia militari che dipendenti statali, sì che il loro giudizio non poteva essere neutrale. Il CDS è stato altrettanto parziale avendo basato le sue decisioni su queste perizie, negando le ragioni ed il diritto al risarcimento del giovane, che era in una posizione processuale palesemente svantaggiata Eggertsdóttir di Lind Sara v. Islanda del 5/7/07 Shulepova v. Russia dell’11/12/08 . Ciò è aggravato dalla carenza di poteri cognitivi del merito del CDS, dovendosi limitare al vaglio della regolarità degli atti impugnati. Risarcimento danni. Il ricorrente è stato dichiarato disabile con un grado d’invalidità totale. Non ha diritto al danno patrimoniale, pur avendo una magra rendita e malgrado le alte spese sostenute dalla famiglia, perché, anche se fosse stato riconosciuto detto nesso causale, non avrebbe percepito la pensione privilegiata, riscuotendone già una d’invalidità. Infatti, pur non avendo dato prova certa che i militari conoscessero il suo stato di salute sin dall’arruolamento, non rientrando nei poteri della Corte dimostrare questo dato, malgrado la chiara violazione dell’art. 3 Cedu, è inconfutabile la lesione del diritto all’equo processo causato dalla citata parzialità processuale. Lo Stato, quindi dovrà risarcirlo con una somma pari a €.40.000 cui saranno sommati € 17.000 per le spese sostenute oltre agli oneri accessori ed agli interessi pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo predefinito oltre tre punti percentuali . L’Italia ha tre mesi per ricorrere in appello.

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